CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28661/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ne ha confermato la condanna per il delitto di bancarotta documentale semplice; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si denunciano l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato, lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha prospettato una ricostruzione alternativa del fatto senza addurre effettivamente il travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), bensì affidandosi ad enunciati assertivi e muovendo censure del tutto fuori fuoco rispetto al quid del delitto in imputazione, segnatamente nella parte in cui fa riferimento al danno al patrimonio sociale e all'azione civile di responsabilità nei confronti del ricorrente; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2