CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 aprile 2026
Cassazione n. 10689/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] controAgenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia-Milano n. 5023/2019 depositata il 12/12/2019Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 21840/2020Numero sezionale 920/2026Numero di raccolta generale 10689/2026Data pubblicazione 22/04/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avutoriguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integralecompensazione tra le parti costituite. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti costituite delle spese delprocedimento.Così deciso in Roma, il 30/03/2026.[OSCURATO:PERSONA]