Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 maggio 2022

Cassazione n. 02134/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli.

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Fulvio BALDI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Antonietta SANTORO, a mezzo del suo difensore, propone ricorso avverso l'ordinanza emessa 16 maggio 2022 con la quale il Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza applicativa degli arresti domiciliari emessa, in data 19 aprile 2022, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. 2.

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 273 e / 292 cod. proc. pen. e 416-bis, comma 1, cod. pen. nonché la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione Il Tribunale nulla avrebbe motivato in relazione alla natura dell'apporto partecipativo fornito dalla SANTORO alla commissione di attività delittuose né si sarebbe confrontato con le specifiche doglianze dedotte dalla difesa in ordine all'assenza di contatti diretti tra la ricorrente ed altri soggetti accusati di appartenere all'ipotizzato sodalizio camorristico con conseguente carenza di motivazione.

L'ordinanza impugnata sarebbe illogica e contradditoria nella parte in cui desume la consapevolezza della ricorrente dal tenore della conversazione intercorsa tra la SANTORO e Mariano MONFREGOLO (progr. 13448 del 24/05/2019) nel corso della quale l'indagata comunica al cognato Mariano le indicazioni fornitegli dal marito Giuseppe MONFREGOLO nel corso di un colloquio in carcere.

Tale apodittica affermazione non terrebbe conto del fatto che la SANTORO non avrebbe compreso quanto riferitole dal coniuge, mostrandosi in difficoltà nel riferire il contenuto del colloquio al punto da chiedere chiarimenti allo stesso MONFREGOLO Mariano.

La motivazione sarebbe meramente apparente nella parte in cui fa riferimento all'intercettazione n. 3221 del 28/06/2019, nel corso della quale Mariano MONFREGOLO affronta tematiche scottanti per la vita del clan camorristico in presenza della ricorrente, senza tenere in considerazione che la donna ha un ruolo meramente passivo nella conversazione e che nel corso del dialogo non si fa alcun riferimento ad eventuali messaggi provenienti da MONFREGOLO Giuseppe e veicolati dalla SANTORO.

La motivazione affermerebbe erroneamente che l'intercettazione n. 5753 del 19/04/2019 conferma il carattere stabile di latrice di messaggi provenienti dal MONFREGOLO Giuseppe ricoperto dalla ricorrente, ignorando che la SANTORO non interviene nella conversazione perché non vi partecipa.

I giudici di merito avrebbero apoditticamente dedotto gli indizi di colpevolezza a carico della SANTORO esclusivamente dal rapporto di coniugio con MONFREGOLO Giuseppe, pur riconoscendo l'assenza di intercettazioni attestanti un diretto coinvolgimento della ricorrente negli affari del clan.

L'ordinanza impugnata sarebbe illogica e contraddittoria nella parte in cui ritiene reiterata la condotta di trasmissione di messaggi provenienti dal marito detenuto sulla base di un unico episodio comunicativo, pur ammettendo che gli elementi a carico della SANTORO non sono molteplici.

3. Con il secondo motivo la ricorrente eccepisce, ex art. 606, comma 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione dell'art.274 cod. proc. pen.

La motivazione sarebbe assolutamente carente in ordine agli elementi da cui dedurre l'attualità delle esigenze cautelari.

Il Tribunale nulla avrebbe motivato per confutare gli elementi idonei a vincere la presunzione di pericolosità di cui all'art. 274 cod. proc. pen. indicati dalla difesa (applicazione della misura tre anni dopo l'ipotizzata commissione del reato, episodicità della condotta contestata, assenza di rapporti con associati diversi dai propri familiari, inesistenza di intercettazioni da cui desumere l'esistenza di contatti con altri componenti del clan, insussistenza del pericolo di fuga).

4. Il ricorso è inammissibile perché propone motivi meramente reiterativi di identiche questioni poste con il riesame, alle quali la pronuncia impugnata ha fornito puntuale ed adeguata risposta.

Il Tribunale, infatti, non si è limitato a richiamare l'ordinanza genetica, ma ha risposto specificamente alle doglianze oggi riproposte, con argomentazioni adeguate, logiche ed omogenee a quelle del primo giudice.

5. Quanto al primo motivo di ricorso la ricorrente, senza confrontarsi con quanto motivato dai giudici del riesame al fine di confutare le censure difensive, si è limitata a reiterare le medesime doglianze asseritamente pretermesse, chiedendo a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lei più gradita, senza confrontarsi con le emergenze indiziarie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito.

La doglianza è improntata ad una valutazione degli indizi utilizzabili per la decisione del tutto parcellizzata, caratterizzata dall'analisi dei singoli elementi in maniera del tutto avulsa dal contesto, prescindendo dagli evidenti elementi di coerenza palesati e valorizzati nell'ordinanza impugnata.

Le deduzioni difensive si incentrano, in particolare, sul fatto che i giudici di merito abbiano valorizzato un numero assai limitato di intercettazioni, peraltro ritenute dalla difesa generiche e non idonee a dimostrare la fattiva partecipazione della SANTORO al sodalizio camorristico.

La doglianza, pur cogliendo un aspetto oggettivo non contestabile e cioè il limitato numero di captazioni valorizzato, non si confronta adeguatamente con il contenuto delle stesse.

La Corte territoriale, con motivazione priva di manifeste illogicità, ha indicato i significativi e convergenti elementi indiziari da cui inferire che la SANTORO ha posto in essere comportamenti concretizzanti una attiva e stabile partecipazione alle attività dei sodali.

Dalle intercettazioni riportate in motivazione (vedi pagg. da 24 a 27 della ordinanza oggetto di ricorso) i giudici del riesame hanno desunto che la SANTORO nel corso delle conversazioni con il marito e con il cognato Mariano MONFREGOLO veniva messa a conoscenza di «tematiche scottanti per la vita del sodalizio» e che la stessa trasmettendo agli associati le indicazioni del coniuge detenuto prestava la sua fattiva collaborazione al clan capeggiato dal Giuseppe MONFREGOLO, così dimostrando, di farne parte e di condividerne le sorti e l'operatività.

5.1. Contrariamente alla parcellizzazione valutativa, accreditata dalla ricorrente, secondo cui la condotta della SANTORO sarebbe unica ed inidonea a dimostrare la volontaria adesione al sodalizio camorristico, il Tribunale, con argomentazioni plausibili ed esenti da vizi di logicità, ha ritenuto che le condotte desumibili dalle conversazioni intercettate fossero espressive di una stabile partecipazione all'associazione di stampo mafioso in oggetto.

In modo del tutto logico e consequenziale i giudici di merito hanno rilevato che, stante la delicatezza e riservatezza del contesto e degli argomenti trattati, di cui si è acquisita prova grazie all'attività captativa, ed il vincolo di segretezza che contraddistingue i clan di camorra, solamente un partecipe avrebbe potuto essere coinvolto a partecipare a tali conversazioni.

5.2. Quanto alle critiche difensive sull'interpretazione delle conversazioni intercettate, è sufficiente ricordare che l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle intercettazioni, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento può essere sindacato in sede di legittimità solo in presenza di travisamento, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (vedi Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Napoleoni, Rv. 259516), sicché non sono consentite le censure sviluppate nel ricorso inerenti alla presunta illogicità ed erronea interpretazione delle conversazioni intercettate stante la mancanza di alcun travisamento del loro contenuto da parte dei giudici di merito.

6. Anche il secondo motivo di ricorso è meramente reiterativo non confrontandosi con la motivazione adottata dal Tribunale.

In presenza di un percorso argomentativo approfondito e logico, che non si presenta contraddittorio o insufficiente, la ricorrente propone una mera rilettura degli elementi analiticamente considerati, anche quanto al profilo, meramente accennato e del tutto privo di allegazioni, del c.d. tempo silente, in mancanza di qualsiasi elemento concreto a supporto della censura sollevata.

In tal senso, il giudice a quo, ha rilevato che quanto alle esigenze cautelari doveva essere richiamata la portata della presunzione relativa prevista dall'art. art. 275, comma 3, cod. proc. pen., rispetto alla quale la difesa, alla quale spettava fornire prova del fatto che non sussistano esigenze cautelari o che le stesse non impongano l'applicazione della misura più afflittiva, non aveva fornito alcun significativo elemento di valutazione.Correttamente ne è conseguita una valutazione di sussistenza di un attuale e concreto pericolo di reiterazione dei reati della stessa specie, tenuto conto delle caratteristiche della condotta oggetto di contestazione e della particolare spregiudicatezza mostrata dall'indagata, in assenza di qualsiasi elemento indicativo di un reale allontanamento dal gruppo camorristico di riferimento (vedi pag. 28 dell'ordinanza impugnata).

A ciò va aggiunto che il Tribunale, sulla base delle emergenze disponibili, ha correttamente ritenuto operativa l'associazione criminale di cui è partecipe la SANTORO valutando tale circostanza come incompatibile con il superamento della presunzione di pericolosità.

L'attualità del pericolo è stata ritenuta in relazione all'immanente e persistente pericolosità correlata alla doppia presunzione legislativa di esistenza del pericolo cautelare e di adeguatezza della massima misura: presunzioni che non risultavano superate né da specifici elementi emersi nel corso della progressione processuale, né dalla evidenza di allegazioni difensive.

7. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli. Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Fulvio BALDI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Antonietta SANTORO, a mezzo del suo difensore, propone ricorso avverso l'ordinanza emessa 16 maggio 2022 con la quale il Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza applicativa degli arresti domiciliari emessa, in data 19 aprile 2022, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. 2. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 273 e / 292 cod. proc. pen. e 416-bis, comma 1, cod. pen. nonché la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione Il Tribunale nulla avrebbe motivato in relazione alla natura dell'apporto partecipativo fornito dalla SANTORO alla commissione di attività delittuose né si sarebbe confrontato con le specifiche doglianze dedotte dalla difesa in ordine all'assenza di contatti diretti tra la ricorrente ed altri soggetti accusati di appartenere all'ipotizzato sodalizio camorristico con conseguente carenza di motivazione. L'ordinanza impugnata sarebbe illogica e contradditoria nella parte in cui desume la consapevolezza della ricorrente dal tenore della conversazione intercorsa tra la SANTORO e Mariano MONFREGOLO (progr. 13448 del 24/05/2019) nel corso della quale l'indagata comunica al cognato Mariano le indicazioni fornitegli dal marito Giuseppe MONFREGOLO nel corso di un colloquio in carcere. Tale apodittica affermazione non terrebbe conto del fatto che la SANTORO non avrebbe compreso quanto riferitole dal coniuge, mostrandosi in difficoltà nel riferire il contenuto del colloquio al punto da chiedere chiarimenti allo stesso MONFREGOLO Mariano. La motivazione sarebbe meramente apparente nella parte in cui fa riferimento all'intercettazione n. 3221 del 28/06/2019, nel corso della quale Mariano MONFREGOLO affronta tematiche scottanti per la vita del clan camorristico in presenza della ricorrente, senza tenere in considerazione che la donna ha un ruolo meramente passivo nella conversazione e che nel corso del dialogo non si fa alcun riferimento ad eventuali messaggi provenienti da MONFREGOLO Giuseppe e veicolati dalla SANTORO. La motivazione affermerebbe erroneamente che l'intercettazione n. 5753 del 19/04/2019 conferma il carattere stabile di latrice di messaggi provenienti dal MONFREGOLO Giuseppe ricoperto dalla ricorrente, ignorando che la SANTORO non interviene nella conversazione perché non vi partecipa. I giudici di merito avrebbero apoditticamente dedotto gli indizi di colpevolezza a carico della SANTORO esclusivamente dal rapporto di coniugio con MONFREGOLO Giuseppe, pur riconoscendo l'assenza di intercettazioni attestanti un diretto coinvolgimento della ricorrente negli affari del clan. L'ordinanza impugnata sarebbe illogica e contraddittoria nella parte in cui ritiene reiterata la condotta di trasmissione di messaggi provenienti dal marito detenuto sulla base di un unico episodio comunicativo, pur ammettendo che gli elementi a carico della SANTORO non sono molteplici. 3. Con il secondo motivo la ricorrente eccepisce, ex art. 606, comma 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione dell'art.274 cod. proc. pen. La motivazione sarebbe assolutamente carente in ordine agli elementi da cui dedurre l'attualità delle esigenze cautelari. Il Tribunale nulla avrebbe motivato per confutare gli elementi idonei a vincere la presunzione di pericolosità di cui all'art. 274 cod. proc. pen. indicati dalla difesa (applicazione della misura tre anni dopo l'ipotizzata commissione del reato, episodicità della condotta contestata, assenza di rapporti con associati diversi dai propri familiari, inesistenza di intercettazioni da cui desumere l'esistenza di contatti con altri componenti del clan, insussistenza del pericolo di fuga). 4. Il ricorso è inammissibile perché propone motivi meramente reiterativi di identiche questioni poste con il riesame, alle quali la pronuncia impugnata ha fornito puntuale ed adeguata risposta. Il Tribunale, infatti, non si è limitato a richiamare l'ordinanza genetica, ma ha risposto specificamente alle doglianze oggi riproposte, con argomentazioni adeguate, logiche ed omogenee a quelle del primo giudice. 5. Quanto al primo motivo di ricorso la ricorrente, senza confrontarsi con quanto motivato dai giudici del riesame al fine di confutare le censure difensive, si è limitata a reiterare le medesime doglianze asseritamente pretermesse, chiedendo a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lei più gradita, senza confrontarsi con le emergenze indiziarie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito. La doglianza è improntata ad una valutazione degli indizi utilizzabili per la decisione del tutto parcellizzata, caratterizzata dall'analisi dei singoli elementi in maniera del tutto avulsa dal contesto, prescindendo dagli evidenti elementi di coerenza palesati e valorizzati nell'ordinanza impugnata. Le deduzioni difensive si incentrano, in particolare, sul fatto che i giudici di merito abbiano valorizzato un numero assai limitato di intercettazioni, peraltro ritenute dalla difesa generiche e non idonee a dimostrare la fattiva partecipazione della SANTORO al sodalizio camorristico. La doglianza, pur cogliendo un aspetto oggettivo non contestabile e cioè il limitato numero di captazioni valorizzato, non si confronta adeguatamente con il contenuto delle stesse. La Corte territoriale, con motivazione priva di manifeste illogicità, ha indicato i significativi e convergenti elementi indiziari da cui inferire che la SANTORO ha posto in essere comportamenti concretizzanti una attiva e stabile partecipazione alle attività dei sodali. Dalle intercettazioni riportate in motivazione (vedi pagg. da 24 a 27 della ordinanza oggetto di ricorso) i giudici del riesame hanno desunto che la SANTORO nel corso delle conversazioni con il marito e con il cognato Mariano MONFREGOLO veniva messa a conoscenza di «tematiche scottanti per la vita del sodalizio» e che la stessa trasmettendo agli associati le indicazioni del coniuge detenuto prestava la sua fattiva collaborazione al clan capeggiato dal Giuseppe MONFREGOLO, così dimostrando, di farne parte e di condividerne le sorti e l'operatività. 5.1. Contrariamente alla parcellizzazione valutativa, accreditata dalla ricorrente, secondo cui la condotta della SANTORO sarebbe unica ed inidonea a dimostrare la volontaria adesione al sodalizio camorristico, il Tribunale, con argomentazioni plausibili ed esenti da vizi di logicità, ha ritenuto che le condotte desumibili dalle conversazioni intercettate fossero espressive di una stabile partecipazione all'associazione di stampo mafioso in oggetto. In modo del tutto logico e consequenziale i giudici di merito hanno rilevato che, stante la delicatezza e riservatezza del contesto e degli argomenti trattati, di cui si è acquisita prova grazie all'attività captativa, ed il vincolo di segretezza che contraddistingue i clan di camorra, solamente un partecipe avrebbe potuto essere coinvolto a partecipare a tali conversazioni. 5.2. Quanto alle critiche difensive sull'interpretazione delle conversazioni intercettate, è sufficiente ricordare che l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle intercettazioni, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento può essere sindacato in sede di legittimità solo in presenza di travisamento, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (vedi Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Napoleoni, Rv. 259516), sicché non sono consentite le censure sviluppate nel ricorso inerenti alla presunta illogicità ed erronea interpretazione delle conversazioni intercettate stante la mancanza di alcun travisamento del loro contenuto da parte dei giudici di merito. 6. Anche il secondo motivo di ricorso è meramente reiterativo non confrontandosi con la motivazione adottata dal Tribunale. In presenza di un percorso argomentativo approfondito e logico, che non si presenta contraddittorio o insufficiente, la ricorrente propone una mera rilettura degli elementi analiticamente considerati, anche quanto al profilo, meramente accennato e del tutto privo di allegazioni, del c.d. tempo silente, in mancanza di qualsiasi elemento concreto a supporto della censura sollevata. In tal senso, il giudice a quo, ha rilevato che quanto alle esigenze cautelari doveva essere richiamata la portata della presunzione relativa prevista dall'art. art. 275, comma 3, cod. proc. pen., rispetto alla quale la difesa, alla quale spettava fornire prova del fatto che non sussistano esigenze cautelari o che le stesse non impongano l'applicazione della misura più afflittiva, non aveva fornito alcun significativo elemento di valutazione.Correttamente ne è conseguita una valutazione di sussistenza di un attuale e concreto pericolo di reiterazione dei reati della stessa specie, tenuto conto delle caratteristiche della condotta oggetto di contestazione e della particolare spregiudicatezza mostrata dall'indagata, in assenza di qualsiasi elemento indicativo di un reale allontanamento dal gruppo camorristico di riferimento (vedi pag. 28 dell'ordinanza impugnata). A ciò va aggiunto che il Tribunale, sulla base delle emergenze disponibili, ha correttamente ritenuto operativa l'associazione criminale di cui è partecipe la SANTORO valutando tale circostanza come incompatibile con il superamento della presunzione di pericolosità. L'attualità del pericolo è stata ritenuta in relazione all'immanente e persistente pericolosità correlata alla doppia presunzione legislativa di esistenza del pericolo cautelare e di adeguatezza della massima misura: presunzioni che non risultavano superate né da specifici elementi emersi nel corso della progressione processuale, né dalla evidenza di allegazioni difensive. 7. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Sentenza Cassazione n. 02134/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris