CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 maggio 2022
Cassazione n. 21764/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 4 DPR 309/90 in relazione alla detenzione illecita al fine di spaccio di circa 3 kg di sostanza stupefacente tipo marijuana pari ad 11867 dosi singole, è manifestamente infondato oltre che generico e aspecifico. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed è immune da vizi logico-giuridici. Il ricorso deduce senza alcuna specificazione la mancata pronuncia della sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen. La Corte di merito, a fol 2 e 3 della sentenza impugnata, ha adeguatamente motivato ed evidenziato la gravità del compendio probatorio, derivante dal sequestro della sostanza stupefacente che ha condotto all'arresto dell'imputato oltre che dal rinvenimento di 990 euro in contanti in banconote di piccolo taglio oggetto di confisca. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18.05.2022. Il Consigliere este