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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 46508/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di POTENZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di Potenza - Sezione Riesame, decidendo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava l'ordinanza del locale G.i.p., con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposta alla misura della custodia cautelare in carcere, in quanto gravemente indiziata di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo 1) e della commissione di numerose violazioni dell'art. 73 D.p.r. n. 309/90 della normativa in materia di armi ed esplosivi, ritenuti reati scopo del sodalizio.

In prospettazione accusatoria, convalidata dai giudici del riesame, [OSCURATO:PERSONA] è vertice del sodalizio: si occupa in prima persona dei contatti con i fornitori (e, tra questi, [OSCURATO:PERSONA]), della gestione degli approvvigionamenti di stupefacente, non disdegnando di impiegare le proprie energie criminali anche nella vendita al minuto e, comunque, nell'impartire ordini su detta vendita.

Le risultanze investigative ne consegnano il ruolo di punto di riferimento del sodalizio: ella sensibilizza i partecipi nelle prescrizioni di prudenza, impartisce ordini e a lei costoro si rivolgono nei momenti cruciali, quali controlli di polizia giudiziaria, perquisizioni, arresti, conflitti con appartenenti a clan rivali.

Detto ruolo è stato desunto da una pletora di conversazioni, puntualmente riportate nel provvedimento impugnato e, tra queste, quelle intercettate in occasione della risoluzione di un conflitto insorto tra [OSCURATO:PERSONA] (pusher del sodalizio) aggredito dai fratelli Miola (appartenenti ad altro gruppo) sulla scorta di una asserito sviamento della clientela per via dei prezzi concorrenziali della vendita dello stupefacente nelle piazze di spaccio.

La vicenda - soiegano i giudici della cautela - si snoda attraverso una serie di contatti che culminano in un incontro chiarificatore voluto dalla ricorrente che, nel commentare l'accaduto con [OSCURATO:PERSONA], facendo riferimento a Paolini e a quanti del sodalizio vendono stupefacente per il sodalizio, usa il possessivo «i miei», sintomatico di un'appartenenza ad un gruppo che la stessa organizza e coordina.

L'attualizzazione della partecipazione con ruolo verticistico è stata, poi, individuata nel mandato conferito a [OSCURATO:PERSONA] per la confezione di un ordigno esplosivo con finalità punitive nei riguardi di un acquirente sospettato di aver fatto delazioni sulla loro attività illecita.

Infine, si è rimarcato, in chiave accusatoria, il significato inequivoco dei messaggi whatsapp, riportati nell'ordinanza impugnata, relativi alla giornata del 1.5.2021 allorquando, dopo aver subito un controllo da parte delle Forze dell'Ordine, la ricorrente e il suo interlocutore discorrono sul se sia opportuno o meno continuare nell'illecita attività.

Le esigenze cautelari, di massimo spessore, sono state invece tratte dal livello di coinvolgimento dell'indagata nelle dinamiche associative, dall'elevato grado di competenza e spregiudicatezza, tale non solo - come detto - da organizzare spedizioni punitive con pericolosi ordigni, ma da spingersi a presentarsi telefonicamente presso la cancelleria di un ufficio giudiziario spacciandosi per un'incaricata di uno studio legale, nell'intento di carpire informazioni sullo stato di un procedimento penale a carico di un sodale; il tutto - si legge nel provvedimento - in assenza di alcun elemento indicativo di recesso dal vincolo o di allontanamento dall'ambiente criminale descritto.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con il ministero degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Rago.

Il ricorso è affidato a tre motivi di seguito riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo la ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine al rilievo dei gravi indizi di colpevolezza.

Gli indizi, viceversa, sarebbero scarni e inidonei a supportare, nella prospettiva del giudizio, una qualificata probabilità di condanna.

Essi, inoltre, sarebbero stati illogicamente valutati.

Premesso che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la partecipazione non può esaurirsi in una manifestazione unilaterale o in un'affermazione di status, essendo necessaria una attivazione fattiva a favore della consorteria, secondo la tesi difensiva il Tribunale per il riesame non ha risposto alla doglianza in tema di insussistenza di indizi dell'esistenza del gruppo criminale Tauriello, oltre che di partecipazione, con ruolo apicale, della ricorrente.

L'ordinanza risulterebbe affetta da contraddittorietà o manifesta illogicità in ordine, rispettivamente: 1) all'omessa considerazione dell'assenza di controlli, perquisizioni ovvero denunce della ricorrente per violazione della normativa sugli stupefacenti; 2) all'immotivata enfatizzazione dei rapporti tra la ricorrente e gli altri indagati, la cui analisi invece pone in luce una posizione della Tauriello autonoma e sganciata, in disparte dei rapporti con i componenti del proprio nucleo familiare; 3) all'errata attribuzione di rilievo indiziario all'unico contatto intercorso con [OSCURATO:PERSONA];4) alla patente d'indizio attribuita al contenuto delle intercettazioni telefoniche, del tutto prive di espressioni criptiche ovvero allusive, oltre che esplicite, sulla scorta delle quali inferire un qualche interesse in tema di stupefacenti.

2.1. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di giudizio di adeguatezza della misura di massimo rigore, espressa in violazione dei principi espressi in sede di legittimità in materia, siccome fondata su una «sterile rassegna di lacunosi e sospettosi indizi privi di ogni riferimento contenutistico», in ragione di precedenti risalenti a dieci anni addietro.

2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 27 Cost., poiché il provvedimento impugnato è privo di qualsiasi elemento dal quale inferire un'elevata probabilità sull'effettiva responsabilità penale dell'indagata, avendo il Tribunale omesso ogni doveroso controllo sul punto.

2.4. Entrambi i difensori hanno ritualmente depositato motivi aggiunti con i quali sono tornati, ulteriormente articolandoli e approfondendoli, sui predetti tre motivi di ricorso, ribadendone la fondatezza.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, con requisitoria scritta depositata il 17 giugno 2022, ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nessuno dei motivi supera il vaglio di ammissibilità.

2. Occorre, innanzitutto, premettere che, secondo un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di cassazione spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.

U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).

E', invece, escluso dal perimetro del giudizio di legittimità il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).

Il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento cautelare personale è, dunque, circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine del provvedimento (Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698).

3. Così delimitati i termini del controllo della motivazione esperibile in questa sede, si può procedere all'esame del primo motivo e del terzo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, attesa la connessione logica delle questioni trattate.

La difesa censura il percorso argonnentativo relativo al ritenuto quadro indiziario inerente al delitto associativo e alla partecipazione della ricorrente con ruolo di prinnazia, ponendo in dubbio che l'omesso doveroso controllo sull'elevata probabilità di condanna richiesto al tribunale del riesame abbia costituito violazione del principio di non colpevolezza di cui all'art. 27 Cost.

Tale motivo è manifestamente infondato e generico, poiché con esso la difesa si limita a reiterare le stesse censure già sollevate in sede di riesame, omettendo, tuttavia, il dovuto confronto con le argomentazioni del provvedimento impugnato che ha ricostruito, sulla base delle risultanze delle intercettazioni telefoniche e dei servizi di osservazione, la struttura del sodalizio, la ripartizione dei ruoli al suo interno, il suo ambito di operatività nel territorio.

Giova, innanzitutto ribadire che secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, dal Collegio pienamente condiviso, ai fini della configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Cicciari, Rv. 275583; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258165; Sez. 2, n. 16540 del 27/03/2013, Piacentini, Rv. 255491). 3.1 L'ordinanza impugnata ha fatto buon governo di tali coordinate ermeneutiche e ha posto l'accento sui seguenti elementi sintomatici dell'esistenza di una struttura organizzativa, desunti dalle conversazioni intercettate e dai servizi di osservazione: i) la pluralità dei delitti di detenzione e cessione posti in essere nell'arco temporale oggetto di indagini, secondo modalità predefinite e uniformi, senza necessità di un previo accordo, che riposa sull'accertata abitualità dei contatti e degli incontri tra i vari soggetti appartenenti al gruppo; ii) lo stretto vincolo solidaristico, come evidenziato dai continui contatti, sovente attraverso l'uso di linguaggio criptico, dalla incessante disponibilità reciproca tra i soldali, la loro intercambiabilità nello svolgimento delle attività funzionali al gruppo e la prosecuzione dell'attività illecita nonostante il temporaneo arresto di alcuni degli appartenenti; iii) la presenza di un'organizzazione di mezzi, costituita in primo luogo da apparecchi telefonici cellulari per i contatti tra i vari partecipi, tra questi e i fornitori e tra questi ultimi e gli incaricati nella vendita al minuto.

Il sodalizio, inoltre, dispone di basi operative e luoghi di custodia dello stupefacente (l'abitazione della Tauriello in Marconia e la "casetta" in Bernalda in uso alla stessa), oltre che sicuri mezzi finanziari necessari e sufficienti per l'acquisto della "merce" oggetto dell'illecito traffico; iv) la divisione gerarchica di ruoli e di funzioni.

Si è spiegato come il contenuto delle conversazioni intercettate abbia trovato riscontro negli arresti e nei sequestri, nel reiterato rinvenimento di sostanza stupefacente, oltre che di armi, così da giustificare la contestazione nell'imputazione provvisoria l'aggravante della natura armata del sodalizio.

Infine si è chiarito che a [OSCURATO:PERSONA] spettasse il ruolo di vertice del sodalizio e, segnatamente quello di organizzatore, che assume una connotazione esecutiva, come imponevano di ritenere le numerose intercettazioni che la vedevano impegnata in prima persona nei contatti con i fornitori, così come con gli spacciatori al minuto, oltre che figura di riferimento nei momenti di crisi del sodalizio.

3.2. A fronte di tale complesso quadro indiziario di riferimento, i motivi d'impugnazione si caratterizzano per genericità e difetto di autosufficienza.

Si assume, diversamente da quanto affermato nell'ordinanza, che non vi sarebbero state conversazioni da cui desumere l'oggetto illecito dei traffici, ma non si tiene conto delle numerosissime conversazioni nella quali si utilizzano le medesime parole "cosa", "caffe", "fragole", "uova", "panettone" in modo del tutto avulso dal contesto della conversazione, oltre a quelle invece nelle quali gli interlocutori, abbandonata ogni cautela, discorrono di "roba", "panetto" e fanno riferimento alla buona qualità dello stupefacente.

Si lamentano genericamente errori dell'ordinanza impugnata, non solo senza riprodurre o allegare gli atti che confermerebbero tale erroneità, ma soprattutto senza spiegare la ragione per cui dette inesattezze avrebbero una portata disarticolante del ragionamento indiziario.

Si dubita della causale illecita dei contatti che la ricorrente mantiene con i partecipi e del ruolo di organizzatore assegnatole, ma si bypassano le molteplici conversazioni nella quali la donna impartisce ordini ovvero viene notiziata di avvenimenti di rilievo per il sodalizio (si veda l'episodio dell8 giugno 2021 allorquando, a seguito di un controllo, [OSCURATO:PERSONA], si libera del compromettente carico e dell'accaduto viene immediatamente resa edotta la ricorrente («mi hanno fermato e l'ho buttato»).

Si dequotano assertivamente le conversazioni intercorse con [OSCURATO:PERSONA], fornitore stabile del gruppo, che suggerisce alla ricorrente di provvedere ad approvvigionamenti più consistenti ed a reperire di adeguato nascondiglio.

Del pari assertivamente si sostiene assertivamente che non vi sarebbero elementi di riscontro all'attività degli inquirenti e non si considerano i numerosi sequestri di droga e gli arresti, oltre alla pletora di conversazioni esplicitamente riferentesi allo stupefacente.

Conclusivamente, alle pertinenti deduzioni del Tribunale del riesame, che compendiano logici e insindacabili apprezzamenti in punto di valutazione della provvista indiziaria, alimentata da un adeguato corredo di conversazioni intercettate - l'interpretazione delle quali costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità nei soli limiti della manifesta irragionevolezza della motivazione (tra le molte, Sez. 2, n. 50701 del 4/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01), qui non emergente - la ricorrente oppone una diversa e alternativa lettura delle relative risultanze; lettura che, anche nella parte non contestata nella sua storicità, mira ad eliderne l'efficacia dimostrativa, mediante il tentativo di inquadramento delle medesime al di fuori del ravvisato contesto associativo e all'interno, viceversa, di un ingenuo rapporto di consuetudine parentale.

Va da sé che tale alternativa lettura non può trovare avallo da parte della Corte di legittimità, la quale non è abilitata a compiere rivisitazioni di merito del materiale indiziario e probatorio.

Tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso per cassazione, infatti, pacificamente non rientrano - salvo la verifica in ordine alla congruità e logicità del ragionamento giudiziale, qui ampiamente superata - quelle relative alla valutazione del materiale suddetto, ancorché implicante, come eventualmente nella specie, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni (Sez. 5, n. 51604 del 19/9/2017, D'Ippedico, Rv. 271623- 01; Sez. 2, n. 20806 del 5/5/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 4, n. 8090 del 25/5/1981, Amoruso, Rv. 150282-01).

4. Il secondo motivo di ricorso è, del pari, manifestamente infondato, siccome proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge.

4.1. L'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., per il reato di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, pone la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura custodiale.

Ciò si traduce in una semplificazione dell'onere motivazionale che può essere assolto dal giudice della cautela con la mera allegazione dei gravi indizi di colpevolezza del reato e della mancanza di elementi in grado di vincere la doppia presunzione sempre che tali elementi non risultino dagli atti ovvero non siano dedotti dalle parti.

4.2. In aderenza a questo schema motivazionale, il Tribunale del riesame ha dato atto dell'inesistenza di elementi tali da far venire meno la doppia presunzione e, anzi, ne ha elencati alcuni rafforzativi e, tra questi, il fatto che vi era altresì il pericolo d'inquinamento probatorio.

Anche sul punto, dunque, l'ordinanza impugnata va palesemente esente da censura.

5. Il giudizio d'inammissibilità dei motivi di ricorso riverbera i suoi effetti sui motivi aggiunti, nei quali la difesa ha ribadito la censura di apparenza e insufficienza della motivazione del Tribunale del riesame rispetto alle dettagliate e specifiche doglianze contenute nel gravame.

Viene qui in rilievo il principio secondo cui «L'inammissibilità di un motivo del ricorso principale cui si colleghi un motivo aggiunto, idoneo, in astratto, a colmarne i difetti, travolge quest'ultimo, non potendo essere tardivamente sanato il vizio radicale dell'impugnazione originaria; e ciò vale anche nel caso in cui il ricorso non sia integralmente inammissibile perché contenente altri motivi immuni da vizi» (Cass. Sez. 5 n. 8439 del 24/1/2020, L., Rv. 278387).

6. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso, per complessiva manifesta infondatezza, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

La cancelleria curerà l'adempimento di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di POTENZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di Potenza - Sezione Riesame, decidendo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava l'ordinanza del locale G.i.p., con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposta alla misura della custodia cautelare in carcere, in quanto gravemente indiziata di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo 1) e della commissione di numerose violazioni dell'art. 73 D.p.r. n. 309/90 della normativa in materia di armi ed esplosivi, ritenuti reati scopo del sodalizio. In prospettazione accusatoria, convalidata dai giudici del riesame, [OSCURATO:PERSONA] è vertice del sodalizio: si occupa in prima persona dei contatti con i fornitori (e, tra questi, [OSCURATO:PERSONA]), della gestione degli approvvigionamenti di stupefacente, non disdegnando di impiegare le proprie energie criminali anche nella vendita al minuto e, comunque, nell'impartire ordini su detta vendita. Le risultanze investigative ne consegnano il ruolo di punto di riferimento del sodalizio: ella sensibilizza i partecipi nelle prescrizioni di prudenza, impartisce ordini e a lei costoro si rivolgono nei momenti cruciali, quali controlli di polizia giudiziaria, perquisizioni, arresti, conflitti con appartenenti a clan rivali. Detto ruolo è stato desunto da una pletora di conversazioni, puntualmente riportate nel provvedimento impugnato e, tra queste, quelle intercettate in occasione della risoluzione di un conflitto insorto tra [OSCURATO:PERSONA] (pusher del sodalizio) aggredito dai fratelli Miola (appartenenti ad altro gruppo) sulla scorta di una asserito sviamento della clientela per via dei prezzi concorrenziali della vendita dello stupefacente nelle piazze di spaccio. La vicenda - soiegano i giudici della cautela - si snoda attraverso una serie di contatti che culminano in un incontro chiarificatore voluto dalla ricorrente che, nel commentare l'accaduto con [OSCURATO:PERSONA], facendo riferimento a Paolini e a quanti del sodalizio vendono stupefacente per il sodalizio, usa il possessivo «i miei», sintomatico di un'appartenenza ad un gruppo che la stessa organizza e coordina. L'attualizzazione della partecipazione con ruolo verticistico è stata, poi, individuata nel mandato conferito a [OSCURATO:PERSONA] per la confezione di un ordigno esplosivo con finalità punitive nei riguardi di un acquirente sospettato di aver fatto delazioni sulla loro attività illecita. Infine, si è rimarcato, in chiave accusatoria, il significato inequivoco dei messaggi whatsapp, riportati nell'ordinanza impugnata, relativi alla giornata del 1.5.2021 allorquando, dopo aver subito un controllo da parte delle Forze dell'Ordine, la ricorrente e il suo interlocutore discorrono sul se sia opportuno o meno continuare nell'illecita attività. Le esigenze cautelari, di massimo spessore, sono state invece tratte dal livello di coinvolgimento dell'indagata nelle dinamiche associative, dall'elevato grado di competenza e spregiudicatezza, tale non solo - come detto - da organizzare spedizioni punitive con pericolosi ordigni, ma da spingersi a presentarsi telefonicamente presso la cancelleria di un ufficio giudiziario spacciandosi per un'incaricata di uno studio legale, nell'intento di carpire informazioni sullo stato di un procedimento penale a carico di un sodale; il tutto - si legge nel provvedimento - in assenza di alcun elemento indicativo di recesso dal vincolo o di allontanamento dall'ambiente criminale descritto. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con il ministero degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Rago. Il ricorso è affidato a tre motivi di seguito riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo la ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine al rilievo dei gravi indizi di colpevolezza. Gli indizi, viceversa, sarebbero scarni e inidonei a supportare, nella prospettiva del giudizio, una qualificata probabilità di condanna. Essi, inoltre, sarebbero stati illogicamente valutati. Premesso che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la partecipazione non può esaurirsi in una manifestazione unilaterale o in un'affermazione di status, essendo necessaria una attivazione fattiva a favore della consorteria, secondo la tesi difensiva il Tribunale per il riesame non ha risposto alla doglianza in tema di insussistenza di indizi dell'esistenza del gruppo criminale Tauriello, oltre che di partecipazione, con ruolo apicale, della ricorrente. L'ordinanza risulterebbe affetta da contraddittorietà o manifesta illogicità in ordine, rispettivamente: 1) all'omessa considerazione dell'assenza di controlli, perquisizioni ovvero denunce della ricorrente per violazione della normativa sugli stupefacenti; 2) all'immotivata enfatizzazione dei rapporti tra la ricorrente e gli altri indagati, la cui analisi invece pone in luce una posizione della Tauriello autonoma e sganciata, in disparte dei rapporti con i componenti del proprio nucleo familiare; 3) all'errata attribuzione di rilievo indiziario all'unico contatto intercorso con [OSCURATO:PERSONA];4) alla patente d'indizio attribuita al contenuto delle intercettazioni telefoniche, del tutto prive di espressioni criptiche ovvero allusive, oltre che esplicite, sulla scorta delle quali inferire un qualche interesse in tema di stupefacenti. 2.1. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di giudizio di adeguatezza della misura di massimo rigore, espressa in violazione dei principi espressi in sede di legittimità in materia, siccome fondata su una «sterile rassegna di lacunosi e sospettosi indizi privi di ogni riferimento contenutistico», in ragione di precedenti risalenti a dieci anni addietro. 2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 27 Cost., poiché il provvedimento impugnato è privo di qualsiasi elemento dal quale inferire un'elevata probabilità sull'effettiva responsabilità penale dell'indagata, avendo il Tribunale omesso ogni doveroso controllo sul punto. 2.4. Entrambi i difensori hanno ritualmente depositato motivi aggiunti con i quali sono tornati, ulteriormente articolandoli e approfondendoli, sui predetti tre motivi di ricorso, ribadendone la fondatezza. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, con requisitoria scritta depositata il 17 giugno 2022, ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nessuno dei motivi supera il vaglio di ammissibilità. 2. Occorre, innanzitutto, premettere che, secondo un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di cassazione spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). E', invece, escluso dal perimetro del giudizio di legittimità il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento cautelare personale è, dunque, circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine del provvedimento (Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698). 3. Così delimitati i termini del controllo della motivazione esperibile in questa sede, si può procedere all'esame del primo motivo e del terzo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, attesa la connessione logica delle questioni trattate. La difesa censura il percorso argonnentativo relativo al ritenuto quadro indiziario inerente al delitto associativo e alla partecipazione della ricorrente con ruolo di prinnazia, ponendo in dubbio che l'omesso doveroso controllo sull'elevata probabilità di condanna richiesto al tribunale del riesame abbia costituito violazione del principio di non colpevolezza di cui all'art. 27 Cost. Tale motivo è manifestamente infondato e generico, poiché con esso la difesa si limita a reiterare le stesse censure già sollevate in sede di riesame, omettendo, tuttavia, il dovuto confronto con le argomentazioni del provvedimento impugnato che ha ricostruito, sulla base delle risultanze delle intercettazioni telefoniche e dei servizi di osservazione, la struttura del sodalizio, la ripartizione dei ruoli al suo interno, il suo ambito di operatività nel territorio. Giova, innanzitutto ribadire che secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, dal Collegio pienamente condiviso, ai fini della configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Cicciari, Rv. 275583; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258165; Sez. 2, n. 16540 del 27/03/2013, Piacentini, Rv. 255491). 3.1 L'ordinanza impugnata ha fatto buon governo di tali coordinate ermeneutiche e ha posto l'accento sui seguenti elementi sintomatici dell'esistenza di una struttura organizzativa, desunti dalle conversazioni intercettate e dai servizi di osservazione: i) la pluralità dei delitti di detenzione e cessione posti in essere nell'arco temporale oggetto di indagini, secondo modalità predefinite e uniformi, senza necessità di un previo accordo, che riposa sull'accertata abitualità dei contatti e degli incontri tra i vari soggetti appartenenti al gruppo; ii) lo stretto vincolo solidaristico, come evidenziato dai continui contatti, sovente attraverso l'uso di linguaggio criptico, dalla incessante disponibilità reciproca tra i soldali, la loro intercambiabilità nello svolgimento delle attività funzionali al gruppo e la prosecuzione dell'attività illecita nonostante il temporaneo arresto di alcuni degli appartenenti; iii) la presenza di un'organizzazione di mezzi, costituita in primo luogo da apparecchi telefonici cellulari per i contatti tra i vari partecipi, tra questi e i fornitori e tra questi ultimi e gli incaricati nella vendita al minuto. Il sodalizio, inoltre, dispone di basi operative e luoghi di custodia dello stupefacente (l'abitazione della Tauriello in Marconia e la "casetta" in Bernalda in uso alla stessa), oltre che sicuri mezzi finanziari necessari e sufficienti per l'acquisto della "merce" oggetto dell'illecito traffico; iv) la divisione gerarchica di ruoli e di funzioni. Si è spiegato come il contenuto delle conversazioni intercettate abbia trovato riscontro negli arresti e nei sequestri, nel reiterato rinvenimento di sostanza stupefacente, oltre che di armi, così da giustificare la contestazione nell'imputazione provvisoria l'aggravante della natura armata del sodalizio. Infine si è chiarito che a [OSCURATO:PERSONA] spettasse il ruolo di vertice del sodalizio e, segnatamente quello di organizzatore, che assume una connotazione esecutiva, come imponevano di ritenere le numerose intercettazioni che la vedevano impegnata in prima persona nei contatti con i fornitori, così come con gli spacciatori al minuto, oltre che figura di riferimento nei momenti di crisi del sodalizio. 3.2. A fronte di tale complesso quadro indiziario di riferimento, i motivi d'impugnazione si caratterizzano per genericità e difetto di autosufficienza. Si assume, diversamente da quanto affermato nell'ordinanza, che non vi sarebbero state conversazioni da cui desumere l'oggetto illecito dei traffici, ma non si tiene conto delle numerosissime conversazioni nella quali si utilizzano le medesime parole "cosa", "caffe", "fragole", "uova", "panettone" in modo del tutto avulso dal contesto della conversazione, oltre a quelle invece nelle quali gli interlocutori, abbandonata ogni cautela, discorrono di "roba", "panetto" e fanno riferimento alla buona qualità dello stupefacente. Si lamentano genericamente errori dell'ordinanza impugnata, non solo senza riprodurre o allegare gli atti che confermerebbero tale erroneità, ma soprattutto senza spiegare la ragione per cui dette inesattezze avrebbero una portata disarticolante del ragionamento indiziario. Si dubita della causale illecita dei contatti che la ricorrente mantiene con i partecipi e del ruolo di organizzatore assegnatole, ma si bypassano le molteplici conversazioni nella quali la donna impartisce ordini ovvero viene notiziata di avvenimenti di rilievo per il sodalizio (si veda l'episodio dell8 giugno 2021 allorquando, a seguito di un controllo, [OSCURATO:PERSONA], si libera del compromettente carico e dell'accaduto viene immediatamente resa edotta la ricorrente («mi hanno fermato e l'ho buttato»). Si dequotano assertivamente le conversazioni intercorse con [OSCURATO:PERSONA], fornitore stabile del gruppo, che suggerisce alla ricorrente di provvedere ad approvvigionamenti più consistenti ed a reperire di adeguato nascondiglio. Del pari assertivamente si sostiene assertivamente che non vi sarebbero elementi di riscontro all'attività degli inquirenti e non si considerano i numerosi sequestri di droga e gli arresti, oltre alla pletora di conversazioni esplicitamente riferentesi allo stupefacente. Conclusivamente, alle pertinenti deduzioni del Tribunale del riesame, che compendiano logici e insindacabili apprezzamenti in punto di valutazione della provvista indiziaria, alimentata da un adeguato corredo di conversazioni intercettate - l'interpretazione delle quali costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità nei soli limiti della manifesta irragionevolezza della motivazione (tra le molte, Sez. 2, n. 50701 del 4/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01), qui non emergente - la ricorrente oppone una diversa e alternativa lettura delle relative risultanze; lettura che, anche nella parte non contestata nella sua storicità, mira ad eliderne l'efficacia dimostrativa, mediante il tentativo di inquadramento delle medesime al di fuori del ravvisato contesto associativo e all'interno, viceversa, di un ingenuo rapporto di consuetudine parentale. Va da sé che tale alternativa lettura non può trovare avallo da parte della Corte di legittimità, la quale non è abilitata a compiere rivisitazioni di merito del materiale indiziario e probatorio. Tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso per cassazione, infatti, pacificamente non rientrano - salvo la verifica in ordine alla congruità e logicità del ragionamento giudiziale, qui ampiamente superata - quelle relative alla valutazione del materiale suddetto, ancorché implicante, come eventualmente nella specie, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni (Sez. 5, n. 51604 del 19/9/2017, D'Ippedico, Rv. 271623- 01; Sez. 2, n. 20806 del 5/5/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 4, n. 8090 del 25/5/1981, Amoruso, Rv. 150282-01). 4. Il secondo motivo di ricorso è, del pari, manifestamente infondato, siccome proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge. 4.1. L'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., per il reato di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, pone la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura custodiale. Ciò si traduce in una semplificazione dell'onere motivazionale che può essere assolto dal giudice della cautela con la mera allegazione dei gravi indizi di colpevolezza del reato e della mancanza di elementi in grado di vincere la doppia presunzione sempre che tali elementi non risultino dagli atti ovvero non siano dedotti dalle parti. 4.2. In aderenza a questo schema motivazionale, il Tribunale del riesame ha dato atto dell'inesistenza di elementi tali da far venire meno la doppia presunzione e, anzi, ne ha elencati alcuni rafforzativi e, tra questi, il fatto che vi era altresì il pericolo d'inquinamento probatorio. Anche sul punto, dunque, l'ordinanza impugnata va palesemente esente da censura. 5. Il giudizio d'inammissibilità dei motivi di ricorso riverbera i suoi effetti sui motivi aggiunti, nei quali la difesa ha ribadito la censura di apparenza e insufficienza della motivazione del Tribunale del riesame rispetto alle dettagliate e specifiche doglianze contenute nel gravame. Viene qui in rilievo il principio secondo cui «L'inammissibilità di un motivo del ricorso principale cui si colleghi un motivo aggiunto, idoneo, in astratto, a colmarne i difetti, travolge quest'ultimo, non potendo essere tardivamente sanato il vizio radicale dell'impugnazione originaria; e ciò vale anche nel caso in cui il ricorso non sia integralmente inammissibile perché contenente altri motivi immuni da vizi» (Cass. Sez. 5 n. 8439 del 24/1/2020, L., Rv. 278387). 6. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso, per complessiva manifesta infondatezza, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. La cancelleria curerà l'adempimento di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
Sentenza Cassazione n. 46508/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris