CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 07567/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 9 dicembre 2021 dalla Corte di appello di Caltanissetta; visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; udite le richieste del difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] per Milisenna e avv. [OSCURATO:PERSONA] per Turnminelli, che hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 30 gennaio 2019, il Tribunale di Caltanissetta assolveva [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai reati rispettivamente ascritti (capi A, B e C per il primo, capi A e B per la seconda e capo D per la terza) perché il fatto non sussiste. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Caltanissetta, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero, ha condannato alla pena ritenuta di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati loro ascritti, unificati sotto il vincolo della continuazione e previa concessione alla sola Tuminelli delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante; ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per intervenuta prescrizione del reato ascritto; ha condannato il Milisenna e la Tunninelli al risarcimento del danno nei confronti della ASP 2 di Caltanissetta, da liquidarsi in separata sede; ha dichiarato il Milisenna interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. I fatti per cui è intervenuta condanna hanno origine dal controllo dell'autovettura condotta da [OSCURATO:PERSONA] (capo D) all'esito del quale è stato trovata in stato di alterazione psicofisica dovuto all'abuso di sostanze alcoliche (tasso alcolemico pari a 1,56 g/1 alla prima prova e 1,40 g/ 1 alla seconda). In pari data (19 aprile 2014), il Milisenna, all'epoca dei fatti dirigente medico dell'ASP n. 2 di Caltanissetta, conduceva la figlia al [OSCURATO:PERSONA] e, secondo la ricostruzione contenuta nella sentenza impugnata, abusando della sua qualità, induceva la Tumminelli, sanitario di turno, ad effettuare indebitamente, in assenza dei presupposti regolamentari per l'esecuzione di tali analisi in regime di [OSCURATO:PERSONA], un prelievo ematico sia sulla figlia che su sé stesso (capi A e B); quindi si recava personalmente presso il laboratorio di analisi e, dopo aver sostituito il proprio campione di sangue con quello prelevato alla figlia, consegnava la provetta su cui erano indicati i dati della figlia inducendo, così, in inganno i tecnici del laboratorio che attestavano che all'esito degli accertamenti clinici, il valore del tasso alcolemico del campione prelevato alla figlia era pari a 0,0g/1. 2. Propongono separati ricorsi per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Nell'interesse del Milisenna l'avv. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza unitamente all'ordinanza di revoca espressa della testimonianza del teste Lupica e di revoca tacita della testimonianza dei testi [OSCURATO:PERSONA] e Alù, deducendo cinque motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 581, lett. c) e d) e 591 lett. c) cod. proc. pen. per difetto di specificità dei motivi dell'appello proposto dal Pubblico ministero. Con il secondo motivo deduce la mancanza di motivazione del provvedimento di revoca del teste Lupica e di revoca tacita dei testi [OSCURATO:PERSONA] e Alù, nonché la mancanza di una motivazione rafforzata. Si deduce che, nonostante la mancanza di richieste istruttorie da parte dell'appellante, la Corte di appello ha disposto d'ufficio la rinnovazione del dibattimento ordinando l'audizione di otto testimoni già escussi nel giudizio di primo grado o di cui, comunque, erano stati acquisiti i verbali di s.i.t. (testi Caramanna, Lupica, Bognanni, Asero, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Alù), basando tale decisione sulla necessità di rinnovazione dell'istruttoria e senza alcuna ulteriore motivazione. Tuttavia, dopo l'escussione di quattro testimoni, la Corte di appello ha revocato formalmente la sola audizione del teste Lupica e, tacitamente, anche quella dei testi [OSCURATO:PERSONA], Alù e Nigro in quanto rinviava il processo per la discussione. Così facendo, la Corte ha violato l'obbligo sia di motivazione rafforzata che di rinnovazione istruttoria, non avendo escusso proprio i testi sulle cui dichiarazioni era fondata la pronuncia assolutoria di primo grado. In particolare, la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] aveva consentito al Tribunale di escludere l'induzione della Tumminelli; il Tribunale, inoltre, aveva acquisito il verbale di sommarie informazioni rese da Alù, all'epoca dei fatti dirigente medico del laboratorio di analisi e sulla base di queste aveva escluso che vi fosse stato il contestato travaso di sangue tra le provette degli imputati. Anzi, la Corte di appello, pur non procedendo all'audizione del teste, ha richiamato detto verbale per giungere a conclusioni opposte a quelle del primo Giudice. Parimenti necessaria era l'audizione del teste Lupica che, unitamente al teste Asero, aveva riferito del comportamento arrogante del Milisenna, ritenuto elemento sintomatico del contestato abuso delle qualità. Con il terzo motivo deduce i vizi di violazione dell'art. 319-quater cod. pen. e di mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione concernente l'elemento oggettivo della condotta induttiva e del vantaggio per il soggetto indotto, la cui sussistenza, sostiene il ricorrente, è stata fondata sulla base di proposizioni ipotetiche e meramente presuntive. Il Tribunale, infatti, aveva escluso la condotta induttiva, considerando che il Milisenna non aveva agito nella qualità di pubblico ufficiale e che non vi era alcun rapporto di sovraordinazione con la Tuminelli, trattandosi di medici di livello dirigenziale, appartenenti a distinte articolazioni della ASP. La Corte di appello ha, invece, apoditticamente ravvisato un abuso di qualità, nonostante il rapporto paritario tra il Milisenna e la Tumminelli, in considerazione della qualifica del primo (dirigente dell'U.O. di [OSCURATO:PERSONA] della ASP) e del comportamento tenuto, definito da alcuni testi "arrogante". Si osserva, al riguardo, che proprio in considerazione del rapporto paritario con la Tumminelli, il Milisenna non era in grado di esercitare su questa quella prevaricazione abusiva e la pressione psicologica necessarie ad integrare l'elemento oggettivo del reato, potendosi, di contro, inquadrare i fatti accaduti al [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito del rapporto di amicizia e di colleganza professionale tra i due. Si aggiunge, peraltro, che anche l'arroganza del comportamento del Milisenna, ritenuta sintomatica dell'abuso e riferita dal solo Lupica, è stata smentita sia dalla deposizione dell'infermiera Asero che da quella dell'Agente della [OSCURATO:PERSONA]. Sotto altro profilo, il motivo in esame censura, inoltre, il carattere contraddittorio ed illogico della motivazione concernente il vantaggio per la Tuminelli, desunto, in assenza di altri elementi di prova, dall'atteggiamento del Milisenna e dalla condiscendenza della Tumminelli, ritenuta, in termini meramente ipotetici e congetturali, sintomatica dell'intento di quest'ultima di conseguire quanto meno la benevolenza del Milisenna. Con il quarto motivo deduce il vizio di motivazione, in tutte le sue declinazioni, in merito alla valutazione del compendio probatorio relativo al reato di falso per induzione di cui agli artt. 48 e 481 cod. pen., escluso dal Tribunale in ragione delle deposizioni testimoniali (da cui era emersa la difficoltà di attuare un travaso di sangue senza lasciare tracce sulla provetta), del fatto che la provetta consegnata da Milisenna non presentava alcuna anomalia e dell'ambiguità del contenuto delle conversazioni intercettate. A fronte di tali argomentazioni, la Corte di appello, violando l'obbligo di motivazione rafforzata e sulla base di una mera lettura alternativa degli elementi probatori, ha ribaltato la pronuncia assolutoria basandosi sui seguenti elementi congetturali: a) le comprovate competenze del Milisenna; b) la sparizione della provetta con il suo campione di sangue; c) la consegna della provetta con il campione della figlia direttamente dal Milisenna. Si aggiunge, inoltre, che le conversazioni considerate dalla sentenza impugnata presentano un contenuto ambiguo o passibile di diverse letture (ad esempio quella tra l'imputato e la moglie) ovvero, ancora di carattere completamente dec:ontestualizzato (si fa riferimento alla conversazione relativa alla "macchina distrutta a fine gara", ritenuta potenzialmente confessoria dalla sentenza impugnata). Con il quinto motivo deduce i vizi violazione di legge e di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio, determinato in \iiolazione dell'ari:. 133 cod. pen., e mancanza di motivazione in merito alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2.2 Gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], deducono due motivi di ricorso. Con il primo motivo deducono i vizi di violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata ai fini dell'affermazione della responsabilità della ricorrente in quanto fondata su congetture, quanto al capo A, e priva di adeguata valutazione del fatto che il prelievo ematico relativo al Milisenna (capo B) era stato da questo richiesto direttamente alla infermiera Asero mentre la Tumminelli era assente. Con il secondo motivo deducono i vizi di violazione dell'art. 319-quater cod. pen. e di motivazione, in considerazione, in particolare, del rapporto paritetico tra Milisenna e Tumminelli, dirigenti medici di pari grado, della carenza degli elementi dell'abuso di qualità e del vantaggio perseguito dalla Tumminelli, individuato dalla sentenza impugnata nella prospettiva di ottenere futuri favori dal Milisenna, nonostante le differenti articolazioni della ASP in cui due operavano e la carenza di alcuna acclarata disponibilità clientelare manifestata dal Milisenna. [OSCURATO:PERSONA] 1. In primo luogo va esaminata la questione processuale dedotta da Milisenna con il primo motivo di ricorso. Ritiene il Collegio che tale motivo è inammissibile, trattandosi di questione dedotta per la prima volta in questa Sede. 2. Nel merito, entrambi i ricorsi lamentano con argomentazioni tra loro sovrapponibili, la mancanza di una motivazione rafforzata, stante il ribaltamento decisorio attuato con la sentenza impugnata. Deve, innanzitutto, osservarsi che la Corte territoriale, conformandosi a quanto prescritto dall'art. 603, cod. proc. pen., ha correttamente esercitato i poteri officiosi istruttori d'ufficio e disposto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. La difesa del Milisenna, pur non censurando direttamente tale decisione della Corte, ha, tuttavia, dedotto, con il secondo motivo di ricorso, l'illegittimità della revoca dell'audizione di taluni dei testi (Lupica, [OSCURATO:PERSONA], Alei e Nigro). Ad avviso del Collegio tale motivo è generico e manifestamente infondato. Va, innanzitutto, rilevato che, come ammesso dallo stesso difensore durante la discussione orale, nel corso del giudizio di appello non è stata formulata alcuna eccezione in merito alla irritualità della revoca o alla decisività delle deposizioni dei testi. In ogni caso, il motivo in esame appare aspecifico in quanto, al di là di considerazioni di carattere meramente confutativo, non illustra compiutamente le ragioni della decisività delle deposizioni dei testi non escussi (Sez. 6, n. 15673 del 19/12/2011, dep. 2012, Ceresoli, Rv. 252581) Va, inoltre, considerato, che secondo un consolidato e condivisibile indirizzo interpretativo di questa Corte, le ordinanza di ammissione delle prove, per il loro carattere tipicamente processuale, possono essere revocate esplicitamente o implicitamente. Pertanto, la mancata escussione di un teste, in considerazione della sufficienza delle prove acquisite, non costituisce di per sé violazione della legge processuale (cfr. Sez. 3, n. 6875 del 23/5/1997„ Rv. 208432). Si è, infatti, affermato che il giudice d'appello, una volta che abbia disposto d'ufficio la rinnovazione istruttoria, può ammettere anche ulteriori prove sollecitate dalle parti, e può, nel prosieguo, disporne la revoca senza necessità di una specifica motivazione all'esito delle acquisizioni probatorie officiose (Sez. 6, n. 13571 del 12/11/2010, dep. 2011, Rv. 249907). E' stata, pertanto, considerata legittima la revoca, da parte del giudice di appello, dell'ordinanza di rinnovazione del dibattimento fondata sulla sufficienza delle prove già acquisite (Sez. 5, n. 13277 del 17/01/2013, Sanna, Rv. 254839; Sez. 4, n. 34730 del 12/07/2011, Allalo, Rv. 251112). Va, infine, aggiunto che nel caso in esame, la decisione impugnata non si fonda su una diverso apprezzamento dell'attendibilità delle prove dichiarative decisive, quanto, piuttosto, su una diversa interpretazione della fattispecie concreta. In tal caso, dunque, non sussistendo un obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 53210 del 19/10/2018, Esposito, Rv. 275133), la Corte era, dunque, libera di apprezzare la superfluità o meno delle prove testimoniali di cui aveva già disposto la rinnovazione e di revocarne a rinnovazione. 3. Ritiene, tuttavia, il Collegio che, come dedotto da entrambi i ricorrenti, la sentenza impugnata, nel ribaltare la pronuncia assolutoria in merito ai reati di cui ai capi A e B, non ha adempiuto al dovere di motivazione rafforzata, limitandosi, invece, a ricostruire i fatti in modo alternativo alla prima sentenza. Secondo un consolidato principio di diritto dal quale il Collegio non intende discostarsi, il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha, infatti, l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio alternativo ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza e non può, invece, limitarsi ad imporre la propria valutazione del compendio probatorio perché preferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato (cfr. Sez. U, n. 33748, del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679; Sez. 6, n. 10130 del 20/01/2015, Marsili, Rv. 262907). La sentenza impugnata, nell'affermare la responsabilità degli imputati in ordine al reato di cui all'art. 319-quater cod. pen., non si è conformata a tale consolidato principio di diritto e, senza evidenziare aspetti di illogicità o incoerenza delle argomentazioni poste a fondamento della pronuncia assolutoria, ha ritenuto sussistente l'abuso di qualità del Milisenna sulla base di un dato congetturale - il fatto che la sua qualità di dirigente medico della struttura di medicina legale fosse nota a tutti - e di un dato, il comportamento arrogante del Milisenna, non univocamente descritto da tutti i testi escussi in dibattimento (alcuni, infatti, come evidenziato dalla sentenza di primo grado, hanno riferito di un atteggiamento "confidenziale" del Milisenna nei confronti della Tumminello). Ciò senza confrontarsi criticamente né logicamente con le opposte argomentazioni della sentenza di primo grado che, alla luce delle circostanze di fatto in cui si è svolta la condotta, e tenuto, altresì, conto del rapporto di confidenza tra i due imputati, ha escluso che il primo agisse nella qualità di pubblico ufficiale o che avesse, comunque, abusato di tale qualità. Parimenti congetturale è l'argomentazione con la quale la Corte territoriale ha, ravvisato l'ipotetica utilità che la Tumminelli avrebbe conseguito dalle supposte pressioni subite dal Milisenna, in relazione a possibili, generici e futuri vantaggi che avrebbe potuto conseguire; ciò, si ribadisce ancora una volta, senza alcuna ulteriore motivazione idonea ad evidenziare aspetti di criticità della diversa motivazione contenuta nella sentenza di primo grado che ha, invece, ritenuto che non vi fosse alcun tornaconto personale della Tumminelli, stante il suo rapporto paritario con il Milisenna e che la Tumminelli abbia deciso di procedere all'accertamento nell'esercizio della propria discrezionalità medica. 3.1 Le considerazioni appena svolte dovrebbero comportare, in accoglimento del terzo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e del ricorso dalla Tumminello l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Rileva, tuttavia il Collegio che sulla base della concorde ricostruzione degli esiti dell'istruttoria dibattimentale contenuta nelle due sentenze di merito e delle argomentazioni di carattere meramente congetturale adottate dalla sentenza impugnata per pervenire al ribaltamento della sentenza assolutoria, non sussiste alcun elemento idoneo ad affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 319-quater cod. pen. Appare, al riguardo, determinante quanto già considerato dal Tribunale in merito all'impossibilità di ravvisare, in considerazione delle circostanze della condotta e del rapporto di mera colleganza tra i due imputati, peraltro appartenenti con ruoli apicali a diversi servizi dell'amministrazione pubblica, alcun abuso di qualità da parte del Milisenna nei confronti della Tumminello. Può, infatti, ragionevolmente affermarsi, che la decisione di sottoporre il Milisenna e la figlia ai prelievi ematici, sebbene in violazione delle disposizioni regolamentari (rilevante, eventualmente, in sede disciplinare o amministrativa-contabile), non presenta profili di rilevanza penale, non potendosi né ricondurre a "pressioni" del Milisenna sulla coimputata né tantomeno giustificare in ragione di indeterminati e futuri vantaggi che questa avrebbe potuto conseguire "cedendo" alle richieste del collega. Per tali ragioni, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con riferimento al reato di cui all'art. 319-ouater cod. pen. contestato ai capi A) e B) perché il fatto non sussiste. 4. A diverse conclusioni deve, invece, giungersi con riferimento alle censure formulate dal Milisenna con il quarto motivo di ricorso in merito al reato di falso per induzione. La sentenza impugnata, infatti, confrontandosi criticamente con la sentenza di primo grado, ne ha evidenziato incongruenze, quanto alla lettura semplicistica degli elementi di fatto emergenti dal compendio probatorio, ed omissioni, quanto alla integrale valutazione delle conversazioni intercettate. Al di là delle modalità con le quali è stata attuata la sostituzione delle provette, su cui il Tribunale ha fondato i propri dubbi pervenendo alla pronuncia assolutoria, la sentenza impugnata ha, infatti, focalizzato l'attenzione su aspetti di non secondaria importanza, la cui rilevanza è stata trascurata dal Giudice di primo grado, ovvero: l'interesse dell'imputato ad ottenere un risultato ampiamente liberatorio della figlia dalle responsabilità sia amministrative che penali; il fatto che fu lui a portare le due provette in laboratorio e che non vi è traccia della provetta con il campione di sangue del Milisenna. Tali elementi sono stati valutati in stretta correlazione con il tenore delle conversazioni intercettate, molte delle quali completamente trascurate dal Tribunale. In particolare, la Corte territoriale, con motivazione non (/ manifestamente illogica, che il Milisenna censura opponendo delle valutazioni di carattere meramente confutativo, ha ritenuto di particolare rilievo, per il loro contenuto sostanzialmente confessorio, la conversazione del 21 novembre 2014 tra Milisenna e la moglie in cui, il primo afferma di avere operato il cambio e la moglie gli chiede "quando a canciasti", espressione, questa che la Corte territoriale ha riferito alla provetta, nonché, tra le altre, la conversazione ambientale tra Milisenna e [OSCURATO:PERSONA] (marito del medico analista presso l'Ospedale S. Elia) in cui, dopo avere ricevuto rassicurazioni in merito al fatto che il laboratorio di analisi non aveva conservato la provetta, il Milisenna, in termini apparentemente decontestualizzati, faceva riferimento a gare di auto storiche e ad alleggerimento e distruzione dell'auto, espressioni, queste, che la Corte territoriale ha interpretato, in termini non illogici, come riferite alla distruzione della seconda provetta. Ad avviso del Collegio, la Corte territoriale è pervenuta ad un ribaltamento della pronuncia assolutoria relativa al falso per induzione sulla base di argomentazioni fondate su una lettura globale dell'intero compendio probatorio, immuni da vizi e dotate di una forza persuasiva idonea a superare il ragionevole dubbio posto a fondamento della sentenza assolutoria che ha focalizzato l'attenzione sull'unico profilo di incertezza attinente alle modalità con le quali è stata operata la sostituzione delle provette, trascurando, tuttavia, di considerare tutti gli altri elementi, valorizzati dalla sentenza impugnata, idonei a dimostrare che, qualunque modalità sia stata adottata per la sostituzione della provetta (tramite travaso del sangue o, ad esempio, tramite semplice scambio delle etichette), questa è ascrivibile con certezza al Milisenna. Va, tuttavia, considerato che, tenuto conto dei periodi cli sospensione della prescrizione (236 giorni), il 12 giugno 2022 è maturato il termine massimo di prescrizione del reato. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, in relazione al reato di cui al capo C, perché estinto per prescrizione. 5. Ritiene, infine, il Collegio che, alla luce delle considerazioni sopra esposte in merito alla ascrivibilità al Milisenna della falsificazione dei risultati delle analisi del sangue effettuate sulla figlia, vanno confermate le statuizioni civili a suo carico. [OSCURATO:PERSONA] va, inoltre, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel presente grado di giudizio che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento al reato di cui all'art. 319- quater cod. pen. contestato ai capi A) e B) perché il fatto non sussiste. Annulla, inoltre, senza rinvio la medesima sentenza in ordine al reato di cui al capo C) perché estinto per intervenuta prescrizione, confermando le sl:atuizioni civili. Condanna, inoltre, [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione del