CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2023
Cassazione n. 36476/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 011021196E, avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 7449/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli di condanna per il reato di furto di energia elettrica; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, com ma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato d'altra parte che, con l'appello, si contestava solo il trattamento sanzionatorio, il che costituisce un'altra ragione per addivenire ad un verdetto di inammissibilità, considerato che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 — 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]