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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 6 giugno 2024

Cassazione n. 18301/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23884/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in BERGAMO, via Borfuro n. 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) [OSCURATO:EMAIL], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) pec [OSCURATO:EMAIL] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in BERGAMO, [OSCURATO:PERSONA], 9/C, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) [OSCURATO:EMAIL], che la rappresenta e difende -ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BRESCIAn.593/2024 depositata il 06/06/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 23884/2024 Numero sezionale 515/2025 Numero di raccolta generale 18301/2025 Data pubblicazione 04/07/2025 considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ i ricorsi devono intendersi rinunciati e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che possono essere compensate in ragione della rinuncia di entrambi; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione e compensa le spese di giudizio tra le parti.

Così deciso in Roma, il 13/06/2025 IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] registro generale 23884/2024 Numero sezionale 515/2025 Numero di raccolta generale 18301/2025 Data pubblicazione 04/07/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23884/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in BERGAMO, via Borfuro n. 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) [OSCURATO:EMAIL], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) pec [OSCURATO:EMAIL] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in BERGAMO, [OSCURATO:PERSONA], 9/C, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) [OSCURATO:EMAIL], che la rappresenta e difende -ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BRESCIAn.593/2024 depositata il 06/06/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 23884/2024 Numero sezionale 515/2025 Numero di raccolta generale 18301/2025 Data pubblicazione 04/07/2025 considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ i ricorsi devono intendersi rinunciati e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che possono essere compensate in ragione della rinuncia di entrambi; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione e compensa le spese di giudizio tra le parti. Così deciso in Roma, il 13/06/2025 IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] registro generale 23884/2024 Numero sezionale 515/2025 Numero di raccolta generale 18301/2025 Data pubblicazione 04/07/2025
Decreto Cassazione n. 18301/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris