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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38670/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte di appello ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.; rilevato che i motivi dedotti, con cui il ricorrente ha censurato sia l'affermazione della responsabilità per il delitto ascrittogli, sostenendo trattarsi di una resistenza passiva, sia il diniego delle attenuanti generiche, oltre alla determinazione della pena, sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagina 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello ha evidenziato che la ricostruzione dei fatti rendeva evidente che l'imputato era consapevole di interloquire con Forze dell'ordine e che il comportamento, consistito nell'opporsi con violenza e riottosità ai carabinieri, intenti a notificargli un'ordinanza di custodia cautelare, era pacificamente riconducibile allo schema della resistenza e non già alla mera resistenza passiva; cfr. pagina 4 in cui la menzionata Corte ha sottolineato che la pena era congrua in considerazione della gravità del reato, delle modalità tramite le quali si era estrinsecato e dell'attitudine del soggetto a commettere reati; ha aggiunto che difettavano elementi positivi, neppure individuati nei motivi di appello, per concedere all'imputato le attenuanti generiche); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte di appello ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.; rilevato che i motivi dedotti, con cui il ricorrente ha censurato sia l'affermazione della responsabilità per il delitto ascrittogli, sostenendo trattarsi di una resistenza passiva, sia il diniego delle attenuanti generiche, oltre alla determinazione della pena, sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagina 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello ha evidenziato che la ricostruzione dei fatti rendeva evidente che l'imputato era consapevole di interloquire con Forze dell'ordine e che il comportamento, consistito nell'opporsi con violenza e riottosità ai carabinieri, intenti a notificargli un'ordinanza di custodia cautelare, era pacificamente riconducibile allo schema della resistenza e non già alla mera resistenza passiva; cfr. pagina 4 in cui la menzionata Corte ha sottolineato che la pena era congrua in considerazione della gravità del reato, delle modalità tramite le quali si era estrinsecato e dell'attitudine del soggetto a commettere reati; ha aggiunto che difettavano elementi positivi, neppure individuati nei motivi di appello, per concedere all'imputato le attenuanti generiche); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
Sentenza Cassazione n. 38670/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris