CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 luglio 2022
Cassazione n. 25947/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2092/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] N. 178, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] SAS, in persona del [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Palermo, via Catania n. 146 presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che l a rappresenta e difende; -controricorrente - Ric. 2018n. 2092 sez. S2 -ud. 06/07/2022 avverso la sentenza n. 2190/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 24/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e del socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna al rilascio dell’immobile adibito a box, da questi abusivamente detenuto, sito al piano cantinato dell’edificio sito in via C arini , con accesso dallo scivolo di cui al civico n. 14 e la condanna all’indennità per l’ abusiva occupazione dell’immobile dalla data del fallimento al rilascio, da liquidarsi in lire 293.435 mensili. 2. Il convenuto, costituitosi in giudizio , ecce piva di aver acquistato il bene dalla società fallita con scrittura privata del 6 ottobre 1984 per il prezzo di lire 40 milioni e che la venditrice gli aveva trasferito il possesso del bene nel mese di ottobre del 1981. Egli, inoltre , quale possessore di bu ona fede , non era tenuto a restituire i frutti della cosa fino al momento della domanda. Chiedeva,inoltre, in via subordinata e riconvenzionale , la condanna dell’ attrice al pagamento di una congrua indennità per i miglioramenti apportati al bene in contestazione. 3. Il T ribunale di Palermo rigettava le domande proposte dalla curatela e compensava le spese di lite. 4. La curatela interponeva appello chiedendo la riforma della sentenza e insistendo nella inopponibilità alla procedura del negozio del 1984 per difetto di trascrizione e , subordinatamente , Ric. 2018n. 2092 sez. S2 -ud. 06/07/2022 dolendosi della sua qualificazione come contratto di compravendita,anziché come preliminare. 5. La controparte si costituiva in appello chiedendone il rigetto e insistendo, in caso di accoglimento , per il pagamento dell’indennità per le migliorie. 6. La Corte d’Appello di Palermo dichiarava inammiss ibile il primo motivo di gravame sul rilievo che l’opponibilità alla procedura concorsuale della scrittura del 1984 non era mai stata invocata in primo grado e non p oteva operare nella fattispecie. Dichiarava inammissibile per difetto di specificità il motivo subordinato. 7. La curatela del fallimento proponeva ricorso per cassazione. 8. Questa C orte , con pronuncia del 16 ottobre 2 0 14 , accoglieva il ricorso e cassava la sentenza impugnata, rinviando alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione. 9. Lacuratela riassumeva la causa, insistendo nelle domande già proposte. 10. [OSCURATO:PERSONA] resisteva all ’impugnazione , chiedendone il rigetto. 11. La Corte d’Appello di Palermo , nel giudizio di rinvio , evidenziava che la motivazione della pronuncia di cassazione si fondava sull’erronea affermazione della novità dell’eccezione di inopponibilità alla curatela ex articolo 45 legge fallimentare della scrittura privata non trascritta del 5 ottobre 1984, in fo rza della quale la società in bonis aveva trasferito all’appellato il box di via Carini nonché il difetto della qualità del terzo in capo al curatore. Ric. 2018n. 2092 sez. S2 -ud. 06/07/2022 Sulla scorta di tale principio la Corte d’Appello riteneva fondato il primo motivo di ricorso della curatela. In particolare, si evidenziava che l’atto di acquisto del box era stato stipulato certamente prima della sentenza dichiarativa di fallimento, intervenuta il 14 gennaio 1987 , ma lo stesso non era stato trascritto anteriormente e nemmeno successivamente a tale data. In tal caso, non era opponibil e al fallimento del venditore il suo atto di vendita immobiliare ex articolo 2704 c.c. , richiedendosi che l’atto f osse trascritto in data anteriore all’apertura della procedura. Peraltro, la curatela non poteva considerarsi quale soggetto successore del fallito ma doveva considerarsi terzo rispetto ad esso. Il curatore, infatti , era solamente investito dell’attività di gestione del patrimonio del fallito nell’interesse della massa dei creditori. Pertanto, si imponeva la condanna del convenuto al rilascio dell’immobile, essendo l’occupazione priva di un valido titolo. Questi doveva essere anche condannato al risarcimento del danno per l’illegittima occupazione. L’ammontare dell’importo dovuto doveva determinarsi sulla base di parametri oggettivi e, dunque , l’indennità mensile doveva fissarsi in euro 50 per l’intera durata dell’occupazione a partire dalla sentenza dichiarativa del fallimento. Non poteva esaminarsi, invece , la domanda di accertamento delle migliorie apportate sull’immobile in considerazione della sua natura di debito concorsuale della massa chedoveva farsi valere in via esclusiva nella sede fallimentare. 12. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di sei motivi di ricorso. Ric. 2018n. 2092 sez. S2 -ud. 06/07/2022 13. La curatela del fallimento della societàISI sas di [OSCURATO:PERSONA] e del socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso 14. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell’udienza hannoinsistito nelle rispettive richieste. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza per violazione dell’ art . 112 c.p.c. e per difetto di motivazione. La censura ha ad oggetto la qualificazione della domanda proposta dalla curatela che, se qualificata come azione personale di restituzione,sarebbe destituita di fondamento perché la società fallita non ha mai consegnato il box oggetto della domanda ma solo un’area sulla quale il ricorrente haedificato il box medesimo . Se, invece , la domanda d ovesse qualificarsi come di rivendica , la stessasarebbe infondata , non essendo mai stata formulat a alcuna domanda concernente l’accessione alla nuda area delle opere di costruzione del box e non essendo stata provata dalla curatela la proprietà dell’areain capo alla società fallita. La Corte d’Appello non avrebbe chiarito la qualificazione dell’azione promossa dalla curatela e, dunque , in assenza di una specificazione circa l’accoglimento di un’azione personale di restituzione ovvero di un’azione reale di rivendica la sentenza dovrebbe ritenersi nulla per violazione del principio di corrispondenza del chiesto e pronunciato. 2. I l second o motivo di ricorso è così rubricato : violazione e falsa applicazione degli articoli 948, 2697 , 934 , 936 c.c. , 112 e 115 c.p.c. Ric. 2018n. 2092 sez. S2 -ud. 06/07/2022 In ogni caso la domanda proposta dalla curatela avrebbe dovuto essere rigettata tanto se qualificata come mera azione personale di restituzione che come azione di rivendica. Nel primo caso per la mancanza dei relativi presupposti, in quanto il bene consegnato era un’area nuda e non box oggetto invece della domanda di rilascio. In altri termini, mancherebbe l’ identità tra il bene originariamente consegnato e quello oggetto della condanna alla restituzione. Mancherebbe anche la prova del rapporto personale obbligatorio poivenuto meno in base al quale sarebbe avvenuta la consegna. Nel secondo caso, qualificata la domanda come di rivendica , l’azione non avrebbe potuto essere accolta perché non era stata fornita la prova della proprietà dell’area su cui insisteva il box, nè era stata mai chiesta l’accessione all’ar e a delle opere di edificazione del box. 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazion e e falsa applicazione degli articoli 948, 269 7 , 934, 936 c.c., 112 e 115 c.p.c. Secondo il ricorrente la Corte d’Appello avrebbe accolto una domanda di rivendica, pur avendo agito la curatela con un’azione di rilascio. Nella citazione, infatti, la curatela ha chiesto solo il rilascio del box come detenzione senza titolo . L’azione effettivamente accolta invece sarebbe di rivendica della proprietà dell’area nella quale è ricompresa la costruzione del la quale la curatela avrebbe dovuto dimostrare la proprietà. La stessa Corte d’Appello avrebbe esplicitamente ammesso che il bene originariamente consegnato era una nuda area con effettuazione di opere di trasformazione da parte del ricorrente e, dunqu e , non Ric. 2018n. 2092 sez. S2 -ud. 06/07/2022 vi sarebbestata la consegna del box e l’azione personale di mera restituzione avrebbe dovuto essere rigettata per l’assenza del fatto costitutivo di tale azione. La C orte di merito , nonostante le risultanze istruttorie evidenziate, pronunciando ultra petitum, avrebbericonosciuto alla curatela la proprietà del box senza che tale domanda fosseformulata e tantomeno provata. 3.1 I primi tre motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. Il ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte d’Appello ha evidenziato che il giudizio di rinvio a seguito di cassazione è un giudizio chiuso nel quale il giudice deve limitarsi ad applicare il dictum del giudice di legittimità in base al materiale di cognizione già completo e le parti sono obbligate a riproporre la controversia negli stessi termini e nello stesso stato d’istruzione anteriore alla sentenza cassata. Sulla base di questa premessa, il giudice del rinvio ha esaminato la domanda della curatela di rilascio dell’immobile perché detenuto sine titulodal Chiovari, sul rilievo preliminare ed assorbente dell’inopponibilità della scrittura privata del 6 ottobre 1984. La suddetta domanda, infatti, è stata accolta perché l’atto di acquisto del Chiovari, non essendo stato trascritto prima del la sentenza dichiarativa del fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA], non è opponibile alla curatela del fallimento, terza rispetto al contratto, sicché il Chiovari è stato ritenuto detentore senza titolo con obbligo di restituzione e di rilas cio del bene. Ric. 2018n. 2092 sez. S2 -ud. 06/07/2022 Risulta evidente, pertanto, che la Corte d’Appello ha qualificato la domanda della curatela del fallimento come domanda di restituzione, di conseguenza le censure relative alla presunta qualificazione come domanda di rivendica sono del tutto infondate. 3.2 Le censure relative alla mancanza dei presupposti per l’accoglimento della domanda di rilascio sono altrettanto infondate. La questione circa l’inopponibilità alla curatela ex art.45 legge fallimentare dell’atto di acquisto non trascritto da parte del Chiovari è stata risolta dall’ordinanza n.21894 del 2014 di questa Corte. La questione circa la diversità del bene oggetto della domanda di rilascio rispetto a quello detenuto dal Chiovari è inammissibile perché non risulta sollevata nel giudizio di merito antecedente il giudizio di rinvio e il ricorrente non indica se lo abbia fatto e in quale atto. In proposito deve richiamarsi il seguente principio di diritto: in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettatequestioni di cui non vi sia cenno nellasentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi diricorso devono investirequestioni già comprese nel "thema decidendum" del giudizio diappello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione diquestioni o temi di contestazionenuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili Ric. 2018n. 2092 sez. S2 -ud. 06/07/2022 di ufficio» (ex plurimis Sez. 2, Sent. n. 20694 del 2018, Sez. 6 - 1,Ord n. 15430 del 2018 ). La Corte d’Appello nella motivazione sopra riportata ha evidenziato che le questioni sollevate dal Chiovari nel giudizio di rinvio non potevano essere esaminate per la natura di tale giudizio e il ricorrente non coglie tale ratio decidendi. Peraltro, la curatela ha chiesto la restituzione del box detenuto dal Chiovari sine titulo e quest’ultimo, consapevole dell’obbligo restitutorio ha proposto domanda riconvenzionale per le migliorie, sicché risulta evidente anche l’infondatezza nel merito dell’assunto del ricorrente. Infatti, non può sottacersi i l fatto che il convenuto che abbia effettuato delle migliorie non fa venir meno il diritto della curatela del fallimento ad ottenere la restituzione del bene, sicché le censure relative alla diversità del bene rispetto a quello di cui si chiede la restituzione, così come quella di violazione dell’art. 112 c.p.c. per aver accolto una domanda di accessione non formulata dalla curatela del fallimento,sono anche infondate. 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’articolo 1146, 1148, 1149, 1150, 1243 e 2043 c.c. oltre all’articolo 56 della legge fallimentare. La Corte d’Appello avrebbe violato le norme indicate in rubrica nel condannare ilricorrente al risarcimento dei danni e nel ritenere che la legittimità del possesso fosse venuta meno a seguito della sentenza dichiarativa del fallimento senza indagare sulla buona fede del Chiovari nel possesso dell’immobile. Nella specie dovrebbe applicarsi l’articolo 1148 c.c. secondo il quale il possessore di buona fede non è tenuto alla restituzione dei frutti Ric. 2018n. 2092 sez. S2 -ud. 06/07/2022 fino al giorno della domanda giudiziale che nella specie era il 1991. 4.1 Il quarto motivo di ricorso è inammissibile. L’art. 45 legge fallimentare prevede che l e formalità necessarie per rendereopponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori. [OSCURATO:PERSONA], al fine di provare la sua situazione di possessore di buona fede, non chiarisce nel ricorso quale fosse la natura del suo titolo non trascritto. Nella sentenza impugnata, infatti, si legge che il contratto non è stato prodotto in giudizio e che non è emerso se l’atto del quale il Chiovari ha omesso la trascrizione fosse un preliminare di vendita o una vendita vera e propria . Pertanto, il Chiovari, nei confronti dei cre ditori , è mero detentore senza titolo, sin dal giorno della sentenza dichiarativa del fallimento. La sentenza della Corte d’Appello, dunque, merita conferma perché il detentore è tenuto a restituire non solo il bene indebitamente goduto, ma anche le utilità "ab initio" ricavate dallo stesso, non rilevando, al riguardo, la disposizione di cui all'art.1148 cod. civ., la quale limita temporalmente l'obbligo restitutorio dei frutti per il possessore in buona fede con decorrenza dal giorno della domanda giudiziale (Sez. 6- 2, Ordinanza n. 23035 del 10/10/2013, Rv. 628004 -01). L’art. 1148 c.c., infatti, stabilisce il principio secondo cui il possessore di buonafede, tenuto alla restituzione di un bene, risponde dei frutti percepiti o percipiendi nei confronti del rivendicante soltanto a partire dalla data della domanda giudiziale. Trattasi di una limitazione dell'obbligo di rimborso di Ric. 2018n. 2092 sez. S2 -ud. 06/07/2022 cui possono avvalersi i soli possessori, ove il possesso (e non anche la detenzione) sia stato connotato dal suddetto elemento psicologico, che non autorizza ad escludere l'obbligo di restituzione di tali frutti, percepiti anche in epoca antecedente alla domanda, in tutti gli altri casi in cui tale percezione sia stata indebita, in quanto non assistita - come nel caso di specie - da un valido titolo. 5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’articolo 1147, 1148, 1 1 49, 1 150, 1243, 2043 c.c. e articolo 56 legge fallimentare. La Corte d’Appello non avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la domanda di condanna della curatela al rimborso delle migliorie apportate dal ricorrente in quanto, in tema di compensazione, nel caso i n cui alla domanda della curatela del fallimento per l’escussione di un credito sia contrapposta domanda riconvenzionale riguardante un controcredito, il giudice del merito è tenuto a dichiarare la compensazione dei reciproci debiti sino alla loro concorrenza. La Corte d'Appello sarebbe stata quindi competente per l’accertamento, la liquidazione e la compensazione delle somme relative alla domanda riconvenzionale che , quindi , non avrebbe dovutoessere dichiarata inammissibile. 5.1 Il quinto motivo di ricorso è infondato. Nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito contrattuale del fallito, ove il convenuto proponga domanda riconvenzionale diretta all'accertamento di un proprio credito nei confronti del fallimento, derivante dal medesimo rapporto, una siffatta domanda, per la quale opera il rito speciale Ric. 2018n. 2092 sez. S2 -ud. 06/07/2022 ed esclusivo dell'accertamento del passivo ai sensi degli artt. 93 e ss. l.f., deve essere dichiarata inammissibile (o improcedibile se formulata prima della dichiarazione di fallimento e riassunta nei confronti del curatore) nel giudizio di cognizione ordinaria, e va eventualmente proposta con domanda di ammissione al passivo su iniziativa del presunto creditore, mentre la domanda proposta dalla curatela resta davanti al giudice per essa competente, che pronuncerà al riguardo nelle forme della cognizione ordinaria (Cass., sez. un., 12 novembre 2004, n. 21499). Deve richiamarsi in proposito il principio del tutto consolidato secondo il quale: nel giudizio promosso dalla curatela per il recupero di un credito contrattuale del fallito, il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, non operando al riguardo il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. legge fall., atteso che tale eccezione - diversamente dalla corrispondente domanda riconvenzionale, il cui petitum riguarda, invece, una pronuncia idonea al giudicato a sé favorevole, di accertamento o di condanna all'importo in tesi spettante alla medesima parte, una volta operata la compensazione - è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ed ad ottenerne il rigetto, totale o parziale (ex plurimis Sez. 1, Sent . n. 14418 del 2013 ; Sez. 6 - 1 , Ord . n.30298 del 2017 ; Sez. 3 , Ord. n. 12255 del 2022 ) . Nella specie è lo stesso Chiovari a qualificare la domanda di compensazione per le migliorie come domanda riconvenzionale e non come eccezione sicché deve confermarsi la statuizione della Corte d’Appello circa l’inammissibilità della stessa. Ric. 2018n. 2092 sez. S2 -ud. 06/07/2022 6. Il sesto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt. 1147, 1148, 1 1 49, 1 1 50, 1243, 2043, 2056, 2058, 1223, 1226e 1227 c.c. La censura attiene alla quantificazione del danno che avrebbe dovuto essere liquidato con riferimento al valore locativo della sola nuda area pari a meno di 1/3 del valore del box, posto che tale area avesse un valore locativo. 6. Il sesto motivo di ricorso è inammissibile. Il motivo non è articolato in una vera censura ma si risolve in una mera affermazione di principio. In ogni caso la Corte d’Appello ha proceduto ad una liquidazione equitativa del danno tenendo conto della complessiva vicenda ed anche della posizione peculiare del Chiovari, riducendo del 50 per cento il valore locativo del box calcolato dal CTU. Per le ragioni già espresse con riferimento ai primi tre motivi non ha alcun pregio la tesi del ricorrente circa il fatto che il valore locatizio dovevaessere riferito alla nuda area e non al Box. 7. Il ricorso è rigettato. 8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 9. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Ric. 2018n. 2092 sez. S2 -ud. 06/07/2022 La Corte rigetta il ricorso e c ondanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 5300, più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenz