CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 23733/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO - rilevato che, con l'impugnata sentenza, la Corte d'Appello di Napoli in riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] applicava le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla recidiva contestata, a [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alla pena di anni tre di reclusione ed euro 300 di multa per il reato di furto pluriaggravato; - rilevato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi con i quali lamenta: con il primo motivo, il vizio di motivazione, in relazione alla confermata sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625 numeri 2 e 7; con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione alla ritenuta recidiva di cui all'articolo 99 quarto comma c.p.; con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge, in riferimento all'omesso riconoscimento di un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva; - ritenuto che i tre motivi di ricorso proposti sono privi di specificità, perché reiterativi di doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e specificamente: -in merito alla compartecipazione dell'imputato al furto e dunque in merito alla sussistenza delle circostanze aggravanti, la Corte territoriale ha messo in risalto che l'aver l'imputato dopo un primo giro con il correo sui luoghi teatro del fatto accompagnato aspettato e ospitato sul suo ciclomotore il correo stesso non appena questi realizzava l'appropriazione del marsupio, rompendo il finestrino dell'auto nel quale era custodito, per poi fuggire insieme, non lasci dubbi circa il suo consenso al fatto delittuoso sotto il profilo del contributo morale e materiale, avendo entrambi i correi approfittato del momento giusto per rompere il finestrino dell'auto parcheggiata appropriarsi del marsupio allontanarsi con la refurtiva assicurandosi l'impunità; la chiara compartecipazione dell'imputato a tutta la sequenza fattuale è stata correttamente ritenuta sufficiente a rendere applicabile al ricorrente le contestate circostanze aggravanti; -in merito alla recidiva, la Corte territoriale ha evidenziato come i precedenti penali anche risalenti dell'imputato si pongano in linea di continuità con il fatto oggetto di giudizio/ attestando la tendenza dell'imputato a trasgredire la legge penale; tale valutazione non merita alcuna censura, avendo in sostanza, senza illogicità, ritenuto la ricaduta nel reato per cui si procede espressione di più marcata pericolosità ed indice di maggior colpevolezza, secondo i principi affermati dalla Corte Costituzionale con sentenza n.192/07, sulla scorta della valutazione delle numerosi fatti illeciti già perpetrati dall'imputato; - in merito al giudizio di equivalenza tra circostanze, la Corte territoriale ha dato adeguatamente conto, senza illogicità, di tale valutazione, atteso che in tema di concorso di circostanze, questa Corte ha più volte affermato il principio, secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono denunciabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza, allorché il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen., l'abbia ritenuta la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena in concreto irrogata (Sez. 6, n. 6866de125/11/2009). - considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.5.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente sa Pezzullo stefarol.:p ' D E P O S !TATA