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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43265/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; / [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Ai sensi dell'art. art. 47, comma 11, Ord. pen., la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova è revocata qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.

È la stessa conformazione normativa dell'istituto a richiedere, dunque, la costante verifica della effettività del percorso di risocializzazione, in rapporto al quale le condotte illecite o violatrici delle prescrizioni - compiute dal soggetto ammesso - possono comportare la revoca della misura, essenzialmente in rapporto alla rivalutazione della prognosi favorevole originariamente formulata.

Va, infatti, ricordato che l'affidamento in prova al servizio sociale implica la formulazione di una prognosi favorevole in tema di prevenzione dal pericolo di commissione di ulteriori reati e di esito positivo del percorso di risocializzazione (Sez. 1, n. 1088 del 14/02/1997, Cordelli, Rv. 207214).

In rapporto a tale costruzione normativa è del tutto evidente che anche una singola condotta - ove ne sia apprezzata la gravità - possa far emergere, con valutazione in fatto ed autonoma, non essendo necessario attendere il giudicato, la sopravvenuta carenza dei presupposti per la prosecuzione della prova.

Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato come Mazzotta, a far data dal 6 ottobre 2022, aveva più volte violato diverse prescrizioni impostegli con il provvedimento applicativo della misura alternativa.

Lo stesso, infatti, era stato sorpreso in compagnia di persone aventi precedenti penali al di fuori del terr.itorio del Comune di residenza, si era arbitrariamente allontanato dal proprio domicilio in orario notturno, aveva violato il divieto di ritorno nel territorio del Comune di Catanzaro.

Il Tribunale di sorveglianza, pertanto, fornendo sul punto una motivazione ineccepibile, ha correttamente revocato la misura alternativa alla detenzione a far data dal 6 ottobre 2022, dopo aver valorizzato il comportamento resistente posto in essere dal condannato, incompatibile con la prosecuzione della misura concessa, trattandosi di soggetto privo della volontà di autodeterminarsi in senso positivo rispetto agli scopi del beneficio; on4, ,pnoe-ro b,2,1

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc, pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; / [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Ai sensi dell'art. art. 47, comma 11, Ord. pen., la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova è revocata qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova. È la stessa conformazione normativa dell'istituto a richiedere, dunque, la costante verifica della effettività del percorso di risocializzazione, in rapporto al quale le condotte illecite o violatrici delle prescrizioni - compiute dal soggetto ammesso - possono comportare la revoca della misura, essenzialmente in rapporto alla rivalutazione della prognosi favorevole originariamente formulata. Va, infatti, ricordato che l'affidamento in prova al servizio sociale implica la formulazione di una prognosi favorevole in tema di prevenzione dal pericolo di commissione di ulteriori reati e di esito positivo del percorso di risocializzazione (Sez. 1, n. 1088 del 14/02/1997, Cordelli, Rv. 207214). In rapporto a tale costruzione normativa è del tutto evidente che anche una singola condotta - ove ne sia apprezzata la gravità - possa far emergere, con valutazione in fatto ed autonoma, non essendo necessario attendere il giudicato, la sopravvenuta carenza dei presupposti per la prosecuzione della prova. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato come Mazzotta, a far data dal 6 ottobre 2022, aveva più volte violato diverse prescrizioni impostegli con il provvedimento applicativo della misura alternativa. Lo stesso, infatti, era stato sorpreso in compagnia di persone aventi precedenti penali al di fuori del terr.itorio del Comune di residenza, si era arbitrariamente allontanato dal proprio domicilio in orario notturno, aveva violato il divieto di ritorno nel territorio del Comune di Catanzaro. Il Tribunale di sorveglianza, pertanto, fornendo sul punto una motivazione ineccepibile, ha correttamente revocato la misura alternativa alla detenzione a far data dal 6 ottobre 2022, dopo aver valorizzato il comportamento resistente posto in essere dal condannato, incompatibile con la prosecuzione della misura concessa, trattandosi di soggetto privo della volontà di autodeterminarsi in senso positivo rispetto agli scopi del beneficio; on4, ,pnoe-ro b,2,1 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc, pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm
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