CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 ottobre 2022
Cassazione n. 48332/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 9 febbraio 2022 emessa dalla Corte d'appello di Brescia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso è stato proposto da soggetto privo di legittimazione, essendo stato presentato dall'interessato personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - ritenuta congrua - di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. -27 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2022 lonsigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] G lucc