CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35154/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
( CUI 065XH47 ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2026 del [OSCURATO:PERSONA] di SAVONA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, il GIP del Tribunale di Savona in data 26.3.2026, su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] per i reati contestatigli (di cui agli artt. 73, commi 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e 189, commi 1, 6 e 7, d.lgs. n. 285 del 1992) la pena di anni tre e mesi dieci di reclusione ed euro 18.000,00 di multa. L'imputato ricorre avverso la sentenza, lamentando la mancanza di motivazione in relazione alla entità della pena.. 2. Il ricorso è inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q P.Q.M