CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 marzo 2022
Cassazione n. 17292/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 23767/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.in [OSCURATO:PERSONA], in persona del Commissario straordinario pro tempore, elettiva mente domiciliata in Roma, via Salaria n. 259, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Mari%Olivieri, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Archimede n.138, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - -joL avverso la sentenza n. 1709/2014 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 25/07/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/03/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 La Corte di Appello di Venezia, con sentenza del 25.7.2014, ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in Amministrazione straordinaria avverso la sentenza del Tribunale di Padova che aveva, a sua volta, respinto la domanda avanzata dalla procedura nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., di inefficacia ex art. 67, 2° comma I. fall. di quattro pagamenti, per l'importo complessivo di C 98.813,12, eseguiti in suo favore da [OSCURATO:PERSONA] in bonis nel c.d. periodo sospetto. I giudici di seconde cure, condividendo l'assunto del primo giudice, hanno escluso che l'A.S. avesse fornito prova della scientia decoctionis della convenuta/appellata. 2. [OSCURATO:PERSONA] in A.S. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a due motivi; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso, corredato da successiva memoria illustrativa [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo mezzo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.67 comma 2 I.fall. in relazione all'alt 360 1 comma nr 3 cpc ; sostiene che la sentenza di appello ha erroneamente applicato i principi giurisprudenziali in materia di conoscenza dello stato di insolvenza, in quanto: a) non ha colto gli indici presuntivi, gravi, precisi e concordanti, rivelatori della scientia decoctionis di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], la quale, dopo avere sollecitato i pagamenti per il tramite del proprio legale, aveva chiesto e ottenuto l'emissione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], attesa l'esistenza di «innegabili problemi» delle società del gruppo ad onorare i debiti verso i fornitori, ed aveva poi accettato il piano di rientro rateale propostole della debitrice, da quest'ultima onorato con i quattro pagamenti oggetto della domanda revocatoria; b) non ha attribuito la dovuta rilevanza, ai fini della prova della consapevolezza dello stato di insolvenza, agli allarmanti resoconti della stampa in ordine alla crisi del gruppo e agli indici negativi emergenti dal bilancio consolidato dell'esercizio 2002. 1.1 Con il secondo motivo di impugnazione viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ, 115 e 116 cod. proc. civ., per avere i giudici di secondo grado, non ritenendo provata la sussistenza dell'invocata scientia decotionis, disatteso i principi in materia di ripartizione dell'onere probatorio e di valutazione della prova. 2.1 due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto si riferiscono entrambi alla questione relativa all'apprezzamento degli indici rivelatori della conoscenza dello stato di insolvenza, sono inammissibili. 2.2 La corte distrettuale ha esaminato e valutato accuratamente tutte le circostanze indiziarie addotte dall'A.S. a fondamento della domanda, non ritenendole idonee a dimostrare in via presuntiva che [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole dello stato di crisi irreversibile in cui versava [OSCURATO:PERSONA]. 2.3 In particolare, ha ritenuto che la prova di cui era onerata l'appellante non potesse desumersi dallo svolgimento del rapporto commerciale intercorso tra le due società, sfociato nella emissione del decreto ingiuntivo e, successivamente, nell'accordo in ordine a un piano di rientro rateale, onorato dalla debitrice, in quanto: i) la vicenda, risoltasi nell'accettazione di una dilazione nelle scadenze dei pagamenti tuzioristicamente preceduta dal ricorso monitorio, e dunque del tutto consueta nei rapporti commerciali, non si inscriveva in una situazione in cui la creditrice fosse, per la peculiare sua qualità soggettiva ovvero per i particolari rapporti con [OSCURATO:PERSONA], in una condizione tale da poter avere accesso a notizie privilegiate sulla condizione economico- finanziaria della cliente; ii) erano totalmente assenti gli indici esteriori usualmente rivelatori dello stato di insolvenza (protesti, formalità pregiudizievoli, pignoramenti, chiusura di rapporti bancari), e ciò, unitamente al fatto che [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] è società di piccole dimensioni e avente sede non prossima a quella di [OSCURATO:PERSONA], deponeva univocamente nel senso che la stessa non potesse percepire che le innegabili difficoltà nel rispettare i termini del pagamento incontrate dalla debitrice, che si definiva impresa leader del settore e decantava la sua posizione nel mercato mondiale, trovasse causa, anziché in una transitoria carenza di liquidità, in una situazione di vera e propria insolvenza. 2.4 La corte del merito non ha mancato, poi, di tener conto degli elementi presuntivi esterni al rapporto allegati dall'appellante. Ha in proposito rilevato che né le notizie di stampa, né le risultanze del bilancio dell'esercizio 2002 - anche a voler ipotizzare che [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] le avesse effettivamente conosciute - palesavano una situazione di conclamata decozione della [OSCURATO:PERSONA] o del gruppo al quale la società apparteneva, posto che le prime riguardavano prevalentemente ipotesi di riduzione del personale nell'ambito di un progetto di ristrutturazione e di continuazione dell'attività d'impresa, mentre le seconde erano accompagnate da una relazione integrativa che evidenziava un notevole aumento del fatturato, un utile netto superiore a quello del 2001 nonché una generale diminuzione delle passività rispetto all'esercizio precedente. 2.5 Ciò premesso, va rilevato che la sussistenza o meno della scientia decoctionis del terzo convenuto in revocatoria forma oggetto di una valutazione riservata al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del vizio di motivazione, e nei ristretti termini previsti dall'attuale testo dell'art. 360, 10 comma, n. 5 cod. proc. civ. (Cass. 17 gennaio 2019, n. 1234), a meno che non ricorra una anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante (nel senso chiarito da Cass. Sez. Un. 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054). 2.6 Nella specie la lettura dei motivi (infarciti di espressioni assertive: "quanto precede dimostra in modo inequivoco la scientia decocotionís di controparte"; "ciò comprova oltre ogni legittimo dubbio che [OSCURATO:PERSONA] era avveduta dell'insolvenza di [OSCURATO:PERSONA]"; "la valutazione della Corte è palesemente errata", ma privi della concreta indicazione delle ragioni per le quali il giudice a quo avrebbe fatto errata applicazione delle norme e dei principi giurisprudenziali in tema di onere della prova, di prova presuntiva e di revocatoria) rende evidente come le doglianze della ricorrente, sotto l'apparente denuncia di vizi di violazione di legge, mirino per l'appunto ad ottenere una lettura delle risultanze processuali diversa da quella alla quale è pervenuta la corte territoriale, ovvero ad una non consentita rivalutazione della quaestio facti. 2.7 Come insegna questa Corte, il ricorso per cassazione non rappresenta però uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della decisione, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr; ex multis, Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez. U, n. 7931 del 2013;Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014). 3 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo PQM La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in C 7.300,00, oltre ad C 200,00 per esborsi, [OSCURATO:PERSONA] e rimborso forfettario nella misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso