CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 32219/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 27706/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in TARANTO, VIA C. GIOVINAZZI, N. 74presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso l’ORDINANZA d el [OSCURATO:PERSONA] n. 2467/2021 depositata il 19/10/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: -il Tribunale di Taranto conferma va l’inammissibilità al patrocinio a spese dello [OSCURATO:PERSONA], in relazione ad un procedimento penale; -l’ordinanza di inammissibilità veniva impugnata per la cassazione ex art. 111 Cost. da [OSCURATO:PERSONA], affidando il ricorso ad un unico motivo; -a séguito della proposta di definizione accelerata del Consigliere [OSCURATO:PERSONA] dal Presidente di Sezione, il ricorrente chiedeva la decisione exart. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ., previa assegnazione ad u n a sezione penale; [OSCURATO:PERSONA]: - si discute di diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in procedimento penale, e chepertanto occorre trasmettere gli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l’eventuale assegnazione ad una sezione penale (cfr. tra le varieSez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 31083 del 2023; Sez. 1, Ordinanza n. 6840 del 2011). P.Q.M. La Corte rimette gli atti alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione ad una sezione penale di quest