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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35154/2026

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( CUI 065XH47 ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2026 del [OSCURATO:PERSONA] di SAVONA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, il GIP del Tribunale di Savona in data 26.3.2026, su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] per i reati contestatigli (di cui agli artt. 73, commi 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e 189, commi 1, 6 e 7, d.lgs. n. 285 del 1992) la pena di anni tre e mesi dieci di reclusione ed euro 18.000,00 di multa.

L'imputato ricorre avverso la sentenza, lamentando la mancanza di motivazione in relazione alla entità della pena..

2. Il ricorso è inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
( CUI 065XH47 ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2026 del [OSCURATO:PERSONA] di SAVONA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, il GIP del Tribunale di Savona in data 26.3.2026, su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] per i reati contestatigli (di cui agli artt. 73, commi 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e 189, commi 1, 6 e 7, d.lgs. n. 285 del 1992) la pena di anni tre e mesi dieci di reclusione ed euro 18.000,00 di multa. L'imputato ricorre avverso la sentenza, lamentando la mancanza di motivazione in relazione alla entità della pena.. 2. Il ricorso è inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 35154/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris