CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 maggio 2023
Cassazione n. 17830/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso 10157-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 112, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricor rente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 100/2022 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 11/02/2022 R.G.N. 407/2020; Oggetto REVOCAZIONE R.G.N. 10157/2022 Cron. Rep. Ud. 23/05/2023 PU udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza impugnata, ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto dal [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia n. 112 del 2020 della medesima Corte con la quale la società, annullato il licenziamento intimato al lavoratore all’esito di una procedura ex lege n. 223 del 1991, era stata condannata a reintegrarlo e a risarcire il danno nella misura pari a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto ex art. 18, comma 4, legge n. 300 del 1970. 2. La Corte ha premesso che la società ricorrente aveva chiesto la revocazione della sentenza gravata in quanto la stessa avrebbe affermato erroneamente: “1) che la selezione del personale dal licenziare sia avvenuta prendendo in considerazione esclusivamente quello addetto al [OSCURATO:PERSONA] e non anche quello addetto al [OSCURATO:PERSONA]; giacché al contrario risulta documentalmente che la selezione ha riguardato tutto il personale (a prescindere dal Reparto di appartenenza), tant’è che risultano essere stati licenziati anche due addetti al [OSCURATO:PERSONA] (i Sigg. Stumpo e Rende); 2) che il Sig. [OSCURATO:PERSONA] ed il Sig. [OSCURATO:PERSONA] abbiano ricevuto il punteggio di 50 per la mansione; giacché risulta documentalmente che hanno ricevuto, rispettivamente, il punteggio di 40 e di 30”. Quanto alla prima doglianza, la Corte territoriale ha ritenuto che si trattasse “di tema che ha formato oggetto di discussione tra le parti e di espresso apprezzamento da parte del Collegio”, escludendo “la sussistenza dell’errore revocatorio”. Circa il secondo preteso errore si è rilevato che il mero errore circa l’indicazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come soggetti destinatari del suddetto punteggio massimo, “non non priva la sentenza della sua base logica –base logica che, […], la ricorrente non contesta in alcun modo”. 3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la soccombente con tre motivi; ha resistito con controricorso l’intimato. La Procura Generale ha depositato memoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso. La parte ricorrente ha comunicato memoria ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo di ricorso testualmente si denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c. Error in procedendo. Error in iudicando.” Si censura la sentenza impugnata per avere escluso la sussistenza del primo errore revocatorio, benché la circostanza che la CMS abbia individuato i lavoratori da licenziare comparando non i lavoratori di un solo settore ma tutta la forza lavoro non avesse costituito oggetto di “alcuna attività valutativa” ad opera del collegio che aveva poi adottato la sentenza di cui era stata richiesta la revocazione; si sostiene come non potesse dedursi che il tema fosse stato oggetto di discussione tra le parti dalla “mera menzione di un documento”. Di identico tenore la rubrica del secondo motivo di ricorso per cassazione, avuto però riguardo all’altro errore revocatorio denunciato. Si critica diffusamente la sentenza impugnata per avere ritenuto non decisivo l’errore di fatto denunciato. 2. Le censure in esame non possono trovare accoglimento, atteso che la sentenza impugnata è conforme al dettato dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. ed alla giurisprudenza di legittimità che si è formata sulla sua interpretazione sia in ordine alla nozione di “punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”, sia in merito alla “decisività” dell’errore di fatto. 2.1. Sul primo profilo, in tema di revocazione, l’art. 395, n. 4, c.p.c. circoscrive la rilevanza e decisività dell'errore di fatto al solo caso in cui esso non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza abbia pronunciato. Ai sensi degli artt. 395, n. 4, e 391-bis c.p.c., perché si sia in presenza di un punto “controverso” è sufficiente che il fatto sia stato oggetto di contestazione tra le parti, cioè di posizioni contrapposte, e abbia così dato luogo a materia di contrasto e di dibattito, a fronte della quale la pronuncia del giudice non si può configurare come pura svista percettiva, ma assume necessariamente natura di valutazione e di giudizio, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio (cfr.Cass.n. 14929 del 2018). In punto di decisività, poi, ai fini dell’errore revocatorio, occorre Ribadire (v. Cass. n. 24283 del 2016 in motivazione) che “tale requisito ricorre allorché vi sia un necessario nesso di causalità tra l'erronea supposizione e la decisione resa; nesso che deve risultare sulla base della sola sentenza nel senso che in essa sussista una rappresentazione della realtà in contrasto con gli atti e i documenti processuali regolarmente depositati (cfr. Cass. n. 11657 del 2006; Cass. n. 75 del 1999). Tale causalità va intesa in senso non già storico, ma logico-giuridico, nel senso che non si tratta di stabilire se il giudice che ha emesso il provvedimento da revocare si sarebbe, in concreto, determinato in maniera diversa ove non avesse commesso l'errore di fatto, bensì di stabilire se la decisione della causa avrebbe dovuto essere diversa, in mancanza di quell'errore, per necessità, appunto, logico-giuridica (Cass. n. 6881 del 2014; Cass., n. 3935 del 2009; Cass. n. 6367 del 1996)”. Più di recente (Cass. n. 8051 del 2020) si è chiarito che, nella fase rescindente del giudizio di revocazione, il giudice, verificato l'errore di fatto (sostanziale o processuale) esposto ai sensi del n. 4 dell'art. 395 c.p.c., deve valutarne la decisività alla stregua del solo contenuto della sentenza impugnata, operando un ragionamento di tipo controfattuale che, sostituita mentalmente l'affermazione errata con quella esatta, provi la resistenza della decisione stessa; solo ove tale accertamento dia esito negativo, nel senso che la sentenza impugnata risulti, in tal modo, priva della sua base logico-giuridica, il giudice deve procedere alla fase rescissoria attraverso un rinnovato esame del merito della controversia, che tenga conto dell'effettuato emendamento. 2.2. Ciò posto, venendo alle doglianze prospettate, per quanto riguarda il primo aspetto risulta dallo stesso ricorso per cassazione che la società, sin dalla memoria di costituzione nel giudizio di opposizione di primo grado, “con specifico riferimento alla nuova questione prospettata da controparte”, aveva evidenziato che “l’azienda aveva individuato i lavoratori da licenziare comparando tutti i lavoratori del complesso aziendale e non solo quelli del [OSCURATO:PERSONA]”, con difese reiterate anche in secondo grado, avverso il motivo di reclamo con cui il Grimaldi riproponeva le proprie doglianze circa l’individuazione dei lavoratori da licenziare “solo con riferimento ai dipendenti addetti al reparto tubi”. In ordine, poi, alla “decisività” dell’errore di fatto denunciato, la parte ricorrente si limita a proporre un diverso convincimento rispetto a quello maturato dalla Corte territoriale, che ha invece effettuato una valutazione che involge inevitabilmente apprezzamenti che si sottraggono al sindacato di legittimità. 3. Il terzo mezzo denuncia, ai sensi del n. 5 dell’art.360 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, impugnando “sia il capo della sentenza di revocazione col quale si è nella sostanza riformulato la motivazione della sentenza di reclamo sia, giocoforza, proprio la sentenza di reclamo, nella (nuova) interpretazione della stessa fornita dalla sentenza di revocazione e, dunque, nella versione risultante all’esito della rilettura operata nel giudizio di revocazione”. La censura è palesemente inammissibile perché con essa si tende ad impugnare anche una precedente sentenza, che non può certo costituire oggetto del presente giudizio avverso la pronuncia che ha esaminato esclusivamente il ricorso per revocazione, per giunta sottoponendo alla valutazione del Collegio elementi che attengono al giudizio precedente e con una denuncia del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. del tutto al di fuori dei canoni imposti dalla disposizione evocata. 4. Conclusivamente il ricorso dev e essere respinto, con spese regolate secondo soccombenza e liquidate come da dispositivo, con attribuzione all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha dichiarato di averne fatto anticipo. Occorre, altresì, dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012, per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%, da distrarsi. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contribut