CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2022
Cassazione n. 44145/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con i quali si contesta la violazione di legge e la mancanza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'eccessività della pena e comunque, vizi della motivazione, sono inammissibili per assoluta genericità ; considerato che i motivi si risolvono in una mera enunciazione non argomentata, in quanto il ricorso non indica circostanze o evidenze, che avrebbero imposto l'assoluzione dell'imputato né evidenzia specifiche incongruenze o carenze argomentative, suscettibili di controllo e di censura; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 ottobre 2022 Il consigliere estensore Il residente