CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31716/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo - avendo ritenuto prevalenti le concesse circostanze attenuanti generiche e avendo conseguentemente rideterminato la pena - ha riconosciuto l'imputata responsabile per il concorso nei reati, avvinti dal vincolo della continuazione, di furto in abitazione di cui agli artt. 110, 81, 624 bis cod. pen. (capo A, limitatamente alla seconda condotta furtiva avvenuta in data 24/05/2019) e di furto in abitazione aggravato di cui agli artt. 110, 112, n. 4, 624 bis e 625, n. 2 e 5, cod. pen. (capi B e C); Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico e manifestamente infondato perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. La Corte territoriale, infatti, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7) ribadendo come la responsabilità della ricorrente in ordine ai fatti contestatele emerga chiaramente da numerosi riscontri istruttori, tra cui dichiarazioni dei testimoni, immagini di dispositivi di videosorveglianza e tabulati telefonici, i quali non lasciano spazio a possibili ricostruzioni alternative e la cui veridicità e sussistenza non viene messa in dubbio neanche dalla difesa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammend