Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 aprile 2023

Cassazione n. 21445/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 20753/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] srl domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] Eole ,elettivamente domiciliato in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti.

E [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del curatore dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 2111/2020 della CORTE D'APPELLO di Napoli, depositata il 12/6/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

2. La Corte d’Appello di Napoli ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl avverso la sentenza di dichiarazione di fallimento emessa dal Tribunale di Napoli in data 27/12/2019 osservando, per quel che qui interessa: a) che il ricorso ed il decreto di convocazione era stato regolarmente notificato alla debitrice con le forme di cui all’art 15 comma 3 l.fall.; b) che risultava, altresì, legittimo il decreto del Presidente del Tribunale di abbreviazione dei termini a comparire, stante la sussistenza dei motivi di urgenza costituiti dall’imminente scadenza del termine annuale, previsto dall’art 10 l.fall. per declaratoria di fallimento di una società cancellata dal registro delle imprese; c) che non poteva sindacarsi la scelta del creditore circa la tempistica della proposizione dell’istanza di fallimento; d) che la società fallita, non comparsa né costituitasi nel giudizio prefallimentare, nel proporre reclamo ben avrebbe potuto e dovuto svolgere tutte le proprie difese anche di merito, stante natura devolutiva del giudizio ex art 18 l.fall.; e) che la ricorrente non aveva spiegato le ragioni per le quali l’abbreviazione dei termini avrebbe negativamente inciso sul proprio diritto di difesa.

3. La società ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha svolto difese mediante controricorso mentre il Fallimento è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1 Vanno preliminarmente disattese le due eccezioni di improcedibilità sollevate dalla controricorrente: per quanto concerne la prima, il ricorso è stato tempestivamente depositato in Cancelleria nei venti giorni successivi alla notifica a controparte tenuto conto degli effetti della sospensione dei termini feriali.

Con riferimento alla seconda eccezione, la ricorrente, oltre all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che secondo quanto sostenuto dalla ricorrente non è iscritto all’albo degli avvocati cassazionisti, risulta difesa, come emerge dalla procura ad litem, anche dagli a vvocati Antonio e [OSCURATO:PERSONA].

2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia «nullità della sentenza ai sensi e per gli effetti dell’art 360 comma 1 nn 2 e 5 cpc per violazione dell’art. 15, comma 3 legge fallimentare»; si sostiene che la notifica dell’atto di convocazione all’udienza prefallimentare sia stata eseguita non presso l’ultima sede dell’impresa risultante dal certificato camerale, e cioè Portici (Na),[OSCURATO:PERSONA] nr. 19 , Scala E, coincidente con la residenza del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], ma presso un diverso e non precisato immobile.

Avrebbe, inoltre, errato, la Corte, nel considerare valido il successivo passaggio della notifica mediante il deposito presso la [OSCURATO:PERSONA], in mancanza della condizione di irreperibilità del destinatario presso la sede dell’impresa. 2.1 Il motivo è infondato. 2.2 Va fatta applicazione della consolidata massima secondo cui: « la L. Fall., art. 15,comma 3 (nel riprodotto testo novellato dalla L. n. 221 del 2012), stabilisce che il ricorso per la dichiarazione di fallimento ed il relativo decreto di convocazione devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore (risultante dal R.I. o dall'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti).

Solo quando, per qualsiasi ragione, la notificazione via PEC non risulti possibile o non abbia esito positivo, la notifica andrà eseguita dall'[OSCURATO:PERSONA] che, a tal fine, dovrà accedere di persona presso la sede legale del debitore risultante dal registro delle imprese oppure, qualora neppure questa modalità sia attuabile a causa dell'irreperibilità del destinatario, depositerà l'atto nella casa comunale della sede iscritta nel registro.

La norma ha, dunque, introdotto in materia una disciplina speciale, del tutto distinta da quella che, nel codice di rito, regola le notificazioni degli atti del processo: va escluso, pertanto, che residuino ipotesi in cui il ricorso di fallimento e il decreto di convocazione debbano essere notificati, ai sensi dell'art. 138 c.p.c.e segg. o art. 145 c.p.c. (a seconda che l'impresa esercitata dal debitore sia individuale o collettiva), nei diretti confronti del titolare della ditta o del legale rappresentante della società (Cass. n. 4030/2022, 6378 / 2018 , 5080 / 2018 , 602/2017, 17946/2016).» 2.3 E, nel caso in esame, è stato scrupolosamente verificato dal giudice di secondo grado il corretto iter notificatorio previsto dall’art. 15 3 comma l.fall. 2.4 Preso atto dell’impossibilità di procedere alla notifica del ricorso e del decreto a mezzo PEC, la Corte ha accertato, attraverso l’esame della relata, che la notifica dell’atto non è stata effettuata ad un indirizzo diverso da quello risultante dal registro delle imprese ma proprio alla sede della società indicata dalla certificazione camerale nella [OSCURATO:PERSONA] nr. 19, Scala E, Portici, luogo di residenza di [OSCURATO:PERSONA]. 2.5 Recatosi presso il predetto indirizzo, sempre secondo quanto documentato dalla relata di notifica, l’[OSCURATO:PERSONA] vi ha rinvenuto la madre del legale rappresentante, la quale ha dichiarato che la società non aveva più sede in loco a seguito della cessazione dell’attività; tale circostanza era confermata dalla mancanza in loco di insegne e/o tabelle. 2.6 Orbene, la relata di notifica costituisce un atto pubblico, in quanto proviene da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni sicchè le attestazioni inerenti alle attività che l'ufficiale giudiziario certifica di avere eseguito (l’essersi recato presso la sede dell’impresa indicata nel registro delle imprese) e le dichiarazioni ricevute dall’organo notificatore, come correttamente rimarcato dalla Corte, sono assistite da fede fino a querela di falso, attenendo a circostanze estrinseche frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale (cfr. tra le tante Cass. 9793/2015 e 21871/2021) 2.7 Nell’impossibilità di poter procedere alla notifica di persona del ricorso e del decreto di convocazione presso la sede risultante dal Registro delle imprese, l’organo notificatore ha correttamente completato il procedimento notificatorio con il deposito dell’atto nella casa comunale. 3 Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 15 commi 4 e 5 l.fall. in relazione all’art 360 1 comma nr 3 e 4 cpc; si afferma che, poiché il rischio della durata del giudizio volto alla dichiarazione del fallimento oltre il termine annuale dalla cancellazione della causa dal ruolo incombe sul creditore, quest’ultimo avrebbe dovuto e potuto promuovere il giudizio anziché nel dicembre 2019, in prossimità della scadenza del termine annuale dalla cancellazione della società debitrice dal registro delle imprese, attivando la procedura d’urgenza di cui all’art 15 4 comma l.fall.,limitati va del diritto di difesa del debitore, sin dal febbraio dello stesso anno, allorquando, venuto a conoscenza della cancellazione della società dal registro delle imprese, [OSCURATO:PERSONA], il creditore opposto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dalla società in bonis , comunicò tale evento così determinando l’interruzione del processo.

Né poteva giustificarsi, sempre a dire della ricorrente, tale ritardo nel deposito dell’istanza di fallimento con la necessità da parte del creditore di attendere il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo per mancata riassunzione del processo, in quanto l’accertamento del credito poteva essere effettuato incidenter tantum, nel corso del giudizio fallimentare.

Si rileva, infine, che il decreto di fissazione dell’udienza prefallimentare era del tutto immotivato quanto alle indicazioni delle ragioni di urgenza e sfornito del termine finale di notifica. 3.1 Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con il decisum. 3.2 Le doglianze del ricorrente contenute nel mezzo di impugnazione, già fatte oggetto di specifico motivo di appello, sono state, infatti, adeguatamente esaminate e condivisibilmente ritenute infondate dalla Corte, la quale afferma che: « non può essere oggetto di alcun sindacato giurisdizionale la scelta in ordine ai tempi adottati da parte dell’originario ricorrente in relazione alla proposizione dell’istanza di fallimento, potendo lo stesso liberamente scegliere le modalità, purchè normativamente corrette di esercizio del proprio diritto». 3.3 I giudici di merito hanno, inoltre, escluso qualsivoglia vizio di omessa motivazione dell’urgenza, dal momento che il ricorrente aveva specificato nel ricorso che la società debitrice era stata cancellata dal registro delle imprese in data 28/12/2018 e, pertanto, essendo stato il ricorso proposto il 19/12/2019, le ragioni di urgenza per l’abbreviazione dei termini trovavano fondamento nell’imminenza della maturazione del termine ex art 10 l.fall. 3.4 Non sussiste, a giudizio della Corte napoletana, neanche il lamentato vizio della mancata indicazione di un termine per la notifica del ricorso e del decreto che sarebbe dovuto avvenire, come espressamente indicato nel decreto, «immediatamente». 4 Con il terzo motivo viene opposta la violazione degli artt. 7, 10 e 18 l.fall. in relazione all’art 360 1 comma 3 e nr. 5 per avere la Corte erroneamente affermato che l’effetto devolutivo dell’art 18 l.fall. non consentisse al reclamante di far valere esclusivamente ragioni di rito in tale sede. 4.1 Anche tale motivo è inammissibile. 4.2 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la riconosciuta natura « devolutiva» del reclamo - come regolato dalla l.fall., art. 18, nel testo sostituito dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, art. 2, comma 7, consente, al fallito, benchè non costituito innanzi al tribunale, di indicare, comunque, per la prima volta, in sede di reclamo avverso la sentenza di primo grado (che gli viene notificata nelle forme ordinarie), i fatti a sua difesa ed i mezzi di prova di cui intenda avvalersi al fine di sindacare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi che hanno condotto alla dichiarazione di fallimento (cfr. Cass. 17946/2016, 6835/2014, 6306/2012, 22546/2010 ). 4.3 Va, inoltre, data continuità ad un altro principio, ripetutamente enunciato da questa Corte, secondo il quale è inammissibile l'impugnazione, laddove la stessa sia fondata esclusivamente su vizi di rito, senza la contestuale e rituale deduzione delle eventuali questioni di merito, ed i vizi denunciati non rientrino tra quelli che comportino una rimessione al primo giudice, tassativamente indicati dagli artt. 353 e 354 c.p.c. , oltre che per difetto di interesse, anche per non rispondenza al modello legale di impugnazione (Cass.2302/2016 e 17046/2016). 4.4 In caso di nullità dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, che si sia svolto in contumacia della parte convenuta, determinata dalla inosservanza del termine dilatorio di comparizione, il giudice di appello non può limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza e del giudizio di primo grado, ma, non ricorrendo nè la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, nè alcuna delle altre ipotesi tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., deve decidere nel merito, previa rinnovazione degli accertamenti compiuti nella pregressa fase processuale, ammettendo il convenuto, contumace in primo grado, a svolgere tutte quelle attività che, in conseguenza della nullità, gli sono state precluse( cfr. Cass. nr. 22914/2010). 4.5 La Corte distrettuale, dopo aver verificato la ritualità della notifica del ricorso e dell’avviso di convocazione della debitore, si è in sostanza uniformata ai principi suesposti affermando che la ricorrente non poteva circoscrivere il reclamo alla sola denuncia della mera violazione del termine dilatorio dei quindici giorni di cui all’art 15 l.fall, nullità che non può dare luogo alla rimessione della causa al primo giudice, ma avrebbe dovuto contestare nel merito la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi che avevano condotto il Tribunale alla dichiarazione di fallimento. 5 In conclusione,il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della parte costituita che liquid a in € 5.000 oltre ad € 200 per esborsi, [OSCURATO:PERSONA] e rimborso forfettario al 15%.

Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 20753/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] srl domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] Eole ,elettivamente domiciliato in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti. E [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del curatore dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 2111/2020 della CORTE D'APPELLO di Napoli, depositata il 12/6/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 2. La Corte d’Appello di Napoli ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl avverso la sentenza di dichiarazione di fallimento emessa dal Tribunale di Napoli in data 27/12/2019 osservando, per quel che qui interessa: a) che il ricorso ed il decreto di convocazione era stato regolarmente notificato alla debitrice con le forme di cui all’art 15 comma 3 l.fall.; b) che risultava, altresì, legittimo il decreto del Presidente del Tribunale di abbreviazione dei termini a comparire, stante la sussistenza dei motivi di urgenza costituiti dall’imminente scadenza del termine annuale, previsto dall’art 10 l.fall. per declaratoria di fallimento di una società cancellata dal registro delle imprese; c) che non poteva sindacarsi la scelta del creditore circa la tempistica della proposizione dell’istanza di fallimento; d) che la società fallita, non comparsa né costituitasi nel giudizio prefallimentare, nel proporre reclamo ben avrebbe potuto e dovuto svolgere tutte le proprie difese anche di merito, stante natura devolutiva del giudizio ex art 18 l.fall.; e) che la ricorrente non aveva spiegato le ragioni per le quali l’abbreviazione dei termini avrebbe negativamente inciso sul proprio diritto di difesa. 3. La società ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha svolto difese mediante controricorso mentre il Fallimento è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1 Vanno preliminarmente disattese le due eccezioni di improcedibilità sollevate dalla controricorrente: per quanto concerne la prima, il ricorso è stato tempestivamente depositato in Cancelleria nei venti giorni successivi alla notifica a controparte tenuto conto degli effetti della sospensione dei termini feriali. Con riferimento alla seconda eccezione, la ricorrente, oltre all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che secondo quanto sostenuto dalla ricorrente non è iscritto all’albo degli avvocati cassazionisti, risulta difesa, come emerge dalla procura ad litem, anche dagli a vvocati Antonio e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia «nullità della sentenza ai sensi e per gli effetti dell’art 360 comma 1 nn 2 e 5 cpc per violazione dell’art. 15, comma 3 legge fallimentare»; si sostiene che la notifica dell’atto di convocazione all’udienza prefallimentare sia stata eseguita non presso l’ultima sede dell’impresa risultante dal certificato camerale, e cioè Portici (Na),[OSCURATO:PERSONA] nr. 19 , Scala E, coincidente con la residenza del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], ma presso un diverso e non precisato immobile. Avrebbe, inoltre, errato, la Corte, nel considerare valido il successivo passaggio della notifica mediante il deposito presso la [OSCURATO:PERSONA], in mancanza della condizione di irreperibilità del destinatario presso la sede dell’impresa. 2.1 Il motivo è infondato. 2.2 Va fatta applicazione della consolidata massima secondo cui: « la L. Fall., art. 15,comma 3 (nel riprodotto testo novellato dalla L. n. 221 del 2012), stabilisce che il ricorso per la dichiarazione di fallimento ed il relativo decreto di convocazione devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore (risultante dal R.I. o dall'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti). Solo quando, per qualsiasi ragione, la notificazione via PEC non risulti possibile o non abbia esito positivo, la notifica andrà eseguita dall'[OSCURATO:PERSONA] che, a tal fine, dovrà accedere di persona presso la sede legale del debitore risultante dal registro delle imprese oppure, qualora neppure questa modalità sia attuabile a causa dell'irreperibilità del destinatario, depositerà l'atto nella casa comunale della sede iscritta nel registro. La norma ha, dunque, introdotto in materia una disciplina speciale, del tutto distinta da quella che, nel codice di rito, regola le notificazioni degli atti del processo: va escluso, pertanto, che residuino ipotesi in cui il ricorso di fallimento e il decreto di convocazione debbano essere notificati, ai sensi dell'art. 138 c.p.c.e segg. o art. 145 c.p.c. (a seconda che l'impresa esercitata dal debitore sia individuale o collettiva), nei diretti confronti del titolare della ditta o del legale rappresentante della società (Cass. n. 4030/2022, 6378 / 2018 , 5080 / 2018 , 602/2017, 17946/2016).» 2.3 E, nel caso in esame, è stato scrupolosamente verificato dal giudice di secondo grado il corretto iter notificatorio previsto dall’art. 15 3 comma l.fall. 2.4 Preso atto dell’impossibilità di procedere alla notifica del ricorso e del decreto a mezzo PEC, la Corte ha accertato, attraverso l’esame della relata, che la notifica dell’atto non è stata effettuata ad un indirizzo diverso da quello risultante dal registro delle imprese ma proprio alla sede della società indicata dalla certificazione camerale nella [OSCURATO:PERSONA] nr. 19, Scala E, Portici, luogo di residenza di [OSCURATO:PERSONA]. 2.5 Recatosi presso il predetto indirizzo, sempre secondo quanto documentato dalla relata di notifica, l’[OSCURATO:PERSONA] vi ha rinvenuto la madre del legale rappresentante, la quale ha dichiarato che la società non aveva più sede in loco a seguito della cessazione dell’attività; tale circostanza era confermata dalla mancanza in loco di insegne e/o tabelle. 2.6 Orbene, la relata di notifica costituisce un atto pubblico, in quanto proviene da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni sicchè le attestazioni inerenti alle attività che l'ufficiale giudiziario certifica di avere eseguito (l’essersi recato presso la sede dell’impresa indicata nel registro delle imprese) e le dichiarazioni ricevute dall’organo notificatore, come correttamente rimarcato dalla Corte, sono assistite da fede fino a querela di falso, attenendo a circostanze estrinseche frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale (cfr. tra le tante Cass. 9793/2015 e 21871/2021) 2.7 Nell’impossibilità di poter procedere alla notifica di persona del ricorso e del decreto di convocazione presso la sede risultante dal Registro delle imprese, l’organo notificatore ha correttamente completato il procedimento notificatorio con il deposito dell’atto nella casa comunale. 3 Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 15 commi 4 e 5 l.fall. in relazione all’art 360 1 comma nr 3 e 4 cpc; si afferma che, poiché il rischio della durata del giudizio volto alla dichiarazione del fallimento oltre il termine annuale dalla cancellazione della causa dal ruolo incombe sul creditore, quest’ultimo avrebbe dovuto e potuto promuovere il giudizio anziché nel dicembre 2019, in prossimità della scadenza del termine annuale dalla cancellazione della società debitrice dal registro delle imprese, attivando la procedura d’urgenza di cui all’art 15 4 comma l.fall.,limitati va del diritto di difesa del debitore, sin dal febbraio dello stesso anno, allorquando, venuto a conoscenza della cancellazione della società dal registro delle imprese, [OSCURATO:PERSONA], il creditore opposto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dalla società in bonis , comunicò tale evento così determinando l’interruzione del processo. Né poteva giustificarsi, sempre a dire della ricorrente, tale ritardo nel deposito dell’istanza di fallimento con la necessità da parte del creditore di attendere il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo per mancata riassunzione del processo, in quanto l’accertamento del credito poteva essere effettuato incidenter tantum, nel corso del giudizio fallimentare. Si rileva, infine, che il decreto di fissazione dell’udienza prefallimentare era del tutto immotivato quanto alle indicazioni delle ragioni di urgenza e sfornito del termine finale di notifica. 3.1 Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con il decisum. 3.2 Le doglianze del ricorrente contenute nel mezzo di impugnazione, già fatte oggetto di specifico motivo di appello, sono state, infatti, adeguatamente esaminate e condivisibilmente ritenute infondate dalla Corte, la quale afferma che: « non può essere oggetto di alcun sindacato giurisdizionale la scelta in ordine ai tempi adottati da parte dell’originario ricorrente in relazione alla proposizione dell’istanza di fallimento, potendo lo stesso liberamente scegliere le modalità, purchè normativamente corrette di esercizio del proprio diritto». 3.3 I giudici di merito hanno, inoltre, escluso qualsivoglia vizio di omessa motivazione dell’urgenza, dal momento che il ricorrente aveva specificato nel ricorso che la società debitrice era stata cancellata dal registro delle imprese in data 28/12/2018 e, pertanto, essendo stato il ricorso proposto il 19/12/2019, le ragioni di urgenza per l’abbreviazione dei termini trovavano fondamento nell’imminenza della maturazione del termine ex art 10 l.fall. 3.4 Non sussiste, a giudizio della Corte napoletana, neanche il lamentato vizio della mancata indicazione di un termine per la notifica del ricorso e del decreto che sarebbe dovuto avvenire, come espressamente indicato nel decreto, «immediatamente». 4 Con il terzo motivo viene opposta la violazione degli artt. 7, 10 e 18 l.fall. in relazione all’art 360 1 comma 3 e nr. 5 per avere la Corte erroneamente affermato che l’effetto devolutivo dell’art 18 l.fall. non consentisse al reclamante di far valere esclusivamente ragioni di rito in tale sede. 4.1 Anche tale motivo è inammissibile. 4.2 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la riconosciuta natura « devolutiva» del reclamo - come regolato dalla l.fall., art. 18, nel testo sostituito dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, art. 2, comma 7, consente, al fallito, benchè non costituito innanzi al tribunale, di indicare, comunque, per la prima volta, in sede di reclamo avverso la sentenza di primo grado (che gli viene notificata nelle forme ordinarie), i fatti a sua difesa ed i mezzi di prova di cui intenda avvalersi al fine di sindacare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi che hanno condotto alla dichiarazione di fallimento (cfr. Cass. 17946/2016, 6835/2014, 6306/2012, 22546/2010 ). 4.3 Va, inoltre, data continuità ad un altro principio, ripetutamente enunciato da questa Corte, secondo il quale è inammissibile l'impugnazione, laddove la stessa sia fondata esclusivamente su vizi di rito, senza la contestuale e rituale deduzione delle eventuali questioni di merito, ed i vizi denunciati non rientrino tra quelli che comportino una rimessione al primo giudice, tassativamente indicati dagli artt. 353 e 354 c.p.c. , oltre che per difetto di interesse, anche per non rispondenza al modello legale di impugnazione (Cass.2302/2016 e 17046/2016). 4.4 In caso di nullità dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, che si sia svolto in contumacia della parte convenuta, determinata dalla inosservanza del termine dilatorio di comparizione, il giudice di appello non può limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza e del giudizio di primo grado, ma, non ricorrendo nè la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, nè alcuna delle altre ipotesi tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., deve decidere nel merito, previa rinnovazione degli accertamenti compiuti nella pregressa fase processuale, ammettendo il convenuto, contumace in primo grado, a svolgere tutte quelle attività che, in conseguenza della nullità, gli sono state precluse( cfr. Cass. nr. 22914/2010). 4.5 La Corte distrettuale, dopo aver verificato la ritualità della notifica del ricorso e dell’avviso di convocazione della debitore, si è in sostanza uniformata ai principi suesposti affermando che la ricorrente non poteva circoscrivere il reclamo alla sola denuncia della mera violazione del termine dilatorio dei quindici giorni di cui all’art 15 l.fall, nullità che non può dare luogo alla rimessione della causa al primo giudice, ma avrebbe dovuto contestare nel merito la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi che avevano condotto il Tribunale alla dichiarazione di fallimento. 5 In conclusione,il ricorso va rigettato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della parte costituita che liquid a in € 5.000 oltre ad € 200 per esborsi, [OSCURATO:PERSONA] e rimborso forfettario al 15%. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versam
Decreto Cassazione n. 21445/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris