CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 15607/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni dell'Avvocato generale presso la Procura generale della Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto sia dichiarato l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza/sentenza del Tribunale di Pisa - limitatamente alla parte in cui ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Firenze, anziché al Tribunale di Pistoia, dichiarato competente - con conseguente trasmissione a quest'ultimo degli atti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza pronunciata all'udienza dibattimentale del 18 ottobre 2023 nell'ambito del procedimento penale n. 2162/15 R.G.N.R., nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] ed altri, imputati dei delitti di cui all'art. 452 quaterdecies cod. pen. compiutamente descritti ai capi 1) e 2) della rubrica, il [OSCURATO:PERSONA] monocratico del 1Tribunale di Pisa ha accolto l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da uno dei difensori degli imputati, individuato il giudice territorialmente competente nel Tribunale di Pistoia e, con ordinanza, disposto trasmettersi gli atti al «P.M. presso il Tribunale distrettuale di Firenze». 2. Il G.U.P. del Tribunale di Firenze, cui gli atti sono pervenuti dopo il nuovo esercizio dell'azione penale, ha anzitutto verificato che la trasmissione degli atti da parte del [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Pisa sia avvenuta in adempimento dell'ordinanza sopra menzionata e non già per effetto di una declaratoria operata a mezzo di una successiva sentenza. Ha, quindi, lamentato che la decisione assunta dal [OSCURATO:PERSONA] pisano, oltre ad aver assunto forma irrituale (l'art. 23 cod. proc. pen. prevede, in questi casi, che la declaratoria di incompetenza avvenga a mezzo di sentenza), presenta, altresì, connotati di abnormità, avendo essa determinato un'indebita regressione del procedimento penale. Ha, infatti, evidenziato come detta decisione si ponga in radicale contrasto con i canoni interpretativi formulati dalla Corte Costituzionale e dalla stessa giurisprudenza di legittimità secondo i quali «nei casi di procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, comma 3 bis cod. proc. pen. attratti alla sede distrettuale per quanto riguardo l'individuazione sia dell'ufficio del Pubblico ministero incaricato delle indagini, sia del [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare competente ai sensi dell'art. 328, comma 1 quater, cod. proc. pen., la competenza territoriale infradistrettuale acquista rilievo soltanto nella fase del dibattimento, ragione per cui il giudice del dibattimento che si dichiari territorialmente incompetente deve trasmettere gli atti direttamente al giudice del dibattimento competente». Ha, cioè, evidenziato come alla disposizione con la quale gli atti sono stati trasmessi al P.M. presso il Tribunale distrettuale di Firenze sia conseguita la necessità di un nuovo esercizio dell'azione penale e della conseguente fissazione di una nuova udienza preliminare «nonostante che la precedente si fosse svolta correttamente davanti al giudice distrettuale competente», lamentando, pertanto, di essere stato investito di un'attività processuale al cui svolgimento il suo ufficio aveva già dato regolare corso e ciò senza che sia mai intervenuta una «dichiarazione di nullità del decreto che dispone il giudizio». Ha, di conseguenza, sollevato conflitto negativo di competenza evidenziando come, nel caso in esame, non possa trovare applicazione il disposto di cui all'art. 28, comma 2, cod. proc. pen., atteso che la regola in esso contenuta, secondo cui, in caso di contrasto tra il [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare ed il [OSCURATO:PERSONA] del dibattimento, prevale la decisione di quest'ultimo, non possa trovare applicazione in presenza di provvedimenti per l'appunto inficiati da abnormità. 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va in premessa ricordato come, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., sussiste un conflitto quando in qualsiasi stato e grado del processo «due o più giudici ordinari contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona» e sempre che il contrasto non sia insorto, come nel caso in esame è avvenuto, tra il [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare ed il [OSCURATO:PERSONA] del dibattimento, posto che in tal caso, ai sensi del comma secondo, prevale sempre «la decisione di quest'ultimo». Secondo consolidato e condiviso orientamento di questa Corte, l'eccezione alla regola appena menzionata non trova, però, applicazione nel caso in cui la decisione del [OSCURATO:PERSONA] del dibattimento si concretizzi in un provvedimento abnorme «giacché tal genere di provvedimenti, esulando dal sistema processuale in quanto non consentiti e non previsti, legittimano le parti al ricorso per cassazione e non hanno mai modo d'imporsi al [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare» (Sez. 1, n. 46824 del 21/09/2023, Confl. comp. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285407 - 01). 2. Nel caso in esame il conflitto appare ammissibile, atteso, per un verso, che l'ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Pisa integra, come di seguito si dirà, gli estremi di un provvedimento inficiato da abnormità, e considerato, per altro verso, che la situazione di stasi processuale, derivata dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso procedimento, non appare risolvibile senza l'intervento di questa Corte. 3. La declaratoria di incompetenza per territorio pronunciata dal giudice del Tribunale di Pisa è, come detto, provvedimento abnorme perché ad essa, che, peraltro, avrebbe dovuto assumere la forma della sentenza, avrebbe dovuto seguire, come correttamente evidenziato dal G.U.P. del Tribunale di Firenze, la trasmissione degli atti direttamente al [OSCURATO:PERSONA] reputato competente per il giudizio e non al Pubblico ministero. Come gli stessi Giudici costituzionali hanno avuto modo di affermare (cfr. sentenza dalla Corte Cost. 12 aprile 2001, n.104), nei casi di procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, comma 3 bis, cod. proc. pen. (categoria nella quale è ricompreso anche il reato di cui all'art. 452 -quaterdecies cod. pen. per il quale in questa sede si procede), attratti alla sede distrettuale per quanto riguarda l'individuazione sia dell'ufficio del pubblico ministero incaricato delle indagini, sia del giudice dell'udienza preliminare competente ai sensi dell'art. 328, comma 1 bis, cod. proc. pen, la competenza territoriale infradistrettuale acquista rilievo soltanto nella fase del dibattimento. 3A cagione di ciò, il giudice dibattimentale che si dichiari territorialmente incompetente deve trasmettere gli atti direttamente al giudice del dibattimento reputato competente. La diversa disposizione con la quale [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Pisa ha trasmesso gli atti al P.M. distrettuale ha effettivamente determinato un'indebita regressione del procedimento alla fase anteriore all'esercizio dell'azione penale ed assume, per l'effetto, i tratti di provvedimento abnorme (cfr., a puro titolo esemplificativo Sez. 1, n. 32821 del 27/05/2014, Conf. comp. in proc. Magno e altri, Rv. 261430 - 01: «È abnorme, per la sua attitudine a determinare una indebita regressione del procedimento, il provvedimento con cui il tribunale, investito del giudizio in ordine ad un reato rientrante tra quelli di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., declini la propria competenza e trasmetta gli atti, anziché direttamente all'autorità giudiziaria ritenuta competente, al G.u.p. distrettuale per l'individuazione del giudice del dibattimento territorialmente competente»). Tanto premesso, reputa questa Corte che alla risoluzione del conflitto in esame debba darsi attuazione, in coerenza ai principi di diritto espressamente elaborati da questa Corte, che si condividono ed ai quali si intende dare continuità (Sez. 1, n. 28868 del 11/06/2009, Confl. comp. in proc. della ventura e altri, Rv. 244310 - 01), disponendo che l'ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Pisa sia annullata senza rinvio nella sola parte in cui essa ha assunto connotati di abnormità, ed ordinando, per l'effetto, la trasmissione degli atti non già al P.M. presso il Tribunale distrettuale di Firenze, bensì al Tribunale di Pistoia che il predetto [OSCURATO:PERSONA] ha reputato competente. P.Q.M. Deciden P.Q.MPcm :ZON ...... .......2 9. ... ... UDiZIARIO FUNZiOt\U. ." iL 7IAR10 FUT\:[OSCURATO:PERSONA] ,14 4