CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26410/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di appello di Lecce – Sezionedistaccata di Tarantovisti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Lecce haconfermato la sentenza del 20 maggio 2024 del Tribunale di Taranto che avevaaffermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto inabitazione aggravato dalla violenza sulle cose e, applicate le circostanzeinfraquinquennale, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia.2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando tre motividi impugnazione.2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la mancanza o manifestaillogicità della motivazione in ordine all’affermazione della penale responsabilitàoltre ogni ragionevole dubbio.Sostiene che il ritrovamento della sua fede nuziale e della sua patente diguida all’interno dell’abitazione ove era avvenuto il furto non consentivano diaffermare con certezza la sua partecipazione al delitto, costituendo dettacircostanza un mero indizio privo di gravità e di certezza, dal quale non potevaessere desunta la colpevolezza dell’imputato se non ricorrendo a merecongetture, atteso che non vi erano ulteriori elementi a suo carico, comeeventuali contatti con il soggetto con il quale avrebbe partecipato al delitto.Né può sostenersi che era onere dell’imputato fornire giustificazione dellapresenza di tali oggetti nell’abitazione dell’imputato, poiché altrimenti siperverrebbe ad un’illegittima inversione dell’onere probatorio.2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 625, n.2, cod. pen. quanto all’applicazione dell’aggravante della violenza sulle cose.Sostiene che l’aggravante non poteva trovare applicazione, poiché non vierano forzature sulla porta di ingresso o sulle finestre e anche secondo l’ipotesiaccusatoria l’ingresso nella abitazione era avvenuto utilizzando le chiavi dellaporta di ingresso; la violenza sulle cose era stata ravvisata in uno squarcio checon un coltello era stato praticato sulla fodera del divano.Tuttavia, il furto aveva avuto ad oggetto le monete contenute in unacassetta sita nel soggiorno ed il danneggiamento del divano non poteva, quindi,ritenersi funzionale alla commissione del furto.La Corte di appello ha ritenuto applicabile l’aggravante affermando che losquarcio era stato praticato allo scopo di verificare se all’interno del divanofossero stati occultati beni di valore che avrebbero potuto essere sottratti, ma intal modo la Corte di merito ha applicato l’aggravante al di fuori dei casi per iquali essa è stata prevista.2.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole del diniego della sostituzionedella pena detentiva breve, lamentando violazione di legge e vizio dimotivazione, sostenendo che la Corte di merito avrebbe motivato il diniegofacendo generico ed esclusivo riferimento ai precedenti penali.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è infondato.La presenza nell’abitazione del derubato della patente di guida e della fedenuziale dell’odierno imputato è circostanza idonea a dimostrare che egli si èintrodotto nella predetta abitazione all’insaputa della vittima in un periodo ditempo corrispondente a quello in cui è stato commesso il furto. Peraltro, èrilevante anche la circostanza che il furto non sia stato commesso medianteforzatura della porta di ingresso o di finestre, a dimostrazione che i suoi autoridisponevano delle chiavi della porta di ingresso. Poiché era abitudine dellavittima tenere la chiave della porta di ingresso nel mazzo delle chiavi della suaautomobile, il Tribunale e la Corte di appello, per attribuire il reato all’odiernoricorrente, hanno dato rilievo anche alla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] era legatoa [OSCURATO:PERSONA]Errico che aveva avuto la disponibilità del predetto mazzo di chiavi inquanto il derubato aveva messo a sua disposizione la propria autovettura.La situazione sopra descritta non è diversa, sotto il profilo della prova, daquella in cui sul luogo del delitto venga rinvenuta l’impronta digitale sicuramentericonducibile all’imputato.In relazione a quest’ultima ipotesi, statisticamente più frequente, questaCorte di cassazione ha affermato, in tema di prova penale, che il rilievo, in unappartamento ove sia stato commesso un furto, di impronte papillari, costituiscesufficiente prova di colpevolezza nei riguardi di colui cui le impronte si riferisconoe che solo da costui, pertanto, può provenire una eventuale contrariadimostrazione (Sez. 4, n. 792 del 09/11/1988, dep. 1989, Bernaus, Rv. 180247- 01).Più recentemente, questa Corte di cassazione ha affermato chenell'ordinamento processuale penale, pur non essendo previsto un onereprobatorio a carico dell'imputato, modellato sui principi propri del processo civile,è tuttavia prospettabile un onere di allegazione, in virtù del quale lo stesso ètenuto a fornire le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti ecircostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suofavore (Sez. 4, n. 12099 del 12/12/2018, dep. 2019, Fiumefreddo, Rv. 275284 -01). Nell'ordinamento processuale penale, a fronte dell'onere probatorio assoltodalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza,spetta all'imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivielementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio dellac.d. «vicinanza della prova», può acquisire o quanto meno fornire, tramitel'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva(Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373 - 01).Peraltro, come si è già detto, la prova della responsabilità dell’odiernoricorrente non poggia esclusivamente sul ritrovamento della patente di guida edella fede nuziale dell’imputato nell’abitazione ove è stato commesso il delitto,ma anche sul rapporto tra l’imputato e [OSCURATO:PERSONA]Errico che aveva avuto ladisponibilità delle chiavi dell’appartamento ove è avvenuto il furto.Ne consegue che, del tutto correttamente, la Corte di merito ha attribuitovalore indiziario anche al silenzio serbato dall’odierno ricorrente.2. Il secondo motivo è inammissibile per carenza di interesse.Deve, infatti, considerarsi che, anche laddove l’aggravante venisse esclusa,non sarebbe possibile pervenire ad un giudizio di prevalenza delle circostanzestante il divieto di cui all’art. 69, ultimo comma, cod. pen., e quindi iltrattamento sanzionatorio rimarrebbe immutato.3. Il terzo motivo è inammissibile.La Corte di appello, nel motivare il diniego delle pene sostitutive, non si èlimitata ad affermare che l’imputato è gravato da molteplici e gravi precedentipenali, ma ha segnalato che egli è stato anche prosciolto dal reato di evasione aisensi dell’art. 131-bis cod. pen. per particolare tenuità del fatto e che tuttaviatale episodio evidenzia la tendenza dell’odierno ricorrente a non rispettare leprescrizioni imposte dall’autorità e quindi l’inidoneità delle pene sostitutive asvolgere una funzione rieducativa.Il ricorrente non si confronta con la ratio decidendi e il motivo risultainammissibile per genericità.4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 27/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]