CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 novembre 2021
Cassazione n. 48145/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /4, [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 22/11/2021, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma resa in data 07/11/2016, ha ha ridotto la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che rileva il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del prevenuto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici: sul punto si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale - con motivazione che si salda ed integra a quella del primo giudice - ha già dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto ampiamente provato l'assunto accusatorio, considerata l'indiscussa circostanza secondo cui il SANTI è stato trovato in possesso di patente di guida di [OSCURATO:PERSONA] (dalla stessa denunciata smarrita), di cui non ha saputo fornire alcuna giustificazione; sicché, anche a voler ipotizzare la buona fede del prevenuto, correttamente i giudici di merito hanno ritenuto provato l'elemento soggettivo del reato (considerato pure che il SANTI avrebbe dovuto restituire il documento alla titolare), in adesione - peraltro - al costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche da/l'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte de/soggetto agente (cfr. Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Rv. 268713). Detto principio non determina un'inversione dell'onere della prova circa la provenienza delittuosa del bene, né determina alcun pregiudizio al diritto dell'imputato al silenzio, ma valorizza il contegno del soggetto che, ben potendo introdurre elementi a suo discarico nel processo ai fini del libero convincimento del giudice, non fornisce alcuna giustificazione ovvero riferisce circostanze non plausibili in ordine alla provenienza del bene oggetto del reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma • 25/1