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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 maggio 2021

Cassazione n. 01173/2022

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seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bari in data 11/05/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bari ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata di anni uno, mesi due di reclusione ed euro 4000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, disponendo la confisca del danaro e dei telefoni in sequestro, quale provento dell'attività illecita.

2. Con unico motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce carenza o apparenza di motivazione in relazione alla confisca del denaro e dei telefoni in sequestro, non essendo specificato il nesso di pertinenzialità con il reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. In via preliminare va evidenziato che, anche in seguito all'inserimento del comma 2 -bis nell'art. 448 cod. proc. pen, ad opera dell'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione della sentenza applicativa di pena che abbia disposto la confisca, determinandosi in tal caso un' illegalità della misura di sicurezza, rilevante come violazione di legge ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. (in tal senso Sez. 3, n. 4252 del 15/01/2019, Caruso, Rv. 274946).

Si è ritenuto che, sebbene si tratti di statuizione che esula dall'area della negozialità, come individuata e delimitata dall'art. 444 cod. proc. pen., di modo che le richieste delle parti al riguardo non vincolano il giudice, la pronuncia che disponga l'applicazione di una misura di sicurezza è suscettibile di ricorso per cassazione, quando la misura sia applicata in violazione dei presupposti e dei limiti stabiliti dalla legge.

Tale ermeneusi è conforme a quanto l'art. 25 Cost stabilisce in tema di misure di sicurezza in generale, ed al principio di ricorribilità in cassazione «per violazione di legge» delle sentenze e dei provvedimenti comunque incidenti sulla libertà personale, posto dall'art. 111 Cost.

E d'altra parte è costante l'insegnamento secondo cui il ricorso per cassazione è esperibile anche in caso di motivazione mancante o meramente apparente, perché in tali casi si ha violazione della norma che impone l'obbligo della motivazione (Sez.

U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611/01).

In particolare, si sono ritenuti ricompresi nella nozione di violazione di legge sia gli erro res in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv.23969 - 01).

3. Tornando al caso al vaglio, dalla laconica formula adottata in sentenza sembra che la confisca del denaro e dei telefoni sia stata disposta dal Giudice in quanto beni costituenti provento del reato.

Viene altresì fatto riferimento allo stato di disoccupazione dell'imputato, in ragione del quale non si giustifica la disponibilità dell'uno e degli altri, nonché ai cliversi .tagli delle banconote, tali da far presumere l'impiego in attività illecite.

Con tali argomentazioni, il Tribunale sovrappone aspetti della confisca del profitto del reato con altri, propri della confisca per sproporzione.

In entrambi i casi l'ablazione non può ritenersi legittima.

Quanto alla confisca per sproporzione, la stessa non è consentita in relazione al titolo di reato, atteso che l'art. 85 -bis del d.P.R. n. 309 del 1990 prevede la confisca di cui all'art. 240-bis (confisca in casi particolari), in ipotesi di condanna o applicazione di pena per i reati di cui all'art. 73 del medesimo d.P.R., ma esclude espressamente tra questi la fattispecie incriminatrice prevista dal comma 5 (v.

Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900, con riferimento alla confisca ex art. 12 -sexies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla

I. 7 agosto 1992, n. 356, oggi confluita nella previsione di cui all'alt. 240-bis cod. pen.).

Al contrario, sarebbe astrattamente ipotizzabile la confisca regolata dall'art. 240, comma 1, cod. pen., la quale ha ad oggetto il profitto del reato e ha natura facoltativa.

A tal fine è necessario che l'ablazione a) abbia ad oggetto il vantaggio economico riveniente, direttamente o indirettamente, dalla commissione del reato (v. sulla nozione di profitto, in tal senso, Sez.

U, 9149 del 3/7/1996, Chabrui, Rv. 205707); b) sia finalizzata ad impedire l'agevolazione di nuovi fatti criminosi (Sez. 3, n. 30133 del 05/04/2017, S., Rv. 270324; Sez. 3, n. 2444 del 23/10/2014, dep. 2015, Anibaldi, Rv. 262399).

Se, dunque, la natura facoltativa e cautelare della confisca impone al giudice un adeguato impegno motivazionale, dovendo entrambi i suindicati presupposti essere apprezzati nel provvedimento impositivo, è di tutta evidenza che nella vicenda in scrutinio tale onere non è stato assolto se non in termini meramente apparenti.

Reato qui in addebito non è, difatti, la cessione di stupefacenti - della quale le somme sottoposte a vincolo coercitivo sarebbero il corrispettivo - bensì è la detenzione finalizzata, per quantità e modalità di confezionamento delle sostanze, allo spaccio.

Anche ad ammettere che le somme rinvenute nella disponibilità dell'imputato costituissero provento dello spaccio di sostanze stupefacenti (in ragione degli elementi presuntivi, per vero alquanto generici, indicati in sentenza, quali lo stato di disoccupazione e la tipologia delle banconote), si tratterebbe del corrispettivo di altre, pregresse cessioni, che esulano dalla regiudicanda (Sez. 3, n. 30133 del 05/04/2017, S., Rv. 270324).

Del tutto congetturale, poi, è la provenienza dei telefoni da un'attività di cessione, anche pregressa.Dunque, non essendo possibile ricostruire alcun nesso eziologico tra i beni sottoposti a sequestro impeditivo ed il reato per cui si procede, va disposto l'annullamento della misura ablativa con la conseguente restituzione all'avente diritto.

4. La cancelleria curerà gli adempimenti comunicativi al Procuratore Generale per gli incombenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen.

P .

Q . .

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro e dei telefoni, di cui dispone la restituzione all'avente diritto.

Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.

Così deciso il 1/12/2021 Il Consigliere _.1 liere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bari in data 11/05/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bari ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata di anni uno, mesi due di reclusione ed euro 4000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, disponendo la confisca del danaro e dei telefoni in sequestro, quale provento dell'attività illecita. 2. Con unico motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce carenza o apparenza di motivazione in relazione alla confisca del denaro e dei telefoni in sequestro, non essendo specificato il nesso di pertinenzialità con il reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. In via preliminare va evidenziato che, anche in seguito all'inserimento del comma 2 -bis nell'art. 448 cod. proc. pen, ad opera dell'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione della sentenza applicativa di pena che abbia disposto la confisca, determinandosi in tal caso un' illegalità della misura di sicurezza, rilevante come violazione di legge ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. (in tal senso Sez. 3, n. 4252 del 15/01/2019, Caruso, Rv. 274946). Si è ritenuto che, sebbene si tratti di statuizione che esula dall'area della negozialità, come individuata e delimitata dall'art. 444 cod. proc. pen., di modo che le richieste delle parti al riguardo non vincolano il giudice, la pronuncia che disponga l'applicazione di una misura di sicurezza è suscettibile di ricorso per cassazione, quando la misura sia applicata in violazione dei presupposti e dei limiti stabiliti dalla legge. Tale ermeneusi è conforme a quanto l'art. 25 Cost stabilisce in tema di misure di sicurezza in generale, ed al principio di ricorribilità in cassazione «per violazione di legge» delle sentenze e dei provvedimenti comunque incidenti sulla libertà personale, posto dall'art. 111 Cost. E d'altra parte è costante l'insegnamento secondo cui il ricorso per cassazione è esperibile anche in caso di motivazione mancante o meramente apparente, perché in tali casi si ha violazione della norma che impone l'obbligo della motivazione (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611/01). In particolare, si sono ritenuti ricompresi nella nozione di violazione di legge sia gli erro res in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv.23969 - 01). 3. Tornando al caso al vaglio, dalla laconica formula adottata in sentenza sembra che la confisca del denaro e dei telefoni sia stata disposta dal Giudice in quanto beni costituenti provento del reato. Viene altresì fatto riferimento allo stato di disoccupazione dell'imputato, in ragione del quale non si giustifica la disponibilità dell'uno e degli altri, nonché ai cliversi .tagli delle banconote, tali da far presumere l'impiego in attività illecite. Con tali argomentazioni, il Tribunale sovrappone aspetti della confisca del profitto del reato con altri, propri della confisca per sproporzione. In entrambi i casi l'ablazione non può ritenersi legittima. Quanto alla confisca per sproporzione, la stessa non è consentita in relazione al titolo di reato, atteso che l'art. 85 -bis del d.P.R. n. 309 del 1990 prevede la confisca di cui all'art. 240-bis (confisca in casi particolari), in ipotesi di condanna o applicazione di pena per i reati di cui all'art. 73 del medesimo d.P.R., ma esclude espressamente tra questi la fattispecie incriminatrice prevista dal comma 5 (v. Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900, con riferimento alla confisca ex art. 12 -sexies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla I. 7 agosto 1992, n. 356, oggi confluita nella previsione di cui all'alt. 240-bis cod. pen.). Al contrario, sarebbe astrattamente ipotizzabile la confisca regolata dall'art. 240, comma 1, cod. pen., la quale ha ad oggetto il profitto del reato e ha natura facoltativa. A tal fine è necessario che l'ablazione a) abbia ad oggetto il vantaggio economico riveniente, direttamente o indirettamente, dalla commissione del reato (v. sulla nozione di profitto, in tal senso, Sez. U, 9149 del 3/7/1996, Chabrui, Rv. 205707); b) sia finalizzata ad impedire l'agevolazione di nuovi fatti criminosi (Sez. 3, n. 30133 del 05/04/2017, S., Rv. 270324; Sez. 3, n. 2444 del 23/10/2014, dep. 2015, Anibaldi, Rv. 262399). Se, dunque, la natura facoltativa e cautelare della confisca impone al giudice un adeguato impegno motivazionale, dovendo entrambi i suindicati presupposti essere apprezzati nel provvedimento impositivo, è di tutta evidenza che nella vicenda in scrutinio tale onere non è stato assolto se non in termini meramente apparenti. Reato qui in addebito non è, difatti, la cessione di stupefacenti - della quale le somme sottoposte a vincolo coercitivo sarebbero il corrispettivo - bensì è la detenzione finalizzata, per quantità e modalità di confezionamento delle sostanze, allo spaccio. Anche ad ammettere che le somme rinvenute nella disponibilità dell'imputato costituissero provento dello spaccio di sostanze stupefacenti (in ragione degli elementi presuntivi, per vero alquanto generici, indicati in sentenza, quali lo stato di disoccupazione e la tipologia delle banconote), si tratterebbe del corrispettivo di altre, pregresse cessioni, che esulano dalla regiudicanda (Sez. 3, n. 30133 del 05/04/2017, S., Rv. 270324). Del tutto congetturale, poi, è la provenienza dei telefoni da un'attività di cessione, anche pregressa.Dunque, non essendo possibile ricostruire alcun nesso eziologico tra i beni sottoposti a sequestro impeditivo ed il reato per cui si procede, va disposto l'annullamento della misura ablativa con la conseguente restituzione all'avente diritto. 4. La cancelleria curerà gli adempimenti comunicativi al Procuratore Generale per gli incombenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen. P . Q . . Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro e dei telefoni, di cui dispone la restituzione all'avente diritto. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso il 1/12/2021 Il Consigliere _.1 liere estensore
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