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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03750/2025

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ato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 3113 /201 8 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., [OSCURATO:SOCIETA]., inpersona del legale rappresentante p.t. , anche quale incorporante laSATA [OSCURATO:SOCIETA]. , rappresentat e e difes e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]:Deducibilitàcosti –forfettizzazionein con- trattoquadro – inerenza – determinatezzaconcreta ([OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamente domi- ciliate presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in via Dei Gracchi118; –controricorrente – avversola sentenza n. 5 74 / 1 / 20 1 7 della [OSCURATO:PERSONA]- gionaledel Molise depositata il 1 0 . 10 .20 1 7 , non notificata .

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 dicembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: [OSCURATO:PERSONA] del Molise rigettava l’appello propostodall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Com- missioneTributaria Provinciale di Isernia n. 2 25 / 1 /201 3 con la quale eranostati riuniti e accolt i i ricors i introduttivi proposti dalle società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso altrettanti avvis i di accertamento notificatialle contribuent i per II.DD. e IVA relativamente all’ ann o di imposta2007.

In particolare, in sentenza si legge che le [OSCURATO:SOCIETA]., in qualitàdi incorporante della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e la Società control- lante [OSCURATO:SOCIETA]. (capogruppo) impugnavano innanzi alla Commis- sioneTributaria Provinciale di Isernia l'avviso unico di accertamento n.TR408T200574/2012 e da sola la società [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava l'avvisodi accertamento n.

TR406T200579/2012, entrambi emessi dall’Agenziadelle Entrate per IRES ed IVA.

Leriprese fiscali conseguivano ad un p.v.c. redatto dalla Guardia di Finanza,ed erano determinate dall’aver la SATA indebitamente de- dottocosti, e di converso la F.C. indebitamente imputato ricavi non conseguiti, per consulenze mirate effettuate dalla società control- lante/capogruppo F.C. come da contratto sottoscritto in data 5/07/2007.I costi erano stati contrattualmente forfettizzati nella mi- sura de ll’ 1,75% mensile dell'imponibile delle vendite e non sareb- berostati deducibili secondo l’Agenzia, non essendone stata riscon- tratala congruità, inerenza e certezza.

L e fatture relative ai servizi resi dalla controllante F.C. contenevano solo una generica descri- zionedell'operazione con conseguente carenza dei requisiti della cer- tezza ed effettività per poter dedurre i costi e conseguentemente operarela detrazione dell'IVA.

Il giudice d’ appello rigetta va l’impugnazione dell’Agenzia e confer- mavanel merito l a sentenza resa dal giudice di prime cure poiché: a)riteneva che le contribuenti avessero dimostrato lo svolgimento delle prestazioni di consulenza ; b) accerta va l’indisponibilità della [OSCURATO:SOCIETA]. di risorse umane qualificate necessarie per l'esecu- zionedell'attività oggetto di tali prestazioni ; c) accertava che non vi era alcuna in congruità n ella spesa sostenuta .

La sentenza infine menzionavaanche precedenti di merito risoltisi in senso favorevole allecontribuenti in relazione ad antecedenti annualità.

Avversotale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia , affidatoa tre motiv i cui replicano le contribuenti con controricorso cheillustrano con memoria ai sensi dell’ art.3 8 0 bis.1 cod. proc. civ. .

Consideratoche: 1.Preliminarmente va scrutinata e disattesa l’eccezione di giudicato esternosollevata nella memoria illustrativa, in quanto le sentenze ivi richiamatesono pacificamente relative a d anni di imposta e a d avvisi diaccertamento diversi da quelli oggetto del processo e, al di là del fattoche il contratto del 5/07/2007 appare essere un elemento co- mune,non vengono neppure allegati con precisione gli elementi fat- tualie giuridici che determinerebbero i presupposti per un eventuale effettodi giudicato con riferimento alla pres ente controversia. 1.1.Sempre in via preliminare va dato atto delle eccezioni di inam- missibilitàsollevate nel controricorso.

Al proposito il Collegio osserva cheil ricorso è innanzitutto autosufficiente, in quanto contiene una adeguatasintesi del fatto, delle prospettazioni delle parti, degli snodi processualiprincipali.1.2.Il ricorso è inoltre procedibile a differenza di quanto eccepito da ultimonella memoria illustrativa in quanto ai fini dell’art.369, commi 2e 3, cod. proc. civ., con riferimento ai documenti e atti processuali acorredo.

1.3. Infine, l’eccezione di preclusione per doppia conforme ex art.348ter cod. proc. civ. va scrutinata unitamente alle singole cen- sure. 2.Sempre in via preliminare, il Collegio osserva che non è possibile dare corso alla richiesta avanzata dall’Agenzia di riunione dei due ricorsiafferenti alle annualità comprese tra il 2003 e il 2006 iscritti air.g.

Cassazione nn. 1200/2015 e 9155/2015, in quanto già decisi conle ordinanze della Corte n. 23698/2018 e n. 29392/2021. 3.Con il primo motivo di ricorso, in relazione a ll’art. 360, comma 1, n.3), cod. proc. civ., viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art.109 del TUIR in combinato disposto con l’art. 2697 cod. civ. , peraver errato l a CTR del Molise con la sentenza impugnata a rite- nerededucibili i costi riferiti a spese di consulenza regolati da scrit- tureprivate sulla base della sola esibizione dei contratti e delle fat- tureriportanti in modo generico i servizi resi. 4.Il motivo è fondato , nei termini che seguono .

4.1. Va premesso che in tema di imposte sui redditi delle società (cfr.Cass.

Sez. 5, Sentenza n. 24880 del 18/08/2022), la deducibi- litàdi costi ed oneri richied e l’inerenza all'attività di impresa, da in- tendersi come necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attivitàimprenditoriale.

Sono così esclusi quelli che si collocano inuna sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazionein termini di utilità - anche solo potenziale ed indiretta - secondovalutazione qualitativa e non quantitativa.

La relativa prova, incaso di contestazioni dell'amministrazione finanziaria, è a carico del contribuente, dovendo egli provare e documentare l'imponibile maturato e, quindi, l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale attodi impresa perché in correlazione con l'attività di impresa e non airicavi in sé. 4.2.[OSCURATO:PERSONA] osserva che l a sentenza impugnata non ha libera to la contribuentedall'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti perla deduzione delle componenti negative di reddito in contesta- zioneai fini dell’art.109 TUIR .

Al contrario , la decisione ha ritenuto che tali presupposti fossero stati adeguatamente dimostrati, avuto riguardo al fatto che erano «relativi ad un servizio reso in favore dellaSata [OSCURATO:SOCIETA]. in virtù di contratti di consulenza direzionale e commercialeregolarmente stip ulati e sottoscritti», che quest'ultima «nondisponeva di qualificato personale a livello dirigenziale idoneo asvolgere tutte le funzioni delegate svolte dalla casa madre [OSCURATO:SOCIETA]» eche «non può ravvisarsi alcuna incongruità attinente la percentuale dell’1,75% quale corrispettivo del servizio di consulenza prestato» (cfr.pp.5 e 6, sentenza impugnata) .

Inoltre,in sentenza si afferma che « nella fattispecie l'Ufficio non ha mai contestato alla società appellata la insussistenza delle presta- zionide quibus , anzi, ne riconosceva la liceità e validità, contestando semplicementela congruità del costo delle stesse rimanendo di fatto nondimostrato il costo effettivo delle prestazioni ricevute sostenuto dallasocietà contribuente » (v. p.6 , ibidem ) .

5. Ciò premesso , ai fini della corretta sussunzione della fattispecie concretanelle previsioni di legge oggetto del motivo, tenuto conto che i costi sono stati forfetizzati nel contratto del 5/07/2007 nella misura de ll’ 1,75% mensile dell'imponibile delle vendite effettive, nellasentenza manca u na valutazione della determinatezza dei costi inrelazione a lle effettive vendite cui il servizio forfettizzato accede.

5.1. La determinatezza, nella presente fattispecie, è cosa diversa dalla dimostrazione della regolarità del contratto quadro e anche dell’esistenzadelle prestazioni, e va intesa quale dimostrazione della effettivae concreta erogazione del servizio di consulenza che l’Agen- zia contesta per genericità delle fatture.

Nonostante la genericità dellafattura, una prova della corrispondenza del servizio con le pre- stazionisottostanti è possibile aliunde e può essere data in giudizio dal contribuente ( ragionando da Cass. Sez. 5, sentenza n. 22940 del26/09/2018).

L 'Amministrazione finanziaria deve infatti , al di là dellafattura, tenere conto anche di eventuali altri documenti, mes- saggio informazioni complementari fornite dal soggetto passivo. 5.2.Un accertamento da parte del giudice del merito con riferimento al profilo è essenziale nella presente fattispecie secondo il Collegio .

Nonpuò bastare a i fini della deduzione del costo nella fattispecie, in cuiil servizio è reso tra società dello stesso gruppo, una mera indi- cazioneformale della misura fissa percentuale dei costi contenuta in uncontratto quadro valido per una pluralità di annualità, né la mera presenzadi contratti di consulenza sottoscritti o l’assenza di perso- nale qualificato pres so la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , poiché non è contestata l’esistenzadelle prestazioni de quibus .

Laprova che dev’essere fornita in concreto è quella della determi- natezza dei costi in relazione a lle specifiche operazioni effettiva- mente realizzate cui il servizio accede per il periodo di imposta di riferimento.Il giudice del rinvio terrà conto di ciò compiendo un ac- certamento fattuale sulla base degli elementi istruttori raccolti nel processo. 5.Con il secondo motivo , in relazione a ll’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909cod. c iv ., per aver la Commissione regionale ritenuto illegittimi gliatti impositivi in virtù dell'efficacia rappresentata da diversi pre- cedentigiurisprudenziali di merito con i quali l'operato dell’Ufficio è giàstato dichiarato illegittimo per gli anni di imposta 1999 e dal 2003 al2006. 6.Il motivo è inammissibile in quanto il riferimento contenuto nella sentenzadi appello ad altr e decisioni di merito afferenti altri atti im- positiviemessi dall’Agenzia per periodi di imposta antecedenti e im- pugnati dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. è un ’ argomentazione che il giudice espone ad abundantiam dopo aver espresso le rationes decidendi oggettodel primo motivo, senza attribuire alla circostanza dei pre- cedentiil valore di una ulteriore, autonoma, ragione decisoria. 7.La terza censura, articolata in relazione a ll’art. 360, comma 1, n. 5),cod. proc. civ. e che prospetta l’omesso esame di un punto deci- sivodella controversia circa l’effettivit à delle prestazioni relative ai servizi di consulenza resi, oltre che la loro inerenza e congruità è assorbitadall’accoglimento del primo motivo, dal momento che sulla questioneè necessario un nuovo vaglio da parte del giudice del rin- vio.

8. In accoglimento del primo motivo, inammissibile il secondo, as- sorbito il terzo, l a sentenza impugnata è perciò cassata e, per l’ef- fetto, la controversia va rinviata alla Corte di Giustizia di secondo grado del Molise , in diversa composizione, per ulteriore esame in relazioneal profilo e per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M.

LaCorte accoglie il primo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 3113 /201 8 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., [OSCURATO:SOCIETA]., inpersona del legale rappresentante p.t. , anche quale incorporante laSATA [OSCURATO:SOCIETA]. , rappresentat e e difes e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]:Deducibilitàcosti –forfettizzazionein con- trattoquadro – inerenza – determinatezzaconcreta ([OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamente domi- ciliate presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in via Dei Gracchi118; –controricorrente – avversola sentenza n. 5 74 / 1 / 20 1 7 della [OSCURATO:PERSONA]- gionaledel Molise depositata il 1 0 . 10 .20 1 7 , non notificata . Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 dicembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: [OSCURATO:PERSONA] del Molise rigettava l’appello propostodall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Com- missioneTributaria Provinciale di Isernia n. 2 25 / 1 /201 3 con la quale eranostati riuniti e accolt i i ricors i introduttivi proposti dalle società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso altrettanti avvis i di accertamento notificatialle contribuent i per II.DD. e IVA relativamente all’ ann o di imposta2007. In particolare, in sentenza si legge che le [OSCURATO:SOCIETA]., in qualitàdi incorporante della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e la Società control- lante [OSCURATO:SOCIETA]. (capogruppo) impugnavano innanzi alla Commis- sioneTributaria Provinciale di Isernia l'avviso unico di accertamento n.TR408T200574/2012 e da sola la società [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava l'avvisodi accertamento n. TR406T200579/2012, entrambi emessi dall’Agenziadelle Entrate per IRES ed IVA. Leriprese fiscali conseguivano ad un p.v.c. redatto dalla Guardia di Finanza,ed erano determinate dall’aver la SATA indebitamente de- dottocosti, e di converso la F.C. indebitamente imputato ricavi non conseguiti, per consulenze mirate effettuate dalla società control- lante/capogruppo F.C. come da contratto sottoscritto in data 5/07/2007.I costi erano stati contrattualmente forfettizzati nella mi- sura de ll’ 1,75% mensile dell'imponibile delle vendite e non sareb- berostati deducibili secondo l’Agenzia, non essendone stata riscon- tratala congruità, inerenza e certezza. L e fatture relative ai servizi resi dalla controllante F.C. contenevano solo una generica descri- zionedell'operazione con conseguente carenza dei requisiti della cer- tezza ed effettività per poter dedurre i costi e conseguentemente operarela detrazione dell'IVA. Il giudice d’ appello rigetta va l’impugnazione dell’Agenzia e confer- mavanel merito l a sentenza resa dal giudice di prime cure poiché: a)riteneva che le contribuenti avessero dimostrato lo svolgimento delle prestazioni di consulenza ; b) accerta va l’indisponibilità della [OSCURATO:SOCIETA]. di risorse umane qualificate necessarie per l'esecu- zionedell'attività oggetto di tali prestazioni ; c) accertava che non vi era alcuna in congruità n ella spesa sostenuta . La sentenza infine menzionavaanche precedenti di merito risoltisi in senso favorevole allecontribuenti in relazione ad antecedenti annualità. Avversotale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia , affidatoa tre motiv i cui replicano le contribuenti con controricorso cheillustrano con memoria ai sensi dell’ art.3 8 0 bis.1 cod. proc. civ. . Consideratoche: 1.Preliminarmente va scrutinata e disattesa l’eccezione di giudicato esternosollevata nella memoria illustrativa, in quanto le sentenze ivi richiamatesono pacificamente relative a d anni di imposta e a d avvisi diaccertamento diversi da quelli oggetto del processo e, al di là del fattoche il contratto del 5/07/2007 appare essere un elemento co- mune,non vengono neppure allegati con precisione gli elementi fat- tualie giuridici che determinerebbero i presupposti per un eventuale effettodi giudicato con riferimento alla pres ente controversia. 1.1.Sempre in via preliminare va dato atto delle eccezioni di inam- missibilitàsollevate nel controricorso. Al proposito il Collegio osserva cheil ricorso è innanzitutto autosufficiente, in quanto contiene una adeguatasintesi del fatto, delle prospettazioni delle parti, degli snodi processualiprincipali.1.2.Il ricorso è inoltre procedibile a differenza di quanto eccepito da ultimonella memoria illustrativa in quanto ai fini dell’art.369, commi 2e 3, cod. proc. civ., con riferimento ai documenti e atti processuali acorredo. 1.3. Infine, l’eccezione di preclusione per doppia conforme ex art.348ter cod. proc. civ. va scrutinata unitamente alle singole cen- sure. 2.Sempre in via preliminare, il Collegio osserva che non è possibile dare corso alla richiesta avanzata dall’Agenzia di riunione dei due ricorsiafferenti alle annualità comprese tra il 2003 e il 2006 iscritti air.g. Cassazione nn. 1200/2015 e 9155/2015, in quanto già decisi conle ordinanze della Corte n. 23698/2018 e n. 29392/2021. 3.Con il primo motivo di ricorso, in relazione a ll’art. 360, comma 1, n.3), cod. proc. civ., viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art.109 del TUIR in combinato disposto con l’art. 2697 cod. civ. , peraver errato l a CTR del Molise con la sentenza impugnata a rite- nerededucibili i costi riferiti a spese di consulenza regolati da scrit- tureprivate sulla base della sola esibizione dei contratti e delle fat- tureriportanti in modo generico i servizi resi. 4.Il motivo è fondato , nei termini che seguono . 4.1. Va premesso che in tema di imposte sui redditi delle società (cfr.Cass. Sez. 5, Sentenza n. 24880 del 18/08/2022), la deducibi- litàdi costi ed oneri richied e l’inerenza all'attività di impresa, da in- tendersi come necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attivitàimprenditoriale. Sono così esclusi quelli che si collocano inuna sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazionein termini di utilità - anche solo potenziale ed indiretta - secondovalutazione qualitativa e non quantitativa. La relativa prova, incaso di contestazioni dell'amministrazione finanziaria, è a carico del contribuente, dovendo egli provare e documentare l'imponibile maturato e, quindi, l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale attodi impresa perché in correlazione con l'attività di impresa e non airicavi in sé. 4.2.[OSCURATO:PERSONA] osserva che l a sentenza impugnata non ha libera to la contribuentedall'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti perla deduzione delle componenti negative di reddito in contesta- zioneai fini dell’art.109 TUIR . Al contrario , la decisione ha ritenuto che tali presupposti fossero stati adeguatamente dimostrati, avuto riguardo al fatto che erano «relativi ad un servizio reso in favore dellaSata [OSCURATO:SOCIETA]. in virtù di contratti di consulenza direzionale e commercialeregolarmente stip ulati e sottoscritti», che quest'ultima «nondisponeva di qualificato personale a livello dirigenziale idoneo asvolgere tutte le funzioni delegate svolte dalla casa madre [OSCURATO:SOCIETA]» eche «non può ravvisarsi alcuna incongruità attinente la percentuale dell’1,75% quale corrispettivo del servizio di consulenza prestato» (cfr.pp.5 e 6, sentenza impugnata) . Inoltre,in sentenza si afferma che « nella fattispecie l'Ufficio non ha mai contestato alla società appellata la insussistenza delle presta- zionide quibus , anzi, ne riconosceva la liceità e validità, contestando semplicementela congruità del costo delle stesse rimanendo di fatto nondimostrato il costo effettivo delle prestazioni ricevute sostenuto dallasocietà contribuente » (v. p.6 , ibidem ) . 5. Ciò premesso , ai fini della corretta sussunzione della fattispecie concretanelle previsioni di legge oggetto del motivo, tenuto conto che i costi sono stati forfetizzati nel contratto del 5/07/2007 nella misura de ll’ 1,75% mensile dell'imponibile delle vendite effettive, nellasentenza manca u na valutazione della determinatezza dei costi inrelazione a lle effettive vendite cui il servizio forfettizzato accede. 5.1. La determinatezza, nella presente fattispecie, è cosa diversa dalla dimostrazione della regolarità del contratto quadro e anche dell’esistenzadelle prestazioni, e va intesa quale dimostrazione della effettivae concreta erogazione del servizio di consulenza che l’Agen- zia contesta per genericità delle fatture. Nonostante la genericità dellafattura, una prova della corrispondenza del servizio con le pre- stazionisottostanti è possibile aliunde e può essere data in giudizio dal contribuente ( ragionando da Cass. Sez. 5, sentenza n. 22940 del26/09/2018). L 'Amministrazione finanziaria deve infatti , al di là dellafattura, tenere conto anche di eventuali altri documenti, mes- saggio informazioni complementari fornite dal soggetto passivo. 5.2.Un accertamento da parte del giudice del merito con riferimento al profilo è essenziale nella presente fattispecie secondo il Collegio . Nonpuò bastare a i fini della deduzione del costo nella fattispecie, in cuiil servizio è reso tra società dello stesso gruppo, una mera indi- cazioneformale della misura fissa percentuale dei costi contenuta in uncontratto quadro valido per una pluralità di annualità, né la mera presenzadi contratti di consulenza sottoscritti o l’assenza di perso- nale qualificato pres so la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , poiché non è contestata l’esistenzadelle prestazioni de quibus . Laprova che dev’essere fornita in concreto è quella della determi- natezza dei costi in relazione a lle specifiche operazioni effettiva- mente realizzate cui il servizio accede per il periodo di imposta di riferimento.Il giudice del rinvio terrà conto di ciò compiendo un ac- certamento fattuale sulla base degli elementi istruttori raccolti nel processo. 5.Con il secondo motivo , in relazione a ll’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909cod. c iv ., per aver la Commissione regionale ritenuto illegittimi gliatti impositivi in virtù dell'efficacia rappresentata da diversi pre- cedentigiurisprudenziali di merito con i quali l'operato dell’Ufficio è giàstato dichiarato illegittimo per gli anni di imposta 1999 e dal 2003 al2006. 6.Il motivo è inammissibile in quanto il riferimento contenuto nella sentenzadi appello ad altr e decisioni di merito afferenti altri atti im- positiviemessi dall’Agenzia per periodi di imposta antecedenti e im- pugnati dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. è un ’ argomentazione che il giudice espone ad abundantiam dopo aver espresso le rationes decidendi oggettodel primo motivo, senza attribuire alla circostanza dei pre- cedentiil valore di una ulteriore, autonoma, ragione decisoria. 7.La terza censura, articolata in relazione a ll’art. 360, comma 1, n. 5),cod. proc. civ. e che prospetta l’omesso esame di un punto deci- sivodella controversia circa l’effettivit à delle prestazioni relative ai servizi di consulenza resi, oltre che la loro inerenza e congruità è assorbitadall’accoglimento del primo motivo, dal momento che sulla questioneè necessario un nuovo vaglio da parte del giudice del rin- vio. 8. In accoglimento del primo motivo, inammissibile il secondo, as- sorbito il terzo, l a sentenza impugnata è perciò cassata e, per l’ef- fetto, la controversia va rinviata alla Corte di Giustizia di secondo grado del Molise , in diversa composizione, per ulteriore esame in relazioneal profilo e per la liquidazione delle spese di lite. P.Q.M. LaCorte accoglie il primo
Sentenza Cassazione n. 03750/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris