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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 luglio 2025

Cassazione n. 25052/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 11683-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] -DIREZIONE GENERALE, [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (M.I.U.R.), MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - [OSCURATO:PERSONA]; -intimati – Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.11683/2021 Cron.

Rep.

Ud02/07/2025 avverso la sentenza n. 1271/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 26/10/2020 R.G.N. 1092/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/07/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Il Tribunale di Foggia rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dell’[OSCURATO:PERSONA] per la Puglia, dell’[OSCURATO:PERSONA] provinciale di Foggia e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, avente ad oggetto la declaratoria di irripetibilità delle somme riscosse dall’istante a titolo di stipendio per il periodo 1.9.1995/31.8.2011 ma non dovute, per essere stati nel 2011 annullati dall’[OSCURATO:PERSONA] di Foggia, con rideterminazione del trattamento economico spettante sulla base dell’effettiva anzianità di servizio, i provvedimenti con cui, nel 1993, il Provveditorato agli Studi di Foggia aveva riconosciuto, a fronte della richiesta relativa a soli due anni scolastici, il 1965/1966 e il 1978/1979, il complessivo periodo di dodici anni quale periodo di servizio pre- ruolo rilevante ai fini dell’inquadramento giuridico ed economico. - Con sentenza del 26 ottobre 2020, la Corte d’Appello di Bari , in parziale riforma della predetta sentenza, con esclusivo riferimento al capo che dichiarava il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, non diversamente dal primo giudice dichiarava irripetibili, in quanto prescritte, le somme percepite dalla ricorrente nel periodo 1.9.1995/18.4.2002 e rigettava la domanda di accertamento dell’illegittimità dell’indebito in relazione alle somme percepite nel periodo 19.4.2002/31.8.2011. - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze legittimato passivo dell’azione della [OSCURATO:PERSONA], parzialmente fondata l’eccezione di prescrizione della pretesa restitutoria e sussistente l’indebito per il periodo residuo, dovendo ritenersi le relative somme percepite ab origine sine titulo in ragione del fatto dell’insussistenza dell’anzianità di servizio di 12 anni di insegnamento pre-ruolo la cui rilevanza ai fini della configurazione dell’indebito non può essere disconosciuta per non aver l’amministrazione scolastica annullato l’originario provvedimentodi riconoscimento di quell’anzianità. - Per la cassazione di tale decisione ricorrono in qualità di eredi della [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo deceduta, i Sig.ri [OSCURATO:PERSONA], Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] affidando l’impugnazione a due motivi, in relazione alla quale le Amministrazioni originariamente convenute, pur intimate, non hanno svolto alcuna attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] - Con il primo motivo, i ricorrenti, nel denunciare la “Violazione e falsa applicazione della legge n. 241/1990, del principio della necessaria sequenza ordinata di atti amministrativi, del principio di adozione di un formale ed espresso provvedimento ex art. 2, l. n. 241/1990, dell’omessa valutazione dell’assenza dell’esercizio del potere di annullamento d’ufficio del D.P. n. 7879/1 del 18.11.1983 in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. - Violazione dell’art. 115, comma 1, c.p.c. – Mancato annullamento del titolo giuridico di riconoscimento dell’anzianità pre-ruolo” imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione dell’assenza di un formale e valido atto di autoannullamento dell’atto originario di riconoscimento del servizio pre-ruolo adottato dall’Amministrazione scolastica, ovvero il D.P. n. 7879/1 del 18.11.1983 così giungendo a ritenere erroneamente irrilevante la perdurante efficacia ed esistenza del suddetto atto amministrativo ed incorrendo nella violazione della legge generale sul provvedimento amministrativo - Con il secondo motivo, denunciando la “violazione e falsa applicazione dell’art. 21 noviesl. n. 241/1990, del principio della tutela dell’affidamento di cui agli artt. 2, 3 e 97 Cost., della buona fede in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. –Violazione dell’art. 115, comma 1, c.p.c.”, i ricorrenti lamentano la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale in quanto resa in contrasto con la normativa invocata e così dei principi del legittimo affidamento, della necessaria ponderazione degli interessi coinvolti nell’esercizio di un potere di autotutela esecutiva, del termine ragionevole di esercizio del potere di autoannullamento e della partecipazione procedimentale. - I motivi sono strettamente connessi, per essere volti a censurare la decisione della Corte territoriale sotto il duplice profilo della mancata considerazione della perdurante efficacia dell’originario provvedimento di riconoscimento del servizio pre-ruolo mai fatto oggetto di un atto di autoannullamento e dell’illegittimità, alla stregua dell’art. 21 novies l. n. 241/1990, del disposto autoannullamento dei provvedimenti, l’ultimo dei quali datato [OSCURATO:DATA_NASCITA], che, in base all’anzianità di servizio erroneamente riconosciuta avevano stabilito il trattamento giuridico ed economico spettante alla [OSCURATO:PERSONA], profili entrambi volti a sostenere l’insussistenza dell’indebito. - Essi ben possono essere qui trattati congiuntamente e si rivelano infondati. - Deducono, nella sostanza, i ricorrenti che la sentenza viola il dettato normativo di cui alla legge generale sul procedimento amministrativo –id est l.n. 241/1990 –, chiaramente applicabile al caso di specie stante l’agire procedimentalizzato dell’Amministrazione scolastica e di quella finanziaria, nella parte in cui omette ogni valutazione in ordine all’assenza di un formale e valido atto di autoannullamento dell’atto originario di riconoscimento del servizio pre-ruolo adottato dall’Amministrazione scolastica, ovvero il D.P. n. 7897/1 del 18.11.1983, ritenendo irrilevante la perdurante efficacia ed esistenza in vita – sotto il profilo giuridico – del suddetto atto amministrativo. - I rilievi sono da disattendere in ragione innanzi tutto di quanto già affer mato da questa Corte (Cass. n. 24122 del 3 agosto 2022; Cass. n. 23827 del 2 settembre 2021): n ell'impiego pubblico contrattualizzato, gli atti di gestione del rapporto, in quanto espressione dei poteri propri del datore di lavoro privato, hanno natura privatistica, con la conseguenza che il rispetto dell'obbligo di motivazione imposto dalla legge o dalla contrattazione collettiva va parametrato, da un lato, alla natura dell'atto ed agli effetti che esso produce, dall'altro, ai principi di correttezza e buona fede ai quali, nello svolgimento del rapporto di lavoro, è obbligato ad attenersi il datore di lavoro pubblico, senza che trovi applicazione l'art. 3 della l. n. 241 del 1990 che disciplina la motivazione degli atti amministrativi. - Deve, per il resto, condividersi l’affermazione della Corte territoriale per cui, a prescindere dall’annullamento del provvedimento di riconoscimento dell’anzianità di servizio pre- ruolo, del resto irrilevante per essere stati annullati i provvedimenti che ne determinavano le conseguenze sul piano giuridico ed economico, la corresponsione in favore della [OSCURATO:PERSONA] delle retribuzioni corrispondenti a una maggiore anzianità doveva dirsi essere avvenuta sine titulo, ovvero in difetto della ragione giustificatrice integrata da un fatto o da un atto dal quale deriva in capo ad un soggetto l’acquisto di una situazione giuridica così ponendosi ab origine come indebito, indifferente alla formalizzazione di un atto di autoannullamento e insuscettibile di determinare alcun affidamento, essendo fatto noto alla stessa interessata l’insussistenza di quell’anzianità di serviziodi 12 anni di insegnamento pre-ruolo. - Il ricorso va, dunque, rigettato . - La pronuncia esime, anche per il principio della durata ragionevole del giudizio, dal disporre la rinnovazione presso l’Avvocatura generale della notifica del ricorso alle Amministrazioniintimate, che parte ricorrente ha erroneamente eseguito presso l’Avvocatura distrettuale in violazione dell’art. 11 del RD 1611 del 1933), non potendosi imporre alcun onere aggiuntivo alla parte le volte in cui il ricorso la cui notifica sarebbe da rinnovare appaia - come nella specie - ictu oculi destinato alla reiezione (su tale principio v., ex aliis, Cass. 13 gennaio 2021, n.394; Cass. 26 novembre 2020,n. 26997; Cass.11 marzo 2020, n. 6924). - Nulla va disposto in ordine alle spese non avendo le Amministrazioni intimate svolto attività difensiva.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11683-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] -DIREZIONE GENERALE, [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (M.I.U.R.), MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - [OSCURATO:PERSONA]; -intimati – Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.11683/2021 Cron. Rep. Ud02/07/2025 avverso la sentenza n. 1271/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 26/10/2020 R.G.N. 1092/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/07/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Il Tribunale di Foggia rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dell’[OSCURATO:PERSONA] per la Puglia, dell’[OSCURATO:PERSONA] provinciale di Foggia e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, avente ad oggetto la declaratoria di irripetibilità delle somme riscosse dall’istante a titolo di stipendio per il periodo 1.9.1995/31.8.2011 ma non dovute, per essere stati nel 2011 annullati dall’[OSCURATO:PERSONA] di Foggia, con rideterminazione del trattamento economico spettante sulla base dell’effettiva anzianità di servizio, i provvedimenti con cui, nel 1993, il Provveditorato agli Studi di Foggia aveva riconosciuto, a fronte della richiesta relativa a soli due anni scolastici, il 1965/1966 e il 1978/1979, il complessivo periodo di dodici anni quale periodo di servizio pre- ruolo rilevante ai fini dell’inquadramento giuridico ed economico. - Con sentenza del 26 ottobre 2020, la Corte d’Appello di Bari , in parziale riforma della predetta sentenza, con esclusivo riferimento al capo che dichiarava il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, non diversamente dal primo giudice dichiarava irripetibili, in quanto prescritte, le somme percepite dalla ricorrente nel periodo 1.9.1995/18.4.2002 e rigettava la domanda di accertamento dell’illegittimità dell’indebito in relazione alle somme percepite nel periodo 19.4.2002/31.8.2011. - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze legittimato passivo dell’azione della [OSCURATO:PERSONA], parzialmente fondata l’eccezione di prescrizione della pretesa restitutoria e sussistente l’indebito per il periodo residuo, dovendo ritenersi le relative somme percepite ab origine sine titulo in ragione del fatto dell’insussistenza dell’anzianità di servizio di 12 anni di insegnamento pre-ruolo la cui rilevanza ai fini della configurazione dell’indebito non può essere disconosciuta per non aver l’amministrazione scolastica annullato l’originario provvedimentodi riconoscimento di quell’anzianità. - Per la cassazione di tale decisione ricorrono in qualità di eredi della [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo deceduta, i Sig.ri [OSCURATO:PERSONA], Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] affidando l’impugnazione a due motivi, in relazione alla quale le Amministrazioni originariamente convenute, pur intimate, non hanno svolto alcuna attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] - Con il primo motivo, i ricorrenti, nel denunciare la “Violazione e falsa applicazione della legge n. 241/1990, del principio della necessaria sequenza ordinata di atti amministrativi, del principio di adozione di un formale ed espresso provvedimento ex art. 2, l. n. 241/1990, dell’omessa valutazione dell’assenza dell’esercizio del potere di annullamento d’ufficio del D.P. n. 7879/1 del 18.11.1983 in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. - Violazione dell’art. 115, comma 1, c.p.c. – Mancato annullamento del titolo giuridico di riconoscimento dell’anzianità pre-ruolo” imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione dell’assenza di un formale e valido atto di autoannullamento dell’atto originario di riconoscimento del servizio pre-ruolo adottato dall’Amministrazione scolastica, ovvero il D.P. n. 7879/1 del 18.11.1983 così giungendo a ritenere erroneamente irrilevante la perdurante efficacia ed esistenza del suddetto atto amministrativo ed incorrendo nella violazione della legge generale sul provvedimento amministrativo - Con il secondo motivo, denunciando la “violazione e falsa applicazione dell’art. 21 noviesl. n. 241/1990, del principio della tutela dell’affidamento di cui agli artt. 2, 3 e 97 Cost., della buona fede in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. –Violazione dell’art. 115, comma 1, c.p.c.”, i ricorrenti lamentano la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale in quanto resa in contrasto con la normativa invocata e così dei principi del legittimo affidamento, della necessaria ponderazione degli interessi coinvolti nell’esercizio di un potere di autotutela esecutiva, del termine ragionevole di esercizio del potere di autoannullamento e della partecipazione procedimentale. - I motivi sono strettamente connessi, per essere volti a censurare la decisione della Corte territoriale sotto il duplice profilo della mancata considerazione della perdurante efficacia dell’originario provvedimento di riconoscimento del servizio pre-ruolo mai fatto oggetto di un atto di autoannullamento e dell’illegittimità, alla stregua dell’art. 21 novies l. n. 241/1990, del disposto autoannullamento dei provvedimenti, l’ultimo dei quali datato [OSCURATO:DATA_NASCITA], che, in base all’anzianità di servizio erroneamente riconosciuta avevano stabilito il trattamento giuridico ed economico spettante alla [OSCURATO:PERSONA], profili entrambi volti a sostenere l’insussistenza dell’indebito. - Essi ben possono essere qui trattati congiuntamente e si rivelano infondati. - Deducono, nella sostanza, i ricorrenti che la sentenza viola il dettato normativo di cui alla legge generale sul procedimento amministrativo –id est l.n. 241/1990 –, chiaramente applicabile al caso di specie stante l’agire procedimentalizzato dell’Amministrazione scolastica e di quella finanziaria, nella parte in cui omette ogni valutazione in ordine all’assenza di un formale e valido atto di autoannullamento dell’atto originario di riconoscimento del servizio pre-ruolo adottato dall’Amministrazione scolastica, ovvero il D.P. n. 7897/1 del 18.11.1983, ritenendo irrilevante la perdurante efficacia ed esistenza in vita – sotto il profilo giuridico – del suddetto atto amministrativo. - I rilievi sono da disattendere in ragione innanzi tutto di quanto già affer mato da questa Corte (Cass. n. 24122 del 3 agosto 2022; Cass. n. 23827 del 2 settembre 2021): n ell'impiego pubblico contrattualizzato, gli atti di gestione del rapporto, in quanto espressione dei poteri propri del datore di lavoro privato, hanno natura privatistica, con la conseguenza che il rispetto dell'obbligo di motivazione imposto dalla legge o dalla contrattazione collettiva va parametrato, da un lato, alla natura dell'atto ed agli effetti che esso produce, dall'altro, ai principi di correttezza e buona fede ai quali, nello svolgimento del rapporto di lavoro, è obbligato ad attenersi il datore di lavoro pubblico, senza che trovi applicazione l'art. 3 della l. n. 241 del 1990 che disciplina la motivazione degli atti amministrativi. - Deve, per il resto, condividersi l’affermazione della Corte territoriale per cui, a prescindere dall’annullamento del provvedimento di riconoscimento dell’anzianità di servizio pre- ruolo, del resto irrilevante per essere stati annullati i provvedimenti che ne determinavano le conseguenze sul piano giuridico ed economico, la corresponsione in favore della [OSCURATO:PERSONA] delle retribuzioni corrispondenti a una maggiore anzianità doveva dirsi essere avvenuta sine titulo, ovvero in difetto della ragione giustificatrice integrata da un fatto o da un atto dal quale deriva in capo ad un soggetto l’acquisto di una situazione giuridica così ponendosi ab origine come indebito, indifferente alla formalizzazione di un atto di autoannullamento e insuscettibile di determinare alcun affidamento, essendo fatto noto alla stessa interessata l’insussistenza di quell’anzianità di serviziodi 12 anni di insegnamento pre-ruolo. - Il ricorso va, dunque, rigettato . - La pronuncia esime, anche per il principio della durata ragionevole del giudizio, dal disporre la rinnovazione presso l’Avvocatura generale della notifica del ricorso alle Amministrazioniintimate, che parte ricorrente ha erroneamente eseguito presso l’Avvocatura distrettuale in violazione dell’art. 11 del RD 1611 del 1933), non potendosi imporre alcun onere aggiuntivo alla parte le volte in cui il ricorso la cui notifica sarebbe da rinnovare appaia - come nella specie - ictu oculi destinato alla reiezione (su tale principio v., ex aliis, Cass. 13 gennaio 2021, n.394; Cass. 26 novembre 2020,n. 26997; Cass.11 marzo 2020, n. 6924). - Nulla va disposto in ordine alle spese non avendo le Amministrazioni intimate svolto attività difensiva. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello p
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