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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 33780/2022

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. n. 18655/2021 ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del primo, sito in Roma, via Chiana 48 - rico rrent e - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. -intimati - avverso la sentenza n. 375 / 202 0 della Corte d ’ appello di Catan ia depositata il 25 giugno 2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. la Corte d’appello di Catania, in sede di rinvio a seguito di pronuncia di questa Corte n. 15385 del 21 giugno 2017 , aveva accolto parzialmente l’appello proposto [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rideterminando l’ammontare dei contributi previdenziali dovuti e compensando tra le parti le spese processuali di tutti i gradi di giudizio;

2. avverso talepronuncia [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per cassazioneaffidato ad un unico motivo;

3. l’I.N.P.S. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ha nno svolto attività difensiva;

4. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Considerato che: 1.con l’unico motivo la società ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 92, 132 n. 4 e 118 disp. att. cod. proc. civ. e 111 Cost., per motivazione meramente apparente, assenza di motivazione, per avere laconicamente motivato la compensazione integrale delle spese di tutti i gradi del giudizio facendo riferimento ad «una non meglio precisata “complessità delle questioni, non ancora univocamente risolte dalla giurisprudenza alla data della proposizione del ricorso di primo grado”, senza chiarire quali fossero i nodi non ancora risolti dalla giurisprudenza al momento della domanda»;

2. il motivo è infondato, atteso che, come riportato nella illustrazione del motivo, la Corte territoriale ha pur sinteticamente giustificato la compensazione delle spese, con motivazione che va desunta anche dal complessivo tenore della sentenza, con riguardo alla particolare complessità sia degli aspetti sostanziali che processuali (cfr. in proposito, Cass. Sez. 3, 30/03/2010 , n. 7766 ), considerato che , nell’esaminare la complessa questione delle agevolazioni contributive per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, è stata ripercorsaanche l’intera vicenda processuale per approdare al giudizio di rinvio, definito con la sentenza impugnata, in applicazione dei criteri indicati nella decisione della Commissione europea enella pronuncia di questa Corte, intervenuta nel 2017, sicché deve escludersi nella specie la denunciata omessa od apparente motivazione;

3. pertanto, il ricorso non può trovare accoglimento e deve essere respinto;

4. nulla per le spese, in difetto diattività difensiva degli enti intimat i ;

5. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez.

U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. n. 18655/2021 ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del primo, sito in Roma, via Chiana 48 - rico rrent e - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. -intimati - avverso la sentenza n. 375 / 202 0 della Corte d ’ appello di Catan ia depositata il 25 giugno 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. la Corte d’appello di Catania, in sede di rinvio a seguito di pronuncia di questa Corte n. 15385 del 21 giugno 2017 , aveva accolto parzialmente l’appello proposto [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rideterminando l’ammontare dei contributi previdenziali dovuti e compensando tra le parti le spese processuali di tutti i gradi di giudizio; 2. avverso talepronuncia [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per cassazioneaffidato ad un unico motivo; 3. l’I.N.P.S. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ha nno svolto attività difensiva; 4. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio. Considerato che: 1.con l’unico motivo la società ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 92, 132 n. 4 e 118 disp. att. cod. proc. civ. e 111 Cost., per motivazione meramente apparente, assenza di motivazione, per avere laconicamente motivato la compensazione integrale delle spese di tutti i gradi del giudizio facendo riferimento ad «una non meglio precisata “complessità delle questioni, non ancora univocamente risolte dalla giurisprudenza alla data della proposizione del ricorso di primo grado”, senza chiarire quali fossero i nodi non ancora risolti dalla giurisprudenza al momento della domanda»; 2. il motivo è infondato, atteso che, come riportato nella illustrazione del motivo, la Corte territoriale ha pur sinteticamente giustificato la compensazione delle spese, con motivazione che va desunta anche dal complessivo tenore della sentenza, con riguardo alla particolare complessità sia degli aspetti sostanziali che processuali (cfr. in proposito, Cass. Sez. 3, 30/03/2010 , n. 7766 ), considerato che , nell’esaminare la complessa questione delle agevolazioni contributive per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, è stata ripercorsaanche l’intera vicenda processuale per approdare al giudizio di rinvio, definito con la sentenza impugnata, in applicazione dei criteri indicati nella decisione della Commissione europea enella pronuncia di questa Corte, intervenuta nel 2017, sicché deve escludersi nella specie la denunciata omessa od apparente motivazione; 3. pertanto, il ricorso non può trovare accoglimento e deve essere respinto; 4. nulla per le spese, in difetto diattività difensiva degli enti intimat i ; 5. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Cos
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