CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 settembre 2020
Cassazione n. 11354/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7896/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 71, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e d ifes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 547/2020, pubblicatail 29/09/2020 , R.G.N. 1289/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1.la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza con la quale è stato accertato il diritto dei dipendenti di TRENORD in epig rafe all’integrale riconoscimento dell’anzianità di servizio; 2.avverso la sentenza ha proposto ricorso la società con 4 motivi; controparte ha resistito con controricorso; 3.successivamente la società ha depositato rinuncia agli atti del giudizio; ha allegatodichiarazione di accettazione della rinuncia ; ha dato atto che le parti hanno separatamente regolato le spese del presente giudizio; ha chiesto l’estinzione del pr esente procedimento a spese compensate; Considerato che 1.rileva il Collegio che la rinuncia al ricorso è rituale e rispondente ai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo ex art. 391 c.p.c.; 2.essa è produttiva di effetti in quanto ritualmente notificata ed espressamente accettata dalla parte controricorrente; 3.ai sensi del quarto comma dell’art. 391 c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; 4.in conclusione, il processo di cassazione va dichiarato estinto, con spese compensate; non vi è luogo a provvedere sul pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistendo i relativi presupposti processuali; P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio; spese compensate. Co