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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 febbraio 2022

Cassazione n. 14660/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bologna ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di appropriazione indebita già pronunciata dal Tribunale di Rimini con sentenza 20 settembre 2019.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, SAVORETTI Daniele.

2.1. Il ricorso è inammissibile.

2.2. L'unico motivo di ricorso, relativo al difetto dell'elemento psicologico nelle forme del dolo specifico, risulta non confrontarsi con la specifica motivazione resa dalla Corte di appello che rilevava come l'interesse perseguito non dovesse essere necessariamente di natura patrimoniale e con il fatto che, comunque, il bene aveva un valore patrimoniale non nullo.

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

3.1. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2022 Il ConsiIiere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bologna ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di appropriazione indebita già pronunciata dal Tribunale di Rimini con sentenza 20 settembre 2019. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, SAVORETTI Daniele. 2.1. Il ricorso è inammissibile. 2.2. L'unico motivo di ricorso, relativo al difetto dell'elemento psicologico nelle forme del dolo specifico, risulta non confrontarsi con la specifica motivazione resa dalla Corte di appello che rilevava come l'interesse perseguito non dovesse essere necessariamente di natura patrimoniale e con il fatto che, comunque, il bene aveva un valore patrimoniale non nullo. 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. 3.1. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2022 Il ConsiIiere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14660/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris