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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 26644/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Brescia il 26/05/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Brescia ha disposto la consegna allo stato di Ungheria di [OSCURATO:PERSONA], destinatario di un mandato di arresto esecutivo emesso a seguito della sentenza di condanna divenuta irrevocabile pronunciata dal Tribunale di Zalaegerszeg per i reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e associazione per delinquere.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il consegnando articolando un unico motivo deducendo violazione di legge con riguardo all'art. 18 bis legge 22 aprile 2005 n. 69 Si sostiene che la Corte di appello di Brescia avrebbe dovuto attendere la decisione della Corte di Giustizia dell'Unione europea sulla questione pregiudiziale sollevata dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 217 del 21.10.2021, emessa nell'ambito del giudizio di legittimità costituzionale relativo all'art. 18 bis legge n. 69 del 2005, nella parte in cui non prevede il rifiuto facoltativo della consegna del cittadino di uno stato non membro dell'Unione europea che effettivamente abbia residenza o dimora sul territorio italiano.

Nel caso di specie la Corte di appello ha ritenuto non rilevante la questione in quanto il ricorrente non risulterebbe residente o dimorante in Italia da almeno cinque anni; assume invece il ricorrente che la valutazione della Corte sarebbe errata in ragione: a) del certificato storico di residenza nel comune di Ragusa dal 2011 al 2018; b) del titolo di soggiorno e del documento di identità del 2011; c) dell'immobile attualmente in locazione, dell'attività lavorativa e della residenza nel comune di Paspardo (Bs), tutti riconducibili al 2021 in ragione della ordinanza dell'Ufficio di sorveglianza di Brescia che aveva concesso al Muskaj in data 23.4.2021 la detenzione domiciliare, a fronte della detenzione scontata per una condanna per fati commessi nel 2017; d) della figlia nata nel 2018 e della circostanza che la compagna è incinta con data del parto fissata nel luglio del 2022; e) della conoscenza della lingua.

Da tali documenti, argomenta il ricorrente, sarebbe desumibile il suo radicamento continuo sul territorio nazionale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

2. Nella versione modificata dal d.lgs. n. 10 del 2 febbraio 2021 e attualmente in vigore, il nuovo comma 2 dell'art. 18-bis prevede: «quando il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, la corte di appello può rifiutare la consegna della persona ricercata che sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea legittimamente ed effettivamente residente o dimorante nel territorio italiano da almeno cinque anni, sempre che disponga c:he tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno».

La Corte di appello in maniera puntuale, esaminando analiticamente la documentazione acquisita, ha spiegato come, nella specie, non vi sia affatto la prova dello stabile radicamento sul territorio nel senso richiesto dalla norma e, in particolare, che il ricorrente sia residente o dimorante in Italia da almeno cinque anni.

In tale quadro di riferimento è obiettivamente non decisiva la questione per la quale è stato disposto dalla Corte costituzionale rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europea che invece attiene: a) a se l'art. 4, punto 6, della direttiva 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli Stati membri, interpretato alla luce dell'art. 1, paragrafo 3, della medesima decisione quadro e dell'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), osti a una normativa, come quella italiana, che - nel quadro di una procedura di mandato di arresto europeo finalizzato all'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza - precluda in maniera assoluta e automatica alle autorità giudiziarie di esecuzione di rifiutare la consegna di cittadini di paesi terzi che dimorino o risiedano sul suo territorio, indipendentemente dai legami che essi presentano con quest'ultimo; b) in caso di risposta affermativa alla prima questione, sulla base di quali criteri e presupposti tali legami debbano essere considerati tanto significativi da imporre all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di rifiutare la consegna.

Una questione che, come detto, nel caso di specie non assume rilievo mancando la prova del presupposto normativo previsto dall'art. 18 bis.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5,

I. n. 69 del 2005.

Così deciso in Roma, 1'8 lu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Brescia il 26/05/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Brescia ha disposto la consegna allo stato di Ungheria di [OSCURATO:PERSONA], destinatario di un mandato di arresto esecutivo emesso a seguito della sentenza di condanna divenuta irrevocabile pronunciata dal Tribunale di Zalaegerszeg per i reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e associazione per delinquere. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il consegnando articolando un unico motivo deducendo violazione di legge con riguardo all'art. 18 bis legge 22 aprile 2005 n. 69 Si sostiene che la Corte di appello di Brescia avrebbe dovuto attendere la decisione della Corte di Giustizia dell'Unione europea sulla questione pregiudiziale sollevata dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 217 del 21.10.2021, emessa nell'ambito del giudizio di legittimità costituzionale relativo all'art. 18 bis legge n. 69 del 2005, nella parte in cui non prevede il rifiuto facoltativo della consegna del cittadino di uno stato non membro dell'Unione europea che effettivamente abbia residenza o dimora sul territorio italiano. Nel caso di specie la Corte di appello ha ritenuto non rilevante la questione in quanto il ricorrente non risulterebbe residente o dimorante in Italia da almeno cinque anni; assume invece il ricorrente che la valutazione della Corte sarebbe errata in ragione: a) del certificato storico di residenza nel comune di Ragusa dal 2011 al 2018; b) del titolo di soggiorno e del documento di identità del 2011; c) dell'immobile attualmente in locazione, dell'attività lavorativa e della residenza nel comune di Paspardo (Bs), tutti riconducibili al 2021 in ragione della ordinanza dell'Ufficio di sorveglianza di Brescia che aveva concesso al Muskaj in data 23.4.2021 la detenzione domiciliare, a fronte della detenzione scontata per una condanna per fati commessi nel 2017; d) della figlia nata nel 2018 e della circostanza che la compagna è incinta con data del parto fissata nel luglio del 2022; e) della conoscenza della lingua. Da tali documenti, argomenta il ricorrente, sarebbe desumibile il suo radicamento continuo sul territorio nazionale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 2. Nella versione modificata dal d.lgs. n. 10 del 2 febbraio 2021 e attualmente in vigore, il nuovo comma 2 dell'art. 18-bis prevede: «quando il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, la corte di appello può rifiutare la consegna della persona ricercata che sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea legittimamente ed effettivamente residente o dimorante nel territorio italiano da almeno cinque anni, sempre che disponga c:he tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno». La Corte di appello in maniera puntuale, esaminando analiticamente la documentazione acquisita, ha spiegato come, nella specie, non vi sia affatto la prova dello stabile radicamento sul territorio nel senso richiesto dalla norma e, in particolare, che il ricorrente sia residente o dimorante in Italia da almeno cinque anni. In tale quadro di riferimento è obiettivamente non decisiva la questione per la quale è stato disposto dalla Corte costituzionale rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europea che invece attiene: a) a se l'art. 4, punto 6, della direttiva 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli Stati membri, interpretato alla luce dell'art. 1, paragrafo 3, della medesima decisione quadro e dell'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), osti a una normativa, come quella italiana, che - nel quadro di una procedura di mandato di arresto europeo finalizzato all'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza - precluda in maniera assoluta e automatica alle autorità giudiziarie di esecuzione di rifiutare la consegna di cittadini di paesi terzi che dimorino o risiedano sul suo territorio, indipendentemente dai legami che essi presentano con quest'ultimo; b) in caso di risposta affermativa alla prima questione, sulla base di quali criteri e presupposti tali legami debbano essere considerati tanto significativi da imporre all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di rifiutare la consegna. Una questione che, come detto, nel caso di specie non assume rilievo mancando la prova del presupposto normativo previsto dall'art. 18 bis. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, I. n. 69 del 2005. Così deciso in Roma, 1'8 lu
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