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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11378/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06FQIRZ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di VARESE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 6,/t n. 54/ RG 27432 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe emessa ex art. 444 cod. proc. pen., per i delitti in materia di stupefacenti per omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento con censure del tutto generiche che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza e non anche, come nella specie, al vizio di motivazione .

L'inammissibilità del ricorso va dichiarata con procedura de plano da cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 11378 - 26 [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 1893/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 27432/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06FQIRZ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di VARESE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 6,/t n. 54/ RG 27432 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe emessa ex art. 444 cod. proc. pen., per i delitti in materia di stupefacenti per omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento con censure del tutto generiche che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza e non anche, come nella specie, al vizio di motivazione .

L'inammissibilità del ricorso va dichiarata con procedura de plano da cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MP.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06FQIRZ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di VARESE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];     6,/t      n.  54/ RG 27432  [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe emessa ex art. 444 cod. proc. pen., per i delitti in materia di stupefacenti per omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento con censure del tutto generiche che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma  2-bis,  cod. proc. pen. La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza e non anche, come nella specie, al vizio di motivazione . L'inammissibilità del ricorso va dichiarata con procedura  de plano  da cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.           [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da:           11378 - 26 [OSCURATO:PERSONA]         - Presidente -        Ord. n. sez. 1893/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]                    R.G.N. 27432/2025 [OSCURATO:PERSONA]         - Relatore - ha pronunciato la seguente         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06FQIRZ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di VARESE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];     6,/t      n.  54/ RG 27432  [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe emessa ex art. 444 cod. proc. pen., per i delitti in materia di stupefacenti per omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento con censure del tutto generiche che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma  2-bis,  cod. proc. pen. La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza e non anche, come nella specie, al vizio di motivazione . L'inammissibilità del ricorso va dichiarata con procedura  de plano  da cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.             P.Q.MP.Q.M
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