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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41423/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Perugia rigettava la richiesta di accertamento della collaborazione con la giustizia presentata da [OSCURATO:PERSONA] e trasmetteva gli atti al Magistrato di Sorveglianza di Spoleto per quanto di competenza in ordine alla richiesta di permesso premio.

2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo vizio della motivazione e mancanza ed erronea applicazione di legge.

Il deifensore ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

I motivi riproducono profili di, censura già vagliati dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

Si deve rimarcare che il Tribunale di Sorveglianza addebita al ricorrente di non avere riferito in ordine ad estorsioni diverse da quelle giudicate non perché pretenda una collaborazione in ordine a reati non contestati, ma perché tali estorsioni attengono alla vita dell'associazione mafiosa per la cui partecipazione Minutolo ha riportato condanna.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle .9tvit spese processuali e inatescaM15b della somma di euro 3.00 [OSCURATO:PERSONA] delle Ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Perugia rigettava la richiesta di accertamento della collaborazione con la giustizia presentata da [OSCURATO:PERSONA] e trasmetteva gli atti al Magistrato di Sorveglianza di Spoleto per quanto di competenza in ordine alla richiesta di permesso premio. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo vizio della motivazione e mancanza ed erronea applicazione di legge. Il deifensore ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. I motivi riproducono profili di, censura già vagliati dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Si deve rimarcare che il Tribunale di Sorveglianza addebita al ricorrente di non avere riferito in ordine ad estorsioni diverse da quelle giudicate non perché pretenda una collaborazione in ordine a reati non contestati, ma perché tali estorsioni attengono alla vita dell'associazione mafiosa per la cui partecipazione Minutolo ha riportato condanna. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle .9tvit spese processuali e inatescaM15b della somma di euro 3.00 [OSCURATO:PERSONA] delle Ammende. Così decis
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