CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 maggio 2025
Cassazione n. 25772/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Rilevato che Anna e [OSCURATO:PERSONA], con un unico ricorso e tramite il loro difensore, munito di procura speciale, hanno impugnato il provvedimento descritto in epigrafe con il quale il Tribunale di Napoli ha rigettato l'incidente di esecuzione dagli stessi proposto quali terzi interessati rispetto alla confisca di prevenzione, divenuta definitiva, applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e caduta su un bene immobile intestato ai ricorrenti in quota parte per averlo ricevuto in eredità dalla madre, [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il ricorso si lamenta violazione di legge con riferimento all'art 24 Cost. e all'art. 6 Cedu, perché, malgrado la detta intestazione formale, ad essi ricorrenti, terzi interessati dall'ablazione contestata, non sarebbe stata data la possibilità di partecipare al giudizio di prevenzione di primo grado, con conseguente inopponibilità della confisca nei loro confronti; Ritenuto, che solo il terzo che non ha preso parte al giudizio sulla confisca può attivare l'incidente di esecuzione finalizzato ad opporsi alla definitività dell'ablazione riguardante un bene di sua affermata proprietà; Ritenuto che dalla lettura del ricorso e del provvedimento gravato emerge che i ricorrenti furono citati nel giudizio di prevenzione, anche se solo in grado di appello, e che avverso la decisione assunta in quella sede, per forza di cose resa anche nei loro confronti, con la quale è stata conferma alla confisca ora in contestazione, i suddetti non hanno proposto rimedio alcuno, tanto da rendere la stessa definitiva anche con riguardo alle loro posizioni; Ritenuta, in coerenza, l'inammissibilità dell'incidente di esecuzione proposto dai ricorrenti e a caduta dell'impugnazione ora resa avverso la decisione assunta sul detto incidente; Ritenuto, infine, che alla decretata inammissibilità seguono le pronunce di cui all'ad 616 comma 1 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de le ammende. Così è deciso, 27/05/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]