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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 luglio 2026

Cassazione n. 23882/2026

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ata e difesa dall'Avvocatura generale delloStato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legalerappresentante pro tempore;-intimato-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado dell'Abruzzo n. 573/2023, depositata il 14 luglio 2023.Numero registro generale 20299/2023Numero sezionale 5380/2026Numero di raccolta generale 23882/2026Data pubblicazione 22/07/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. – [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnava dinanzi alla Corte digiustizia tributaria di primo grado di Teramo due avvisi diintimazione di pagamento emessi dall'Agenzia delle entrate -Riscossione, ufficio di Teramo, nei suoi confronti quale conferitariadi un ramo d'azienda trasferito da [OSCURATO:SOCIETA]. con atto pubblicodel 19 aprile 2019, e ritenuta responsabile in solido, ai sensidell'art. 14, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, del debitoerariale maturato dalla conferente.

In particolare, l'avviso diintimazione n. 10820219000140221/000, notificato dall'agentedella riscossione in data 11 ottobre 2021, aveva ad oggetto ilrecupero, in qualità di coobbligata solidale con [OSCURATO:SOCIETA].,dell'importo relativo all'avviso di accertamento n.TA903I402053/2019, notificato alla debitrice principale il 13dicembre 2019 per l'anno d'imposta 2014, nonché dell'importo dieuro 586,29 riferito alla cartella n. 10820160014422385501notificata alla medesima [OSCURATO:SOCIETA]. il 21 novembre 2016.

Condistinto ricorso impugnava l'avviso di intimazione n.10820219000754829/000, notificato in data 30 novembre 2021,avente ad oggetto il recupero, sempre in qualità di coobbligatasolidale, degli importi di cui all'avviso di accertamento n.TA903I400611/2020, notificato alla debitrice principale LotogasS.r.l. il 18 novembre 2020, per l'anno d'imposta 2015.

Lacontribuente deduceva, con motivi sostanzialmente identici nei duericorsi, la nullità delle intimazioni di pagamento per carenza dimotivazione, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 241 del 1990 e dell'art. 7della l. n. 212 del 2000, nonché la falsa applicazione dell'art. 14,commi 4 e 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, chiedendo, previaNumero registro generale 20299/2023Numero sezionale 5380/2026Numero di raccolta generale 23882/2026Data pubblicazione 22/07/2026sospensione dell'esecutività degli atti impugnati, l'annullamentodelle intimazioni, con vittoria di spese.Nel giudizio di primo grado si costituiva l'Agenzia delle entrate.Si costituiva altresì l'Agenzia delle entrate – Riscossione nelprocedimento iscritto al n. 250/2021 R.G.R.La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Teramo, consentenza n. 177/I/2022, depositata il 19 settembre 2022, previariunione dei ricorsi n. 250/2021 e 48/2022 R.G.R., rigettava leimpugnazioni.2. – Avverso tale pronuncia, la società proponeva appello.Nel giudizio di secondo grado si costituiva l'Agenzia delleentrate.Si costituiva anche l'Agenzia delle entrate - Riscossione.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo,con sentenza n. 573/01/23, depositata il 14 luglio 2023, in riformadella sentenza di primo grado, accoglieva l'appello della societàcontribuente, annullava gli avvisi di pagamento impugnati econdannava l'Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese deldoppio grado di giudizio.3. – L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazioneaffidandolo a quattro motivi.La società resiste con controricorso.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.La società ha depositato una memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Va innanzitutto affrontato il quarto motivo di ricorso, concui l'Agenzia denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.,la nullità della sentenza per motivazione apparente in violazionedegli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111,Numero registro generale 20299/2023Numero sezionale 5380/2026Numero di raccolta generale 23882/2026Data pubblicazione 22/07/2026comma 6, Cost.

La ricorrente sostiene che la Corte di giustiziatributaria di secondo grado non avrebbe illustrato le ragioni per lequali gli indizi esposti dall’Ufficio non sarebbero stati sufficienti adimostrare la sussistenza della frode accertata.

L’Agenzia deduceche la motivazione della sentenza si sarebbe limitata ad affermareil difetto di specifica enunciazione negli atti e di successiva prova ingiudizio di una concreta frode, senza confrontarsi con gli elementiindicati dall’Ufficio sin dal primo grado di giudizio.

A sostegno delmotivo, il ricorso riproduce le deduzioni già svolte dall’Ufficio nellecontrodeduzioni di primo grado, relative alla composizione dellecompagini societarie di conferente e conferitaria, alla riconducibilitàdel ramo d’azienda al nucleo familiare [OSCURATO:PERSONA] anche dopo ilconferimento e alla ritenuta attività di smobilizzo patrimonialeposta in essere dalla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] complessivo deglielementi dedotti dall’Ufficio avrebbe dovuto condurre la Corte dimerito a ritenere sussistente la frode accertata o, comunque, a darconto delle ragioni per le quali tali elementi non erano ritenutiidonei a fondarla.1.1. – Il motivo è infondato.In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., conmodif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nelricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienzadella motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto ilsindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla solaverifica del rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dall'art.111, comma 6, Cost. (Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 17196/2020),che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibiletra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamenteNumero registro generale 20299/2023Numero sezionale 5380/2026Numero di raccolta generale 23882/2026Data pubblicazione 22/07/2026incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali (Cass. n. 7090/2022).Nel caso di specie non ricorre il vizio di motivazione apparente.La CGT-2 afferma che l’Amministrazione non ha allegato né provatol’esistenza di una frode concreta in relazione ai crediti tributari aisensi dell’art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 472/1997, escludendoaltresì la presunzione di frode prevista dal comma 5 dellamedesima disposizione, poiché le contestazioni dei fatti penalmenterilevanti a carico della cedente sono state notificate oltre il terminedi sei mesi successivo alla cessione del ramo d’azienda.

Aprescindere dalla correttezza o meno di tale affermazione, si deveritenere che il giudice tributario di appello abbia con ciò assolto ilproprio obbligo motivazionale al di sopra del “minimocostituzionale” (Cass. Sez.

U. n. 8053 del 2014).2. – Con il primo motivo di ricorso, l'Agenzia delle entratedenuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omessoesame di un fatto storico che assume controverso, rilevante edecisivo ai fini dell'applicazione della presunzione legale iuristantum di cessione in frode prevista dall'art. 14, comma 5, deld.lgs. n. 472 del 1997, per l'ipotesi in cui il trasferimento d'aziendasia effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazionepenalmente rilevante.

Secondo la prospettazione della ricorrente, ilfatto storico omesso sarebbe costituito dalla notifica, in data 7dicembre 2018, alla cedente [OSCURATO:SOCIETA]., dell’avviso diaccertamento n.

TA903I102103-2018, emesso per l’anno d’imposta2013.

L’Agenzia afferma che con tale atto veniva contestata unaviolazione penalmente rilevante, individuata nella dichiarazionefraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti peroperazioni inesistenti, di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, eNumero registro generale 20299/2023Numero sezionale 5380/2026Numero di raccolta generale 23882/2026Data pubblicazione 22/07/2026che la cessione del ramo d’azienda da [OSCURATO:SOCIETA]. a PersefoneS.r.l. era pacificamente avvenuta il 19 aprile 2019, ossia entro seimesi dalla notificazione del predetto avviso di accertamento.

Laricorrente espone che la circostanza concernente la data delconferimento era pacifica in atti, risultando dalle stesse allegazionidella contribuente e dall’atto di cessione di ramo d’azienda prodottodall’Ufficio nel giudizio di primo grado.

Deduce, inoltre, che anchela notifica dell’avviso di accertamento n.

TA903I102103-2018 indata 7 dicembre 2018 alla riferita cedente era documentata dallarelata dell’avviso medesimo, prodotto dall’Ufficio con lecontrodeduzioni dinanzi alla Commissione tributaria provinciale.L’Agenzia sostiene che l’esame di tale fatto sarebbe stato decisivoperché avrebbe comportato l’operatività della presunzione legale difrode di cui all’art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997.Con il secondo motivo di ricorso, l'Agenzia delle entratedenuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazionedell'art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997.

La ricorrentesostiene che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un errore didiritto là dove aveva escluso l’operatività della frode presunta perragioni temporali, affermando che la cessione del ramo d’aziendaera avvenuta il 19 aprile 2019, mentre le contestazioni, ossia gliavvisi di accertamento presupposti, erano state notificate allacedente-debitrice principale in data 13 dicembre 2019 e 18novembre 2020.

Secondo l’Agenzia, la Corte di giustizia tributariadi secondo grado avrebbe trascurato che, ai fini della sussistenzadella frode presunta, è il trasferimento d’azienda a dover essereeffettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazionepenalmente rilevante, e non la constatazione a dover esserenotificata entro sei mesi dalla cessione aziendale.

Il motivo collegatale censura a quella svolta con il primo mezzo, poiché l’AgenziaNumero registro generale 20299/2023Numero sezionale 5380/2026Numero di raccolta generale 23882/2026Data pubblicazione 22/07/2026afferma che il giudice d’appello avrebbe ignorato l’elementofattuale costituito dalla notifica dell’avviso di accertamento del 7dicembre 2018, adottando un’interpretazione della disposizione noncorrispondente, secondo la prospettazione del ricorso, al suo tenoreletterale.2.1. – Entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente, sonofondati.L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54del d.l. n. 83 del 2012, prevede un vizio specifico denunciabile percassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principaleo secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagliparti e abbia carattere decisivo, nel senso che, se esaminato,avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n.2961/2025).In tema di cessione di azienda, l'art. 14 del d.lgs. n. 472 del1997 introduce misure antielusive a tutela dei crediti tributari,disposizioni speciali rispetto all'art. 2560, comma 2, c.c., dirette adevitare, tramite la previsione della responsabilità solidale esussidiaria del cessionario per i debiti tributari gravanti sul cedente,che, attraverso il trasferimento dell'azienda, sia dispersa lagaranzia patrimoniale del contribuente in pregiudizio dell'interessepubblico.

Ne consegue che, nell'ipotesi di cessione conforme alegge, viene valorizzata la diligenza del cessionario nell'assumere,prima della conclusione del negozio traslativo, informazioni sullaposizione debitoria del cedente, così assumendo il primo unaresponsabilità sussidiaria, con beneficium excussionis, limitata nelquantum entro il valore della cessione e nell'oggetto, conriferimento alle imposte e sanzioni relative al triennio prima delcontratto ovvero anche anteriori, ma irrogate o contestate nelNumero registro generale 20299/2023Numero sezionale 5380/2026Numero di raccolta generale 23882/2026Data pubblicazione 22/07/2026triennio, ovvero entro i limiti del debito risultante, alla data delcontratto, dagli atti degli uffici finanziari; diversamente, nell'ipotesidi cessione in frode al fisco, la responsabilità del cessionario èpresunta iuris tantum, quando il trasferimento sia effettuato entrosei mesi dalla constatazione di una violazione penalmenterilevante, e senza i limiti previsti per le cessioni conformi a legge(Cass. n. 15948/2024; Cass. n. 29722/2020).Nel caso di specie, la pronuncia non ha considerato il fatto,dedotto dall’Agenzia, effettivamente decisivo ai fini dell'operativitàdella presunzione legale di frode di cui all'art. 14, comma 5, deld.lgs. n. 472 del 1997, costituito dalla notifica, in data 7 dicembre2018, alla cedente [OSCURATO:SOCIETA]., dell'avviso di accertamento n.TA903I102103-2018, emesso per l'anno d'imposta 2013, con cuiveniva contestata una violazione penalmente rilevante.Deve precisarsi, al riguardo, che la violazione penalmenterilevante non doveva necessariamente riguardare gli avvisi diaccertamento sottostanti alle intimazioni impugnate, poiché ciò cherileva, ai fini della presunzione di frode, è che la cessione sia statasuccessiva alla constatazione di violazioni penalmente rilevantiriguardanti la cedente.3. – Con il terzo motivo di ricorso, l'Agenzia denuncia, ai sensidell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione o falsaapplicazione degli artt. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 14, comma4, del d.lgs. n. 472 del 1997, nonché la falsa applicazione dell'art.14, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo.

La ricorrentecensura la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che laresponsabilità solidale della cessionaria fosse stata fondata sullasola frode presunta di cui all’art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 472 del1997, sul presupposto che negli avvisi di intimazione non fossestato addotto alcunché in ordine alla frode accertata di cui alNumero registro generale 20299/2023Numero sezionale 5380/2026Numero di raccolta generale 23882/2026Data pubblicazione 22/07/2026comma 4.

L’Agenzia deduce che il giudice d’appello avrebbeerroneamente ritenuto imprescindibile una motivazione espressasulla sussistenza della frode in un atto, quale l’avviso diintimazione, disciplinato dall’art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973 ecaratterizzato da un apparato motivazionale diverso da quelloproprio degli atti impositivi.

Nel motivo si espone che le intimazioniimpugnate sarebbero conformi al modello normativamente previstoe che tale modello non richiederebbe l’inserimento di una esplicitamotivazione in ordine alla frode, essendo sufficiente il richiamo aiprecedenti provvedimenti dei quali l’intimazione costituivaesecuzione coattiva.

La ricorrente aggiunge che la sentenzaavrebbe confuso la questione della sufficienza della motivazionedell’atto impositivo o riscossivo con quella, distinta, dell’indicazionee dell’effettiva esistenza degli elementi dimostrativi dei fatticostitutivi della pretesa tributaria.

Secondo il ricorso, tali elementidimostrativi non costituirebbero requisiti di validità dell’intimazione,ma sarebbero oggetto delle regole processuali sull’istruzioneprobatoria, sicché la loro mancata indicazione nella motivazionedell’atto impugnato non integrerebbe una causa di invalidità.L’Agenzia deduce, inoltre, che, pur in presenza della frode presuntadi cui all’art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, l’Ufficioavrebbe comunque illustrato nel giudizio di merito plurimi indicisintomatici della frode accertata di cui al comma 4 della medesimadisposizione.3.1. – Il motivo è fondato.In tema di responsabilità solidale, di cui all'art. 14 del d.lgs. n.472 del 1997, per i debiti pregressi relativi all'azienda ceduta,soggetto passivo dell'imposta, nei cui confronti deve essere svoltal'attività accertativa, è esclusivamente il cedente, nei cui soliconfronti si è realizzato il presupposto impositivo, laddove,Numero registro generale 20299/2023Numero sezionale 5380/2026Numero di raccolta generale 23882/2026Data pubblicazione 22/07/2026correttamente, l'amministrazione finanziaria provvede, neiconfronti del cessionario, alla mera iscrizione a ruolo dell'importonon versato dal cedente, in forza della citata responsabilitàsolidale, senza che sia necessario che la cartella sia precedutaanche da un preventivo atto di accertamento nei suoi confronti(Cass. n. 10377/2022).L'art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997 prevede la responsabilitàsolidale del cessionario d'azienda per il pagamento dell'imposta edelle sanzioni dovute dal cedente, distinguendo l'ipotesi dellacessione lecita, in cui la responsabilità del cessionario è sussidiariae limitata (commi da 1 a 3), dalla cessione in frode al fisco, in cui laresponsabilità è paritaria e illimitata (comma 4); in nessuno deidue casi, tuttavia, l'avviso di accertamento diretto al cedente deveessere notificato anche al cessionario, in mancanza di espressaderoga al principio generale, desumibile dall'art. 42, comma 1, deld.P.R. n. 600 del 1973, secondo cui l'avviso di accertamento ènotificato al contribuente e non agli altri soggetti che, a vario titolo,possano essere tenuti al pagamento dell'imposta accertata (Cass.n. 26480/2020).Il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che facciarinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senzaindicarne i relativi estremi in modo esatto, non può condurre alladichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dalcontribuente, il quale abbia dimostrato, in tal modo, di avere pienaconoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averlipuntualmente contestati; pertanto, non può ravvisarsi un difetto dimotivazione nell'atto impositivo vincolato, che espressamenteindichi gli anteriori avvisi di accertamento già notificati all'intimatoed in relazione ai quali sia pendente contenzioso, mentre inveceerroneamente l'accertamento era stato indicato come definitivoNumero registro generale 20299/2023Numero sezionale 5380/2026Numero di raccolta generale 23882/2026Data pubblicazione 22/07/2026anziché provvisorio, non sussistendo un'effettiva limitazione deldiritto di difesa, che ricorre unicamente qualora il contribuente nonsia stato posto in grado di conoscere le ragioni dell'intimazione dipagamento ricevuta e alleghi il pregiudizio patito effettivamente(Cass. n. 9778/2017).Alla luce della giurisprudenza richiamata deve evidenziarsi chegli atti impugnati (due avvisi di intimazione di pagamento) eranoadeguatamente motivati, essendo sufficiente il richiamo alladisciplina della responsabilità solidale di cui all'art. 14 d.lgs. n. 472del 1997, per il debito erariale maturato dalla cedente (Cass. n.10377/2022 cit.).4. – La sentenza impugnata dev'essere perciò cassata inrelazione ai motivi accolti e, per l'effetto, va disposto il rinvio allaCorte di giustizia tributaria competente, in diversa composizione,anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.Maccoglie il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, rigetta ilquarto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti erinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodell'Abruzzo, in diversa composizione, anche per la liquidazionedelle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 7 luglio 2026.La PresidenteTania Hmeljak

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ata e difesa dall'Avvocatura generale delloStato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legalerappresentante pro tempore;-intimato-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado dell'Abruzzo n. 573/2023, depositata il 14 luglio 2023.Numero registro generale 20299/2023Numero sezionale 5380/2026Numero di raccolta generale 23882/2026Data pubblicazione 22/07/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. – [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnava dinanzi alla Corte digiustizia tributaria di primo grado di Teramo due avvisi diintimazione di pagamento emessi dall'Agenzia delle entrate -Riscossione, ufficio di Teramo, nei suoi confronti quale conferitariadi un ramo d'azienda trasferito da [OSCURATO:SOCIETA]. con atto pubblicodel 19 aprile 2019, e ritenuta responsabile in solido, ai sensidell'art. 14, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, del debitoerariale maturato dalla conferente. In particolare, l'avviso diintimazione n. 10820219000140221/000, notificato dall'agentedella riscossione in data 11 ottobre 2021, aveva ad oggetto ilrecupero, in qualità di coobbligata solidale con [OSCURATO:SOCIETA].,dell'importo relativo all'avviso di accertamento n.TA903I402053/2019, notificato alla debitrice principale il 13dicembre 2019 per l'anno d'imposta 2014, nonché dell'importo dieuro 586,29 riferito alla cartella n. 10820160014422385501notificata alla medesima [OSCURATO:SOCIETA]. il 21 novembre 2016. Condistinto ricorso impugnava l'avviso di intimazione n.10820219000754829/000, notificato in data 30 novembre 2021,avente ad oggetto il recupero, sempre in qualità di coobbligatasolidale, degli importi di cui all'avviso di accertamento n.TA903I400611/2020, notificato alla debitrice principale LotogasS.r.l. il 18 novembre 2020, per l'anno d'imposta 2015. Lacontribuente deduceva, con motivi sostanzialmente identici nei duericorsi, la nullità delle intimazioni di pagamento per carenza dimotivazione, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 241 del 1990 e dell'art. 7della l. n. 212 del 2000, nonché la falsa applicazione dell'art. 14,commi 4 e 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, chiedendo, previaNumero registro generale 20299/2023Numero sezionale 5380/2026Numero di raccolta generale 23882/2026Data pubblicazione 22/07/2026sospensione dell'esecutività degli atti impugnati, l'annullamentodelle intimazioni, con vittoria di spese.Nel giudizio di primo grado si costituiva l'Agenzia delle entrate.Si costituiva altresì l'Agenzia delle entrate – Riscossione nelprocedimento iscritto al n. 250/2021 R.G.R.La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Teramo, consentenza n. 177/I/2022, depositata il 19 settembre 2022, previariunione dei ricorsi n. 250/2021 e 48/2022 R.G.R., rigettava leimpugnazioni.2. – Avverso tale pronuncia, la società proponeva appello.Nel giudizio di secondo grado si costituiva l'Agenzia delleentrate.Si costituiva anche l'Agenzia delle entrate - Riscossione.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo,con sentenza n. 573/01/23, depositata il 14 luglio 2023, in riformadella sentenza di primo grado, accoglieva l'appello della societàcontribuente, annullava gli avvisi di pagamento impugnati econdannava l'Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese deldoppio grado di giudizio.3. – L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazioneaffidandolo a quattro motivi.La società resiste con controricorso.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.La società ha depositato una memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Va innanzitutto affrontato il quarto motivo di ricorso, concui l'Agenzia denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.,la nullità della sentenza per motivazione apparente in violazionedegli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111,Numero registro generale 20299/2023Numero sezionale 5380/2026Numero di raccolta generale 23882/2026Data pubblicazione 22/07/2026comma 6, Cost. La ricorrente sostiene che la Corte di giustiziatributaria di secondo grado non avrebbe illustrato le ragioni per lequali gli indizi esposti dall’Ufficio non sarebbero stati sufficienti adimostrare la sussistenza della frode accertata. L’Agenzia deduceche la motivazione della sentenza si sarebbe limitata ad affermareil difetto di specifica enunciazione negli atti e di successiva prova ingiudizio di una concreta frode, senza confrontarsi con gli elementiindicati dall’Ufficio sin dal primo grado di giudizio. A sostegno delmotivo, il ricorso riproduce le deduzioni già svolte dall’Ufficio nellecontrodeduzioni di primo grado, relative alla composizione dellecompagini societarie di conferente e conferitaria, alla riconducibilitàdel ramo d’azienda al nucleo familiare [OSCURATO:PERSONA] anche dopo ilconferimento e alla ritenuta attività di smobilizzo patrimonialeposta in essere dalla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] complessivo deglielementi dedotti dall’Ufficio avrebbe dovuto condurre la Corte dimerito a ritenere sussistente la frode accertata o, comunque, a darconto delle ragioni per le quali tali elementi non erano ritenutiidonei a fondarla.1.1. – Il motivo è infondato.In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., conmodif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nelricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienzadella motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto ilsindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla solaverifica del rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dall'art.111, comma 6, Cost. (Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 17196/2020),che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibiletra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamenteNumero registro generale 20299/2023Numero sezionale 5380/2026Numero di raccolta generale 23882/2026Data pubblicazione 22/07/2026incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali (Cass. n. 7090/2022).Nel caso di specie non ricorre il vizio di motivazione apparente.La CGT-2 afferma che l’Amministrazione non ha allegato né provatol’esistenza di una frode concreta in relazione ai crediti tributari aisensi dell’art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 472/1997, escludendoaltresì la presunzione di frode prevista dal comma 5 dellamedesima disposizione, poiché le contestazioni dei fatti penalmenterilevanti a carico della cedente sono state notificate oltre il terminedi sei mesi successivo alla cessione del ramo d’azienda. Aprescindere dalla correttezza o meno di tale affermazione, si deveritenere che il giudice tributario di appello abbia con ciò assolto ilproprio obbligo motivazionale al di sopra del “minimocostituzionale” (Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014).2. – Con il primo motivo di ricorso, l'Agenzia delle entratedenuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omessoesame di un fatto storico che assume controverso, rilevante edecisivo ai fini dell'applicazione della presunzione legale iuristantum di cessione in frode prevista dall'art. 14, comma 5, deld.lgs. n. 472 del 1997, per l'ipotesi in cui il trasferimento d'aziendasia effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazionepenalmente rilevante. Secondo la prospettazione della ricorrente, ilfatto storico omesso sarebbe costituito dalla notifica, in data 7dicembre 2018, alla cedente [OSCURATO:SOCIETA]., dell’avviso diaccertamento n. TA903I102103-2018, emesso per l’anno d’imposta2013. L’Agenzia afferma che con tale atto veniva contestata unaviolazione penalmente rilevante, individuata nella dichiarazionefraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti peroperazioni inesistenti, di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, eNumero registro generale 20299/2023Numero sezionale 5380/2026Numero di raccolta generale 23882/2026Data pubblicazione 22/07/2026che la cessione del ramo d’azienda da [OSCURATO:SOCIETA]. a PersefoneS.r.l. era pacificamente avvenuta il 19 aprile 2019, ossia entro seimesi dalla notificazione del predetto avviso di accertamento. Laricorrente espone che la circostanza concernente la data delconferimento era pacifica in atti, risultando dalle stesse allegazionidella contribuente e dall’atto di cessione di ramo d’azienda prodottodall’Ufficio nel giudizio di primo grado. Deduce, inoltre, che anchela notifica dell’avviso di accertamento n. TA903I102103-2018 indata 7 dicembre 2018 alla riferita cedente era documentata dallarelata dell’avviso medesimo, prodotto dall’Ufficio con lecontrodeduzioni dinanzi alla Commissione tributaria provinciale.L’Agenzia sostiene che l’esame di tale fatto sarebbe stato decisivoperché avrebbe comportato l’operatività della presunzione legale difrode di cui all’art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997.Con il secondo motivo di ricorso, l'Agenzia delle entratedenuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazionedell'art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997. La ricorrentesostiene che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un errore didiritto là dove aveva escluso l’operatività della frode presunta perragioni temporali, affermando che la cessione del ramo d’aziendaera avvenuta il 19 aprile 2019, mentre le contestazioni, ossia gliavvisi di accertamento presupposti, erano state notificate allacedente-debitrice principale in data 13 dicembre 2019 e 18novembre 2020. Secondo l’Agenzia, la Corte di giustizia tributariadi secondo grado avrebbe trascurato che, ai fini della sussistenzadella frode presunta, è il trasferimento d’azienda a dover essereeffettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazionepenalmente rilevante, e non la constatazione a dover esserenotificata entro sei mesi dalla cessione aziendale. Il motivo collegatale censura a quella svolta con il primo mezzo, poiché l’AgenziaNumero registro generale 20299/2023Numero sezionale 5380/2026Numero di raccolta generale 23882/2026Data pubblicazione 22/07/2026afferma che il giudice d’appello avrebbe ignorato l’elementofattuale costituito dalla notifica dell’avviso di accertamento del 7dicembre 2018, adottando un’interpretazione della disposizione noncorrispondente, secondo la prospettazione del ricorso, al suo tenoreletterale.2.1. – Entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente, sonofondati.L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54del d.l. n. 83 del 2012, prevede un vizio specifico denunciabile percassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principaleo secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagliparti e abbia carattere decisivo, nel senso che, se esaminato,avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n.2961/2025).In tema di cessione di azienda, l'art. 14 del d.lgs. n. 472 del1997 introduce misure antielusive a tutela dei crediti tributari,disposizioni speciali rispetto all'art. 2560, comma 2, c.c., dirette adevitare, tramite la previsione della responsabilità solidale esussidiaria del cessionario per i debiti tributari gravanti sul cedente,che, attraverso il trasferimento dell'azienda, sia dispersa lagaranzia patrimoniale del contribuente in pregiudizio dell'interessepubblico. Ne consegue che, nell'ipotesi di cessione conforme alegge, viene valorizzata la diligenza del cessionario nell'assumere,prima della conclusione del negozio traslativo, informazioni sullaposizione debitoria del cedente, così assumendo il primo unaresponsabilità sussidiaria, con beneficium excussionis, limitata nelquantum entro il valore della cessione e nell'oggetto, conriferimento alle imposte e sanzioni relative al triennio prima delcontratto ovvero anche anteriori, ma irrogate o contestate nelNumero registro generale 20299/2023Numero sezionale 5380/2026Numero di raccolta generale 23882/2026Data pubblicazione 22/07/2026triennio, ovvero entro i limiti del debito risultante, alla data delcontratto, dagli atti degli uffici finanziari; diversamente, nell'ipotesidi cessione in frode al fisco, la responsabilità del cessionario èpresunta iuris tantum, quando il trasferimento sia effettuato entrosei mesi dalla constatazione di una violazione penalmenterilevante, e senza i limiti previsti per le cessioni conformi a legge(Cass. n. 15948/2024; Cass. n. 29722/2020).Nel caso di specie, la pronuncia non ha considerato il fatto,dedotto dall’Agenzia, effettivamente decisivo ai fini dell'operativitàdella presunzione legale di frode di cui all'art. 14, comma 5, deld.lgs. n. 472 del 1997, costituito dalla notifica, in data 7 dicembre2018, alla cedente [OSCURATO:SOCIETA]., dell'avviso di accertamento n.TA903I102103-2018, emesso per l'anno d'imposta 2013, con cuiveniva contestata una violazione penalmente rilevante.Deve precisarsi, al riguardo, che la violazione penalmenterilevante non doveva necessariamente riguardare gli avvisi diaccertamento sottostanti alle intimazioni impugnate, poiché ciò cherileva, ai fini della presunzione di frode, è che la cessione sia statasuccessiva alla constatazione di violazioni penalmente rilevantiriguardanti la cedente.3. – Con il terzo motivo di ricorso, l'Agenzia denuncia, ai sensidell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione o falsaapplicazione degli artt. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 14, comma4, del d.lgs. n. 472 del 1997, nonché la falsa applicazione dell'art.14, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo. La ricorrentecensura la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che laresponsabilità solidale della cessionaria fosse stata fondata sullasola frode presunta di cui all’art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 472 del1997, sul presupposto che negli avvisi di intimazione non fossestato addotto alcunché in ordine alla frode accertata di cui alNumero registro generale 20299/2023Numero sezionale 5380/2026Numero di raccolta generale 23882/2026Data pubblicazione 22/07/2026comma 4. L’Agenzia deduce che il giudice d’appello avrebbeerroneamente ritenuto imprescindibile una motivazione espressasulla sussistenza della frode in un atto, quale l’avviso diintimazione, disciplinato dall’art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973 ecaratterizzato da un apparato motivazionale diverso da quelloproprio degli atti impositivi. Nel motivo si espone che le intimazioniimpugnate sarebbero conformi al modello normativamente previstoe che tale modello non richiederebbe l’inserimento di una esplicitamotivazione in ordine alla frode, essendo sufficiente il richiamo aiprecedenti provvedimenti dei quali l’intimazione costituivaesecuzione coattiva. La ricorrente aggiunge che la sentenzaavrebbe confuso la questione della sufficienza della motivazionedell’atto impositivo o riscossivo con quella, distinta, dell’indicazionee dell’effettiva esistenza degli elementi dimostrativi dei fatticostitutivi della pretesa tributaria. Secondo il ricorso, tali elementidimostrativi non costituirebbero requisiti di validità dell’intimazione,ma sarebbero oggetto delle regole processuali sull’istruzioneprobatoria, sicché la loro mancata indicazione nella motivazionedell’atto impugnato non integrerebbe una causa di invalidità.L’Agenzia deduce, inoltre, che, pur in presenza della frode presuntadi cui all’art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, l’Ufficioavrebbe comunque illustrato nel giudizio di merito plurimi indicisintomatici della frode accertata di cui al comma 4 della medesimadisposizione.3.1. – Il motivo è fondato.In tema di responsabilità solidale, di cui all'art. 14 del d.lgs. n.472 del 1997, per i debiti pregressi relativi all'azienda ceduta,soggetto passivo dell'imposta, nei cui confronti deve essere svoltal'attività accertativa, è esclusivamente il cedente, nei cui soliconfronti si è realizzato il presupposto impositivo, laddove,Numero registro generale 20299/2023Numero sezionale 5380/2026Numero di raccolta generale 23882/2026Data pubblicazione 22/07/2026correttamente, l'amministrazione finanziaria provvede, neiconfronti del cessionario, alla mera iscrizione a ruolo dell'importonon versato dal cedente, in forza della citata responsabilitàsolidale, senza che sia necessario che la cartella sia precedutaanche da un preventivo atto di accertamento nei suoi confronti(Cass. n. 10377/2022).L'art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997 prevede la responsabilitàsolidale del cessionario d'azienda per il pagamento dell'imposta edelle sanzioni dovute dal cedente, distinguendo l'ipotesi dellacessione lecita, in cui la responsabilità del cessionario è sussidiariae limitata (commi da 1 a 3), dalla cessione in frode al fisco, in cui laresponsabilità è paritaria e illimitata (comma 4); in nessuno deidue casi, tuttavia, l'avviso di accertamento diretto al cedente deveessere notificato anche al cessionario, in mancanza di espressaderoga al principio generale, desumibile dall'art. 42, comma 1, deld.P.R. n. 600 del 1973, secondo cui l'avviso di accertamento ènotificato al contribuente e non agli altri soggetti che, a vario titolo,possano essere tenuti al pagamento dell'imposta accertata (Cass.n. 26480/2020).Il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che facciarinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senzaindicarne i relativi estremi in modo esatto, non può condurre alladichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dalcontribuente, il quale abbia dimostrato, in tal modo, di avere pienaconoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averlipuntualmente contestati; pertanto, non può ravvisarsi un difetto dimotivazione nell'atto impositivo vincolato, che espressamenteindichi gli anteriori avvisi di accertamento già notificati all'intimatoed in relazione ai quali sia pendente contenzioso, mentre inveceerroneamente l'accertamento era stato indicato come definitivoNumero registro generale 20299/2023Numero sezionale 5380/2026Numero di raccolta generale 23882/2026Data pubblicazione 22/07/2026anziché provvisorio, non sussistendo un'effettiva limitazione deldiritto di difesa, che ricorre unicamente qualora il contribuente nonsia stato posto in grado di conoscere le ragioni dell'intimazione dipagamento ricevuta e alleghi il pregiudizio patito effettivamente(Cass. n. 9778/2017).Alla luce della giurisprudenza richiamata deve evidenziarsi chegli atti impugnati (due avvisi di intimazione di pagamento) eranoadeguatamente motivati, essendo sufficiente il richiamo alladisciplina della responsabilità solidale di cui all'art. 14 d.lgs. n. 472del 1997, per il debito erariale maturato dalla cedente (Cass. n.10377/2022 cit.).4. – La sentenza impugnata dev'essere perciò cassata inrelazione ai motivi accolti e, per l'effetto, va disposto il rinvio allaCorte di giustizia tributaria competente, in diversa composizione,anche per la liquidazione delle spese di legittimità. P.Q.Maccoglie il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, rigetta ilquarto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti erinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodell'Abruzzo, in diversa composizione, anche per la liquidazionedelle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 7 luglio 2026.La PresidenteTania Hmeljak
Sentenza Cassazione n. 23882/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris