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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 19296/2024

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n° 16819del ruolo generale dell'anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] n azionale di previdenza e a ssistenza f orense ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Roma, alla via E. [OSCURATO:PERSONA] n. 8, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa nel presente giudizio dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] del Federico (cf [OSCURATO:CODICE_FISCALE] [OSCURATO:TELEFONO] pec: [OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamente domiciliata pressolo studio suo e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (cf [OSCURATO:PERSONA] 65R69 H501B; [OSCURATO:TELEFONO]; pec: [OSCURATO:EMAIL]), in Roma, alla via F. Denza n. 20, in virtùdi procura in calce al ricorso.

Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] -agenzia delle entrate-riscossione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) - succeduta ex lege a [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., a sua volta succeduta a [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. - in persona del Presidente pro - tempore rappresentata e difesa ex legeI • dall'[OSCURATO:PERSONA]- le dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] [OSCURATO:TELEFONO], e.mail certifi- cata: [OSCURATO:EMAIL]) presso i cui uffici è do- miciliato inRoma, alla via dei Portoghesi n. 12.

Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Romn° 6237 deposita- ta il 17 ottobre 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 luglio 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: 1.-La ricorrente impugna con tre motivi la sentenza con cui la Cor- te di appello di Roma ha accolto l’appello di Equitalia avverso la de- cisione di primo grado e ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, ottenuto in sede monitoria dalla [OSCURATO:PERSONA] aveva agito per ottenere il pagamento di importi relativi ai ruoli suppletivi 1998 e 1999 dovuti dagli iscritti.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] –Agenzia delle Entrate Riscossioni, succeduta a Equitalia. 2.-Il 4 gennaio 2024 il Consigliere delegato ha formulato una pro- posta di definizione accelerata del ricorso – sul rilievo che esso propone, in tutti i suoi motivi, questioni interpretative già risolte in- ter partesdalla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte – cui, nondimeno, la ricorrente ha fatto seguire la richiesta di deci- sione, ai sensi dell’art. 380-bis cpc.

Considerato che: 3.- Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cpc , la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in re- lazione all’art.1, commi 527, 528 e 529 della legge 228/2012 e agli artt.1 e 2 del dlgs 509/1994.

La ricorrente lamenta l’applicazione effettuata dalla Corte territoria- le della normativa speciale pubblicistica di cui al dlgs n° 112 del 1999 e alla successiva legge n° 228 del 2012, tanto in relazione all’annullamento automatico dei crediti iscritti a ruolo sino al 31di- cembre 1999 per importi inferiori ad euro 2.000, quanto in relazio- ne all’automatico discarico dei ruoli sino alla stessa data, per im- porto superiore agli euro 2000 e non interessati da attività di ri- scossione, in luogo delle comuni regole in tema di responsabilità contrattuale, e ciò in contrasto con la natura privata e l’autonomia contabile della [OSCURATO:PERSONA].

Con il secondo motivodi ricorso, proposto ex art.360, n.3, cpc, la ricorrente denuncia l’illegittimità costituzionale dell’art.1, commi 527 e seguenti, della legge 228/2012 in relazione agli artt.3, 38, 41 e 42 Cost., nonché violazione dell’art.1 del Protocollo addiziona- le della CEDU, dell’art.117 Cost. e dell’art.6 CEDU.

La ricorrente denuncia l’irragionevolezza dell’ablazione discrimina- toria senza indennizzo di un diritto proprio della Cassa, per giunta in spregio delle ragioni di salvaguardia del sistema previdenziale.

Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360, n. 3, cpc , la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in rela- zione agli artt.19, comma 1, lett. b), e 59, comma 4 ter, del d.lgs. 112/1999, nonché 35, 39, 74 e seguenti, e 82, d.p.r. 43/1988. 4.- Rileva il Collegio che la prima sezione all'udienza pubblica del 13 giugno 2024 (RG 7137/2021) ha discusso una causa che pone questioni analoghe a quelle che si dibattono nel presente giudizio.

Appare, pertanto,opportuno attendere l'esito del citato giudizio sub RG 7137/2021. p.q.m. dispone rinvio a NR in attesa della decisione della prima sezione nel predetto giudizio di cassazion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n° 16819del ruolo generale dell'anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] n azionale di previdenza e a ssistenza f orense ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Roma, alla via E. [OSCURATO:PERSONA] n. 8, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa nel presente giudizio dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] del Federico (cf [OSCURATO:CODICE_FISCALE] [OSCURATO:TELEFONO] pec: [OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamente domiciliata pressolo studio suo e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (cf [OSCURATO:PERSONA] 65R69 H501B; [OSCURATO:TELEFONO]; pec: [OSCURATO:EMAIL]), in Roma, alla via F. Denza n. 20, in virtùdi procura in calce al ricorso. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] -agenzia delle entrate-riscossione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) - succeduta ex lege a [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., a sua volta succeduta a [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. - in persona del Presidente pro - tempore rappresentata e difesa ex legeI • dall'[OSCURATO:PERSONA]- le dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] [OSCURATO:TELEFONO], e.mail certifi- cata: [OSCURATO:EMAIL]) presso i cui uffici è do- miciliato inRoma, alla via dei Portoghesi n. 12. Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Romn° 6237 deposita- ta il 17 ottobre 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 luglio 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.-La ricorrente impugna con tre motivi la sentenza con cui la Cor- te di appello di Roma ha accolto l’appello di Equitalia avverso la de- cisione di primo grado e ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, ottenuto in sede monitoria dalla [OSCURATO:PERSONA] aveva agito per ottenere il pagamento di importi relativi ai ruoli suppletivi 1998 e 1999 dovuti dagli iscritti. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] –Agenzia delle Entrate Riscossioni, succeduta a Equitalia. 2.-Il 4 gennaio 2024 il Consigliere delegato ha formulato una pro- posta di definizione accelerata del ricorso – sul rilievo che esso propone, in tutti i suoi motivi, questioni interpretative già risolte in- ter partesdalla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte – cui, nondimeno, la ricorrente ha fatto seguire la richiesta di deci- sione, ai sensi dell’art. 380-bis cpc. Considerato che: 3.- Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cpc , la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in re- lazione all’art.1, commi 527, 528 e 529 della legge 228/2012 e agli artt.1 e 2 del dlgs 509/1994. La ricorrente lamenta l’applicazione effettuata dalla Corte territoria- le della normativa speciale pubblicistica di cui al dlgs n° 112 del 1999 e alla successiva legge n° 228 del 2012, tanto in relazione all’annullamento automatico dei crediti iscritti a ruolo sino al 31di- cembre 1999 per importi inferiori ad euro 2.000, quanto in relazio- ne all’automatico discarico dei ruoli sino alla stessa data, per im- porto superiore agli euro 2000 e non interessati da attività di ri- scossione, in luogo delle comuni regole in tema di responsabilità contrattuale, e ciò in contrasto con la natura privata e l’autonomia contabile della [OSCURATO:PERSONA]. Con il secondo motivodi ricorso, proposto ex art.360, n.3, cpc, la ricorrente denuncia l’illegittimità costituzionale dell’art.1, commi 527 e seguenti, della legge 228/2012 in relazione agli artt.3, 38, 41 e 42 Cost., nonché violazione dell’art.1 del Protocollo addiziona- le della CEDU, dell’art.117 Cost. e dell’art.6 CEDU. La ricorrente denuncia l’irragionevolezza dell’ablazione discrimina- toria senza indennizzo di un diritto proprio della Cassa, per giunta in spregio delle ragioni di salvaguardia del sistema previdenziale. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360, n. 3, cpc , la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in rela- zione agli artt.19, comma 1, lett. b), e 59, comma 4 ter, del d.lgs. 112/1999, nonché 35, 39, 74 e seguenti, e 82, d.p.r. 43/1988. 4.- Rileva il Collegio che la prima sezione all'udienza pubblica del 13 giugno 2024 (RG 7137/2021) ha discusso una causa che pone questioni analoghe a quelle che si dibattono nel presente giudizio. Appare, pertanto,opportuno attendere l'esito del citato giudizio sub RG 7137/2021. p.q.m. dispone rinvio a NR in attesa della decisione della prima sezione nel predetto giudizio di cassazion
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