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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 marzo 2023

Cassazione n. 11044/2023

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.15643/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 222, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; - ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], domiciliatA in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lArappresenta e difende; controricorrente nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] intimato avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

ROMA n. 992/2019 depositata il 22/02/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa, l’Ufficio delle [OSCURATO:PERSONA] aveva emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] atto di contestazione e irrogazione sanzioni e contestuale provvedimento di confisca, notificato il 24.4.2017, a seguito della irregolare introduzione nel territorio dello Stato di n. 112 orologi di marchi prestigiosi per un valore imponibile complessivo di euro 235.000,00, accertata il 6.10.2009, in violazione dell’art. 282 d.P.R. n. 43/1973. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto ricorso che la CTP di Roma aveva accolto.

L’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] ha, quindi, proposto appello mentre il Kawabata ha proposto appello incidentale.

La CTR Lazio ha respinto l’appello incidentale e ha accolto l’appello dell’Ufficio, osservando che il vizio della notifica degli atti di irrogazione della sanzione e di confisca al codifensore non domiciliatario doveva ritenersi sanato e che non si era verificata decadenza dal potere impositivo trovando applicazione l’art. 84 penultimo comma d.P.R. n. 43/73.

Avverso questa pronunzia ha proposto ricorso per cassazione il Kawabata affidato a quattro motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione di legge per erronea applicazione degli artt. da 137 a 141 c.p.c. e dell’art. 60 d.P.R. n. 660/73 nonché violazione degli artt. 142 e 156 c.p.c., in quanto la notifica dell’atto di contestazione e irrogazione sanzioni era stato effettuato presso il codifensore non domiciliatario e non poteva invocarsi la sanatoria ex art. 156 c.p.c. che riguarda gli atti processuali e non quelli sostanziali.

2. Con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 6 d.lgs. n. 8/2016 e della legge n. 689/1981 perché, a seguito della depenalizzazione del reato di contrabbando sempliceintervenuta con il d.lgs. n. 8/2016, la normativa di riferimento deve essere individuata nella legge n. 689/1981, integrato con le disposizioni relative alle sanzioni amministrative per le violazioni tributarie, con la conseguenza che per le evasioni di imposta da euro 4.000,00 sino a euro 49.999,99 l’azione dello Stato per la riscossione del diritto doganale, come per l’applicazione delle sanzioni e il sequestro e la confisca delle cose, soggiace all’obbligo di notificazione degli atti entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla data di accertamento della violazione (art. 28 l. n. 689/1981) ovvero entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione (art. 20 d.lgs. n. 472/1997).

3. Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c., falsa applicazione degli artt. 84, 295 bis, 301 d.P.R. n. 43/1973 nonché violazione degli artt. 16 e 20 d.lgs. n. 472/1997, perché, secondo il ricorrente, intervenuta la depenalizzazione delle evasioni di imposta da euro 4.000,00 sino a euro 49.999,99 deve affermarsi l’inapplicabilità del d .P.R. n. 43/1973 e , in particolare, dell’art. 84 comma 3 del TULD.

4. Con il quarto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per omessa pronuncia, violazione del principio di ne bis in idem, dell’art. 4 protocollo 7 della CEDU, dell’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, in quanto la CTR aveva omesso di pronunciarsi sulla eccezione di ne bis in idem fondata sulla giurisprudenza della Corte Edu attesa l’intervenuta assoluzione del ricorrente nell’ambito del giudizio penale promosso in relazione al medesimo fatto.

5. Osserva questa Corte che il secondo e il terzo motivo investono questioni nuove e particolarmente rilevanti che rendono opportuna, ai sensi dell’art. 37 5 c.p.c. , la pronuncia in pubblica udienza p.q.m. dispone il ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.15643/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 222, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; - ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], domiciliatA in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lArappresenta e difende; controricorrente nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] intimato avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 992/2019 depositata il 22/02/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa, l’Ufficio delle [OSCURATO:PERSONA] aveva emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] atto di contestazione e irrogazione sanzioni e contestuale provvedimento di confisca, notificato il 24.4.2017, a seguito della irregolare introduzione nel territorio dello Stato di n. 112 orologi di marchi prestigiosi per un valore imponibile complessivo di euro 235.000,00, accertata il 6.10.2009, in violazione dell’art. 282 d.P.R. n. 43/1973. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto ricorso che la CTP di Roma aveva accolto. L’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] ha, quindi, proposto appello mentre il Kawabata ha proposto appello incidentale. La CTR Lazio ha respinto l’appello incidentale e ha accolto l’appello dell’Ufficio, osservando che il vizio della notifica degli atti di irrogazione della sanzione e di confisca al codifensore non domiciliatario doveva ritenersi sanato e che non si era verificata decadenza dal potere impositivo trovando applicazione l’art. 84 penultimo comma d.P.R. n. 43/73. Avverso questa pronunzia ha proposto ricorso per cassazione il Kawabata affidato a quattro motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione di legge per erronea applicazione degli artt. da 137 a 141 c.p.c. e dell’art. 60 d.P.R. n. 660/73 nonché violazione degli artt. 142 e 156 c.p.c., in quanto la notifica dell’atto di contestazione e irrogazione sanzioni era stato effettuato presso il codifensore non domiciliatario e non poteva invocarsi la sanatoria ex art. 156 c.p.c. che riguarda gli atti processuali e non quelli sostanziali. 2. Con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 6 d.lgs. n. 8/2016 e della legge n. 689/1981 perché, a seguito della depenalizzazione del reato di contrabbando sempliceintervenuta con il d.lgs. n. 8/2016, la normativa di riferimento deve essere individuata nella legge n. 689/1981, integrato con le disposizioni relative alle sanzioni amministrative per le violazioni tributarie, con la conseguenza che per le evasioni di imposta da euro 4.000,00 sino a euro 49.999,99 l’azione dello Stato per la riscossione del diritto doganale, come per l’applicazione delle sanzioni e il sequestro e la confisca delle cose, soggiace all’obbligo di notificazione degli atti entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla data di accertamento della violazione (art. 28 l. n. 689/1981) ovvero entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione (art. 20 d.lgs. n. 472/1997). 3. Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c., falsa applicazione degli artt. 84, 295 bis, 301 d.P.R. n. 43/1973 nonché violazione degli artt. 16 e 20 d.lgs. n. 472/1997, perché, secondo il ricorrente, intervenuta la depenalizzazione delle evasioni di imposta da euro 4.000,00 sino a euro 49.999,99 deve affermarsi l’inapplicabilità del d .P.R. n. 43/1973 e , in particolare, dell’art. 84 comma 3 del TULD. 4. Con il quarto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per omessa pronuncia, violazione del principio di ne bis in idem, dell’art. 4 protocollo 7 della CEDU, dell’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, in quanto la CTR aveva omesso di pronunciarsi sulla eccezione di ne bis in idem fondata sulla giurisprudenza della Corte Edu attesa l’intervenuta assoluzione del ricorrente nell’ambito del giudizio penale promosso in relazione al medesimo fatto. 5. Osserva questa Corte che il secondo e il terzo motivo investono questioni nuove e particolarmente rilevanti che rendono opportuna, ai sensi dell’art. 37 5 c.p.c. , la pronuncia in pubblica udienza p.q.m. dispone il ri
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