CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06117/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritt o a l n . 26179 /20 2 4 R.G. propost o da [OSCURATO:PERSONA] ENTRATE - RISCOSSIONE , in persona del d irettore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato –ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale – Oggetto:iscrizione ipotecaria –notifica cartelle di pagamento prodromiche – domanda di definizione agevolata –sospensione giudizio contro [OSCURATO:PERSONA]vv. Maria , rappresentat a e difes a da sé medesima –controricorrente e ricorrente incidentale – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] –intimata – avversola sentenza n. 3916 / 20 24 della Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Campania , depositata il 14 / 6 /20 24 . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 febbraio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro . Rilevatoche: 1.[OSCURATO:PERSONA] impugnò dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta una comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria limitatamente ai crediti portati da cinque prodromiche cartelledi pagamento emesse per il recupero di Irpef ed Iva relative a plurimianni d’impost a compresi tra il 2009 e il 2016 , lamentando la mancata notifica delle cartelle e della necessaria intimazione di pagamentoed eccependo la prescrizione dei crediti a cui tre cartelle si riferivano. 2.Da quanto emerge dalla sentenza qui impugnata, i l Giudice di prime cure accolse il ricorso solo limitatamente alle sanzioni – ritenute prescritte– applicate in una delle cartelle di pagamento . 3. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania , investita dell’appello della contribuente , accolse parzialmente il gravame,ritenendo maturata la prescrizione quinquennale rispetto alle sanzionie agli interessi compresi in tutte le cartelle in relazione alle qualiera stata sollevata la relativa eccezione . 4. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle entrate - Riscossione ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a un motivo , cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e con ricorso incidentale anch’essobasato su un motivo . 5.L’Agenzia delle entrate - Riscossione ha depositato controricorso per difendersidal ricorso incidentale. 6.L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata. Ritenutoche: 1. Con l’unico motivo d el ricorso principale s i deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 , c.p.c., la violazione dell’art. 2943 c.c. poiché la sentenzaimpugnata, nel dichiarare la prescrizione di sanzioni e interessi, nonha considerato che in giudizio erano stati prodotti alcuni atti riscossivi, debitamentenotificati, che avevano interrotto il termine prescriziona le . 2.Con l’unico motivo d el ricorso incidentale si deduce , in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 , c.p.c., la violazione o falsa applicazione delle norme relativealla notifica telematica degli atti di riscossione poiché la sentenza d’appelloaveva erroneamente ritenuto valide le notificazioni via pec di tre cartelle di pagamento prodromiche all’impugnata comunicazione di iscrizioneipotecaria, pur essendo stato a tal fine utilizzato dal mittente un indirizzodi pec non risultante dai registri ufficiali di cui all’art. 6 - ter d.lgs. n.82 del 2005. 3.In data 29 gennaio 2026 [OSCURATO:PERSONA] ha depositato un’istanza di sospensionedel presente giudizio, rappresentando di aver presentato, il precedente 27 gennaio, una dichiarazione di adesione alla definizione agevolatadei carichi affidati all’ a gente della r iscossione dal 1° g ennaio 2000al 31 d icembre 2023 di cui all’ art. 1, commi da 82 a 101, legge n. 199del 2025 ( cd . r ottamazione - quinquies ) . La presentazione della domanda di definizione agevolata in relazione (anche)ai carichi contenuti nelle cartelle per cui è causa con l’impegno a rinunciare ai relativi giudizi pendenti , e la conseguente presa in carico delladomanda da parte dell’Agenzia fiscale è comprovata dai documenti allegati all’istanza, da cui peraltro risulta che l’odierna ricorrente si è impegnata a comunicare alla contribuente, entro il 30 giugno 2026, l’ammontaredegli importi da pagare a titolo di d efinizione agevolata con imoduli di pagamento delle rate o le motivazioni dell ’ eventuale diniego . 4. Ai sensi del comma 87 dell’art. 1 cit. « Nella dichiarazione di cui al comma 86 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggettoi carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessigiudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle moredel pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesidal giudice » . 5. Alla luce del tenore testuale della disposizione normativa testé richiamata, il giudizio va sospeso sino all’esito della procedura di definizione agevolata, e cioè, più esattamente, fino al momento del versamentodella prima o unica rata delle somme dovute, il quale, ai sensi delridetto comma 87, dà luogo all’estinzione del giudizio, ovvero, in caso diesito negativo della procedura, fino al momento del diniego da parte dell’amministrazione. P.Q.M LaCorte dispone la sospe