CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 gennaio 2022
Cassazione n. 32323/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso udito per la ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 18 gennaio 2022, riqualificato il fatto a norma dell'art.517 cod. pen., il Tribunale di Napoli, quale Giudice del riesame delle misure cautelari reali e sulla relativa richiesta proposta da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato il sequestro preventivo del 21 dicembre 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, che aveva interessato 5104 oggetti riproducenti le "Teste di moro", note ceramiche di Caltagirone altresì tutelate ai sensi della [OSCURATO:PERSONA] del 17 ottobre 2003 in quanto facenti parte del Patrimonio immateriale culturale. 2. Avverso detto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su unico complesso motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, quanto alla contestata qualificazione del fatto nell'ipotesi di messa in circolazione di prodotti industriali recanti marchi o segni distintivi atti ad ingannare il consumatore, era stata documentata la conformità del bene alle prescrizioni di cui alla normativa nazionale ed europea sull'origine. In ogni caso l'inserimento delle ceramiche nel Registro delle eredità immateriali rispondeva ad esigenze di salvaguardia del patrimonio culturale e della tradizione regionale in adesione alla [OSCURATO:PERSONA], ma non era strumentale alla tutela del cd. ordine economico, nel senso della correttezza commerciale nella circolazione dei beni, tanto più che tutti gli oggetti recavano la dicitura made in P.R.C., con riferimento quindi all'origine nella [OSCURATO:PERSONA]. In ogni caso, al più, si sarebbe trattato di illecito amministrativo a norma dell'art. 4, comma 49-bis della legge 350 del 2003. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è infondato. 4.1. In relazione al complessivo motivo di impugnazione dispiegato, vero è anzitutto che il fumus commissi delicti per l'adozione di un sequestro preventivo, pur non dovendo integrare i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen., necessita comunque dell'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato (Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019, dep. 2020, Gheri, Rv. 278152), non potendosi limitare alla semplice verifica astratta della corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall'accusa (cfr. Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polofroni e altro, Rv. 272927). 4.1.1. A questo riguardo, fermo restando - tra l'altro - che già l'ordinanza impugnata ha inteso osservare che nulla era stato eccepito dalla difesa in relazione al periculum conseguente all'eventuale libera disponibilità dei prodotti oggetto di vincolo (in sé - in tesi - corpi di reato), il Tribunale ha dato non illogico conto che gli oggetti sequestrati replicavano nei materiali, nei colori e nei disegni le Ceramiche di Caltagirone, financo nella scatola che ne rappresentava la confezione, e che in sé non richiamavano all'evidenza l'effettiva origine asiatica dei prodotti. Laddove tra l'altro non era neppure stato provato che ciascun esemplare recasse l'indicazione di siffatta provenienza, e che le eventuali indicazioni fossero tali da certamente escludere - per dimensioni e chiarezza - l'effetto ingannevole degli oggetti (cfr., quanto alla distinzione con l'invocato illecito amministrativo di cui all'art. 4, comma 49-bis, della legge n. 350 del 2003, Sez. 4, n. 25030 del 26/04/2017, Menna, Rv. 270005; cfr. altresì Sez. 3, n. 54521 del 14/06/2016, Pigini, Rv. 268716). 4.1.2. In proposito, infatti, ai fini della configurabilità del reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 cod. pen.) - che ha per oggetto la tutela dell'ordine economico - è sufficiente la mera imitazione del marchio, non necessariamente registrato o riconosciuto, purché idonea a trarre in inganno l'acquirente sull'origine, qualità o provenienza del prodotto da un determinato produttore (Sez. 5, n. 9389 del 04/02/2013, Zhu e altro, Rv. 255227). In definitiva, quindi, è sufficiente pertanto che il pericolo della confusione nel soggetto acquirente si verifichi anche solo attraverso un esame frettoloso e superficiale del prodotto messo in vendita, quale è quello compiuto dal consumatore di media diligenza e di non particolare diligenza (così, in motivazione, Sez. 3 n. 9389 cit.). Altro è l'acquisto di un originale calatino infatti, rispetto a quanto uscito da una lontana fabbrica cinese. 4.1.3. In ogni caso si presenta quindi esente da censura il rilievo dell'ordinanza impugnata circa la sussistenza dei requisiti di adozione della misura cautelare reale. 5. Alla stregua dei rilievi che precedono, il motivo di impugnazione non può che ritenersi infondato, col rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese proce