CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 06866/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Lucca in composizione monocratica aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 1, 2, lett. O / e 2 bis d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e lo aveva condannato alla pena di mesi otto di arresto ed Euro 2000 di ammenda mentre lo aveva assolto dal reato di cui all'art. 187, comma 1 e 1 bis, d.lgs cit. perché il fatto non sussiste. 2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazioneiformulando due motivi. Con il primo deduce la violazione dell'art. 606, lett. c) icod.proc.pen. in relazione all'art. 114 disp.att. cod.proc.pen. Ci si duole della ritenuta utilizzabilità degli esami svolti sulla persona dell'imputato in ospedale senza che lo stesso sia stato avvertito ai sensi dell'art. 114 disp. att. cod.proc.pen. della facoltà di farsi assistere da un difensore. Si assume che pertanto è stato leso il diritto di difesa con conseguente nullità assoluta della sentenza. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606, lett. b) ed e) 1 cod.proc.pen.i in relazione all'art. 62 bis cod.pen. Si assume la carenza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non avendo il giudicante tenuto conto del comportamento processuale dell'imputato. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo é manifestamente infondato. Ed invero, nella specie trova applicazione il principio secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell'obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre a prelievo ematico presso una struttura sanitaria, finalizzato all'accertamento del tasso alcoleMico esclusivamente s'Il richiesta dalla polizia giudiziaria, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado, ma che deve ritenersi sanata, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 438, comma 6-bis, e 464 cod. proc. pen., in caso di richiesta di rito abbreviato conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna (Sez. 4, n. 44962 del 04/11/2021, Rv. 282245), come avvenuto nella specie.2. Il secondo motivo é del pari manifestamente infondato. Ed invero la Corte di merito ha negato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, valutando sia la gravità della violazione del bene giuridico protetto dalla norma che i plurimi precedenti penali, anche per reati della stessa specie, da cui l'imputato risulta gravato. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, manifestamente infondato, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2