CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 ottobre 2000
Cassazione n. 06539/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/07/2025 del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei rispettivi difensori di fiducia e con distinti atti d’impugnativa, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Milano, in data 29 luglio 2025, ha applicato loro, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata con il Pubblico Ministero in relazione ai delitti di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro il patrimonio nonché ai reati fine di furto tentato e consumato loro rispettivamente ascritti. 2. Il ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato affidato ad un solo motivo, con il quale sono state articolate censure in punto di prova della responsabilità del ricorrente e di adeguatezza del trattamento sanzionatorio applicatogli. 3. Il ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato, con motivo unico, il difetto di motivazione in ordine all’esclusione delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen. 3. Anche il ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato, sempre con un solo motivo, il vizio di motivazione in ordine all’esclusione delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen. 4. I ricorsi sono inammissibili. 4.1. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Milano, in data 1 dicembre 2025, ha fatto pervenire dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione resa dal ricorrente all’[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] della Spezia in data 24 novembre 2025. Tanto comporta che il ricorso per cassazione nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] debba essere dichiarato inammissibile, con procedura ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente debba essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. 4.2. Quanto ai ricorsi nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deve osservarsi che, in forza dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ne viene che le doglianza articolate nell’interesse diTirtja [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non possono essere esaminate, perché deducono vizi che non sono sussumibili in nessuna delle categorie che tipizzano le ipotesi di patologia della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. Per le suesposte ragioni, versandosi in ipotesi previste dall’art. art. 610, comma 5-bis,cod. proc. pen., l’inammissibilità dei ricorsi va dichiarata nelle forme ‘de plano’. A tale pronuncia consegue la condanna dei ricorrenti indicati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. 5. Per tutto quanto sopra esposto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e, [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro cinquecento, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro cinquecento, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così