CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 1994
Cassazione n. 44765/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/07/1994 avverso la sentenza del 24/11/2020 del GIP TRIBUNALE di LECCEsto avviso alle pa—rg udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il GUP del TRIBUNALE di LECCE con sentenza in data 24/11/2020 applicava ad AGGIANO Gaetano, su sua richiesta, la pena di giustizia concordata in relazione a più episodi, riuniti per continuazione, di rapina pluriaggravata e a un episodio di furto aggravato, commessi fra LECCE e BRINDISI nel 2013 e 2014, a titolo di aumento per continuazione rispetto a altra sentenza di condanna a suo carico. AGGIANO propone di ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce in modo del tutto generico come motivo la carenza di motivazione sui reati ritenuto in sentenza. Con procedura de plano ex art 610 co. 5 bis cod. proc. pen., va detto che i motivi sono inammissibili perché privi di specificità (in difetto dell'indicazione di elementi in ipotesi acquisiti in atti e non considerati, o mal considerati), e comunque manifestamente infondati, atteso che il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è adeguato all'accordo intervenuto tra le parti, da un lato escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p., e ritenendo la correttezza della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati (in essi incluse le ritenute e correttamente comparate le circostanze concorrenti), dall'altro motivatamente ritenendo la congruità del trattamento sanzionatorio dalla stessa parte proposto, comunque ai minimi edittali. Giova rilevare che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p.., può essere oggetto di controllo di legittimità per i motivi indicati all'art. 448 co. 2 bis cod. proc. pen., nessuno dei quali appare prospettato nel ricorso. Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]