CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46633/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 23893/23 [OSCURATO:PERSONA] + OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 4 e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per [OSCURATO:PERSONA] e 73, comma 4, I. cit. per [OSCURATO:PERSONA]); Esaminati i motivi di ricorso di entrambi gli imputati; Ritenuto, quanto al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che la censura relativa alla qualificazione giuridica del fatto esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare, e non essendo contemplato dall'accordo il mutamento della qualificazione giuridica; Ritenuto, quanto alle censure proposte con il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (la quale non aveva concordato la rideterminazione della pena) che il primo motivo si risolve in mere doglianze in punto di fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità; Ritenuto che le ulteriori doglianze dell'imputata relative al giudizio di bilanciamento fra le attenuanti generiche e la ritenuta aggravante - e di conseguenza all'eccessività del trattamento sanzionatorio - è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 12-13); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così