CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 26347/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, L. Tampieri che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha revocato il beneficio della liberazione anticipata, nella misura di giorni quarantacinque, concesso a [OSCURATO:PERSONA], in relazione al periodo dal 18 gennaio al 18 luglio 2011 dal Magistrato di sorveglianza di Cuneo con provvedimento del 27 settembre 2011. Il Tribunale di sorveglianza ha rilevato che, dopo la concessione del beneficio, Aviello ha commesso due delitti non colposi, nel corso dell'esecuzione della pena detentiva, di cui agli artt. 343, comma terzo, cod. pen. (commesso il 18 giugno 2011) e 368 cod. pen. (commesso nelle date 17, 18, 22, 23 novembre e 9 dicembre 2011), indicati come fatti gravi e tali da essere espressione della mancata adesione della condannata all'opera di rieducazione. 2.Ricorre tempestivamente, avverso la descritta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, avv. N. Saccoccio, che denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 54 Ord. pen. e vizio di motivazione. Il reato di cui all'art. 343, comma terzo, cod. pen. risulta commesso nel semestre per il quale è stato concesso il beneficio, mentre quello di cui all'art.368 cod. pen. sarebbe stato commesso in data 4 ottobre 2013, come indicato nell'imputazione e non nelle date indicate nell'ordinanza impugnata. I fatti attengono a due diverse testimonianze rese dalla condannata durante due udienze del processo a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in un momento in cui [OSCURATO:PERSONA] era detenuta in espiazione di pena. Dopo aver ripercorso i requisiti e le finalità dell'istituto della liberazione anticipata (cfr. pag. 2 del ricorso), anche alla stregua dell'indirizzo interpretativo di questa Corte di legittimità e dell'intervento della Corte Costituzionale n. 186 del 23 maggio 1995, la ricorrente evidenzia che la necessaria disamina, alla stregua del dettato del giudice delle leggi, dell'incidenza dei reati non colposi per i quali ha riportato condanna, sull'opera di rieducazione intrapresa, da parte del Tribunale di sorveglianza è stata carente. Si sottolinea, peraltro, che la liberazione anticipata è stata concessa in relazione a un periodo in cui si colloca il primo dei fatti per i quali la ricorrente ha riportato condanna, così evidentemente concludendo in senso positivo ai fini della concessione del beneficio, pur essendo valutabile il primo degli episodi richiamato. Inoltre, si rileva che nessuno dei reati si è consumato in ambiente carcerario e che si tratta di episodi di calunnia e oltraggio ai danni di magistrati, del tutto avulsi rispetto al percorso di risocializzazione che la stessa condannata aveva intrapreso nel corso dell'esecuzione della pena detentiva. 2 7T11 Sul punto, il Tribunale, riferendosi soltanto alla gravità dei fatti, appena descritti, avrebbe reso motivazione apparente, in quanto non avrebbe bilanciato detta condotta con gli esiti dell'osservazione trattamentale. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale di questa Corte, L. Tampieri, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, facendo osservare che la motivazione valuta, espressamente, la necessità di non ricorrere ad automatismi nella revoca del beneficio ed analizza la natura dei fatti commessi, proprio in relazione alla valutazione complessiva della partecipazione della condannata all'opera di rieducazione ed agli esiti del trattamento. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e deve essere rigettato. 1.1. Va premesso che, come dedotto, senza dubbio spetta al Tribunale di Sorveglianza la valutazione dell'incidenza del reato sull'opera di rieducazione intrapresa, nonché il grado di recupero fino a quel momento manifestato e la verifica di ascrivibilità del fatto criminoso al fallimento dell'opera rieducativa o ad un'occasionale manifestazione di devianza (Sez. 1, n. 16784 del 07/04/2010, Rv. 246946), ma deve essere specificato che il potere del Tribunale di sorveglianza di operare una cognizione incidentale dei fatti accertati, per quanto discrezionale e autonomo, non può considerarsi totalmente indipendente dal passaggio in giudicato dell'accertamento avvenuto in sede di processo penale (Sez. 1, n. 41750 del 16/09/2013, Rv. 257226). Dunque, quando l'interruzione di quel percorso derivi da un fatto costituente reato che esaurisca l'intera valenza dell'interruzione stessa, la cognizione del Tribunale di sorveglianza non può che ridursi ad un giudizio incidentale, limitato alle esigenze teleologiche del trattamento, essendo invece riservata alla cognizione del giudice penale la verifica della sussistenza del reato (Sez. 1, n. 15552 del 05/02/2020, Zinzi, Rv. 279056, in motivazione). 1.2. L'ordinanza impugnata, sulla scorta di tale premessa, ha fatto corretta applicazione dei principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 1995, ancorando la revoca della liberazione anticipata, ex art. 54, comma 3, Ord. pen., non al fatto in sé dell'intervenuta condanna della ricorrente per i due reati, commessi successivamente alla concessione del beneficio, ma alla ritenuta incompatibilità col suo mantenimento, della condotta in concreto tenuta (e che ha dato luogo alle condanne subite), valorizzando — con motivazione congrua e conforme a coerenti canoni logici, che si sottrae a censura in sede di legittimità — la specifica gravità dei reati di calunnia (commessa ai danni di un Pubblico ministero, accusato dalla condannata di violenza privata e abuso di ufficio) e oltraggio ai danni di magistrati (in servizio presso la Procura della Repubblica di Perugia, perché indicati come appartenenti a un clan), fatti commessi durante l'esecuzione della pena per la quale il beneficio era stato concesso. Si è sottolineato, inoltre, il profilo dell'idoneità di tale comportamento a dimostrare l'insuccesso della partecipazione all'opera di rieducazione, che costituisce il presupposto della fiducia accordata, mediante la concessione della liberazione anticipata (Sez. 1, n. 38332 del 05/06/2014, Rv. 260594; Sez. 1, n. 5618 del 29/10/1996, Rv. 206752). 2.Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così d