CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 gennaio 2022
Cassazione n. 08011/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
INANZA J Qc.i sul ricorso 13682/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Gracchi n. 123, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del curatore avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 37, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 7199/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/11/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/01/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Viene proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 24 novembre 2014, che ha respinto l'impugnazione della sentenza emessa dal Tribunale di Rieti il 16 settembre 2009, con la quale è stata accolta l'azione di responsabilità, ai sensi dell'art. 146 I. fall., esercitata dal [OSCURATO:SOCIETA]. contro l'amministratore unico [OSCURATO:PERSONA] e contro l'amministratore di fatto [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai fatti di mala gestio dai medesimi commessi, con la condanna in solido al risarcimento del danno nella misura di C 154.996,52, oltre accessori. Avverso questa sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], sulla base di sei motivi. Resiste con controricorso la procedura, mentre non svolge difese l'intimato Baldoni. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Il ricorrente propone avverso la sentenza impugnata sei motivi di ricorso, che possono essere come di seguito riassunti: /) violazione e falsa applicazione degli artt. 2393, 2394 e 2949 c.c., per avere la corte d'appello respinto l'eccezione di prescrizione, laddove era sin dall'inizio conoscibile ai creditori - banche diverse ed altri creditori rimasti e sconosciuti - la circostanza della revoca e richiesta di rientro del finanziamento, avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Rieti, con segnalazione alla centrale dei rischi, nonché sulla base dei bilanci depositati, quale quello dell'esercizio 1997 approvato nell'assemblea del 29 giugno 1998, recante la perdita di L. 82.173.257; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 2393, 2394 e 2941, n. 7, c.c., nonché dell'art. 115 c.p.c., per avere la corte d'appello rilevato d'ufficio la sospensione della prescrizione con riguardo al ricorrente, della cui attività di amministratore di fatto non vi era però nessuna prova; 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 2393, 2394 c.c., 112 c.p.c. e 146 I. fall., in quanto il ricorrente non è mai stato amministratore di fatto della società, qualificazione che esige lo svolgimento sistematico delle funzioni gestorie: al contrario, egli era solo il destinatario di una procura ad negotia, revocatagli dal Baldoni sin dal 5 agosto 1997; in ogni caso, il denaro dal ricorrente prelevato dai conti correnti della società è stato utilizzato per lo svolgimento dell'attività sociale; 4) omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in ordine alla quantificazione del danno, avendo la corte territoriale, al pari del tribunale, omesso di specificare la ragione dell'addebito al ricorrente circa i pagamenti e prelievi effettuati, finendo per addebitargli atti di male gesti° compiuti solo dal Baldoni, amministratore di diritto; 5) omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in ordine al nesso causale tra condotte e danno, non adeguatamente ricostruito, essendosi i giudici di merito limitati ad addizionare acriticamente le poste fuoriuscite dal patrimonio sociale, senza che la curatela avesse provato il quantum del danno; 6) (erroneamente indicato ancora come quinto) violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c., perché le spese dovevano gravare sulla procedura o almeno essere compensate per intero.2. - Per quanto ancora qui rileva, la corte territoriale ha ritenuto che: a) l'eccezione di prescrizione è infondata: il termine non può farsi decorrere, secondo l'assunto dell'unico appellante Vitale, dalla revoca del finanziamento da parte dell'istituto bancario, essendo l'atto noto alla società, ma non potendo affatto presumersi la conoscenza in capo ai terzi creditori, né avendo l'appellante assolto al relativo onere probatorio, dimostrando che i creditori siano stati a conoscenza della insufficienza del patrimonio sociale anteriormente al fallimento della società; in ogni caso, il Vitale è sempre stato l'amministratore di fatto della società, onde per il medesimo il decorso della prescrizione resta sospeso, ai sensi dell'art. 2941 n. 7 c.c., sino alla data della sentenza di fallimento in data 11 novembre 1998; b) vi è prova piena, come già ritenuto dal Tribunale, della qualità di amministratore di fatto del medesimo soggetto, che emerge dall'ampia documentazione in atti, da cui risulta la piena disponibilità della gestione sociale in capo allo stesso, con autonomia delle scelte: al riguardo, comunque, già il motivo è «equivoco», dal momento che l'appellante non nega la sua qualità, ma soltanto riferisce di avere «concordato con il Ba/doni» la gestione, situazione del tutto compatibile con la forma di amministrazione congiunta sussistente; e non è stata offerta nessuna prova che le numerose operazioni compiute dal Vitale fossero state preventivamente deliberate dal Baldoni o almeno con lui concordate; c) molte di tali operazioni consistono in assegni bancari tratti a favore di "se stesso" sui conti correnti societari, rimaste prive di giustificazione, e molte altre in emissione di assegni sul conto della società ed a favore della Vi.Sa. Lubrificanti di [OSCURATO:PERSONA] & C.s.n.c., ossia la società del figlio del ricorrente, senza che sussista nessuna prova di un interesse sociale in ordine a tali pagamenti; d) circa la liquidazione del danno, il motivo di appello è inammissibile, non censurando la ratio della decisione di primo grado, la quale non ha affatto quantificato il medesimo «nella differenza tra attivo e passivo fallimentare», ma ha invece sommato tutti gli importi che sono risultati fuoriusciti dal patrimonio sociale senza giustificazione, nonché il valore della merce pretesamente venduta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. senza riscossione del relativo prezzo, secondo calcoli condivisibili. 3. - Il primo ed il secondo motivo, vertenti sull'eccezione di prescrizione e che possono essere congiuntamente trattati, sono inammissibili, sia in quanto involgenti accertamenti in fatto, sia perché contrari a principi di diritto consolidati, ai sensi dell'artt. 360- bis, comma 1, n. 1, c.p.c. Anzitutto, impinge in un giudizio di fatto la percepibilità della insufficienza del patrimonio sociale solo al momento della dichiarazione di fallimento, come ritenuto dalla corte territoriale e, già prima, dal tribunale. Nel richiamare il principio consolidato, secondo cui, in via di presunzione semplice, la prescrizione dell'azione di cui all'art. 2394 c.c. decorre dalla dichiarazione di fallimento e l'onere della prova che l'insufficienza patrimoniale si sia manifestata in un momento anteriore grava sull'interessato (e multis, Cass. 22 ottobre 2020, n. 23171, non mass.; Cass. 29 dicembre 2017, n. 31204, non mass.; Cass. 4 dicembre 2015, n. 24715), la sentenza impugnata ha concluso che è mancata la prova di tale anteriore conoscenza o conoscibilità della situazione societaria.Se, dunque, da un lato, il principio di diritto è stato correttamente enunciato, dall'altro lato l'accertamento di fatto costituisce l'oggetto di un giudizio nel merito, inammissibile in sede di legittimità. Quanto al rilievo della sospensione della prescrizione con riguardo al ricorrente, ai sensi dell'art. 2941, n. 7, c.c., da una parte occorre osservare come sia, del pari, inammissibile la pretesa di confutare col ricorso l'apprezzamento degli elementi probatori, operato dalla corte d'appello circa la qualità di amministratore di fatto, rivestita dall'istante; dall'altra parte, va ribadito il principio consolidato, secondo cui la sospensione della prescrizione ex art. 2941 c.c. integra un'eccezione in senso lato e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice, anche in grado di appello, sulla base di prove ritualmente acquisite agli atti (e p/urimis, Cass. 30 settembre 2016, n. 19567; Cass. 24 novembre 2009, n. 24680), con conseguente inammissibilità del secondo motivo, ai sensi dell'artt. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c. 4. - Il terzo motivo è inammissibile, per plurime ragioni. La corte d'appello ha, anzitutto, rilevato l'aspecificità del motivo di appello, il quale non conteneva la contestazione della qualità di amministratore di fatto in capo al Vitale: tale ratio decidendi non è, a sua volta, confutata dal ricorrente in modo autosufficiente, con violazione dell'art. 366 c.p.c. ed inammissibilità del motivo. A questo punto, quindi, tale ratio diviene idonea a sorreggere autonomamente il capo di decisione de quo. In secondo luogo, il motivo pretende ancora di negare una circostanza concreta, ossia la qualità di amministratore di fatto della società, oggetto di un accertamento riservato al giudice del merito. In sostanza, pertanto, la prima ratio decidendi non viene adeguatamente impugnata nel motivo, onde essa resta in tutto idonea a sorreggere la decisione, senza che occorra neppure esaminare la seconda, peraltro costituente tipico accertamento in fatto, onde tale ragione concorre alla qui reputata inammissibilità del motivo. 5. - Il quarto e quinto motivo sono inammissibili, perché pretendono di sottoporre al giudice di legittimità questioni di puro fatto. 6. - Il sesto motivo è inammissibile, avendo il giudice d'appello fatto applicazione del principio della soccombenza, né essendo sindacabile - secondo principio costante ex art. 360-bis„ comma 1, n.1 c.p.c. - il mancato uso del potere di compensare le spese del grado (e plurimis, Cass. 26 aprile 2019, n. 11329). 7. - Le spese seguono la soccombenza. P.Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore del controricorrente, liquidate in C 5.800,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie al 15°/o sui compensi ed agli accessori, come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis de