CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26218/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 5082/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso come da procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]), ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato , in virtù di delibera dell’Ordine degli avvocati di Messina n. 312-2021 del 10 febbraio 2021; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA]: accertamento studi di settore – giustificazioni contribuente -motivazione Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - contr oricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia n. 3738/16/20,depositata in data 09/07/2020, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso contro l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio rettificava la dichiarazione per l’anno 2003 ai fini IRPEF, IRAP ed IVA in forza dell’applicazione degli studi di settore; - la CTP accoglieva il ricorso, gravava tal pronuncia di appello l’Agenzia delle Entrate; - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’appello e confermava l’atto impugnato; - ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a due motivi; resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate; Considerato che: - il primo motivo di ricorso deduce la violazione degli artt. 62 bis e sexies del d. l. n. 331 del 1993 e dell’art. 39 c. 1 del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., violazione di legge ed omesso esame di un punto decisivo del giudizio, per avere la CTR mancato di annullare l’atto impugnato, atteso che l’Ufficio non ha fornito alcuna ulteriore valutazione giustificativa dei maggiori ricavi presunti, né ha motivato le ragioni per le quali le giustificazione del contribuente non potessero trovare integrale accoglimento; - il motivo risulta invero inammissibile; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - infatti, dalla sentenza impugnata risulta solo l’avvenuta proposizione dell’eccezione da parte del contribuente che lamentava la mancata valutazione delle “giustificazioni del contribuente in sede di contraddittorio” (pag. 2 secondo periodo della sentenza impugnata); a fronte di tal rilievo, era onere di parte ricorrente, che si doleva di tal vizio dell’avviso di accertamento, trascrivere o allegare a questa Corte proprio tale avviso di accertamento, ovvero indicarne l’esatta allocazione nell’ambito del fascicolo di parte prodotto nel giudizio di merito, dal quale avrebbe potuto evincersi la mancata valutazione delle giustificazioni in parola da parte dell’Ufficio sulla quale si incentra il motivo; - pertanto, essendo rimasto detto onere inadempiuto, il mezzo di impugnazione risulta in concreto sprovvisto di autosufficienza; decidendo quindi il Collegio in difformità dalla proposta del Consigliere Relatore (Cass. SS. UU. sent. n. 8999 del 2009), il primo motivo va dichiarato inammissibile; - il secondo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 15 del d. lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR erroneamente condannato il contribuente al pagamento delle spese di lite, è infondato; - inverto, la condanna alla rifusione delle spese è naturalmente consequenziale alla soccombenza, e in tal situazione si è trovato il contribuente a seguito della pronuncia di appello che ha accolto l’impugnazione dell’Ufficio; - per tali ragioni, il ricorso è quindi rigettato; - le spese sono regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo; - infine, poiché parte ricorrente è stata ammessa in via anticipata e provvisoria al patroc inio a spese dello Stato, quanto al contributo unificato per atti giudiziari q uesta Corte deve limitarsi a dare atto della sussistenza del presupposto Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] processuale per il c.d. raddoppio del contributo unificato (cfr. Cass. SU, 20 febbraio 2020, n. 4315), spetta ndo invece al giudice che ha pronunciato la sentenzaimpugnata e passata in giudicato per effetto della presente decisione, provvedere alla liquidazione del compenso in favore del difensore nominato in sede di ammissione del ricorrente in via anticipata e provvisoria ad ammissione a patrocinio a spese dello Stato; p.q.m. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore di parte controricorrente che liquida in euro 6.000 oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d. P . R . n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricor