CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25707/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Firenze, confermando la condanna pronunciata in primo grado, li ha ritenuti responsabili del reato di furto aggravato di gas metano; - che il primo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza di una valida querela - è manifestamente infondato, essendo chiaramente esplicitata nella querela proposta dalla persona offesa, la volontà punitiva ai danni degli autori del fatto; - che il secondo motivo - che lamenta vizio di motivazione in ordine all'accertamento della residenza del [OSCURATO:PERSONA] - è indeducibile in quanto non prospettato con i motivi d'appello e, comunque, in ragione dell'irrilevanza del dato formale della residenza a fronte dell'accertata titolarità del contratto di locazione dell'immobile e dell'effettiva convivenza con la [OSCURATO:PERSONA], titolare delle utenze; - che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM Di P.Q.MIl Co lier est ore [OSCURATO:PERSONA] •dente Alfred rdiano [OSCURATO:PERSONA] N 09 LUG 2026 L