CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01945/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 settembN.: 1992 avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma del 5 settembre 222 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta ia requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso per la infondatezza dei ricorso [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO rilevato che i difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato l'ordinanza descritta in epigrafe con la quale il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il riesame proposto nell'interesse del Mosa, in ragione della intervenuta revoca della misura cautelare coercitiva del divieto di I. dimora applicata ai danni del predetto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina; rilevato che con atto trasmesso via PEC il 5 dicembre 2022 il ricorrente e i suoi difensori, muniti di procura speciale, hanno ritualmente rinunziato al ricorso; ritenuto che alla inammissibilità del ricorso conseguente alla rinunzia del ricorso, resa come nella specie senza precisarne le ragioni giustificative, conseguono comunque le pronunce di cui all'ad 616, comma 1, cod. proc. pen., determinate come da dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis