CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31547/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna della ricorrente per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen.; Considerato che, con l'unico motivo, l'imputata deduce violazione dell'art. 99, comma 4, cod. pen., con riferimento alla mancata esclusione della recidiva assumendo che a tal fine non sono sufficienti precedenti penali ma occorre una specifica motivazione in ordine alla più spiccata pericolosità sociale del condannato; Rilevato che su detta censura, di carattere reiterativo, la sentenza impugnata ha congruamente osservato che il fatto di reato per cui è processo è espressione della rinnovata pericolosità sociale della ricorrente, dopo la recente commissione di una serie di reati contro il patrimonio, indicativi di certa proclività al delitto e che, inoltre, la strumentalità del delitto ad occultare la violazione di norme del codice della strada corrobora ulteriormente detto giudizio di peculiare pericolosità sociale; Ritenuto, dunque, il motivo proposto manifestamente infondato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis