CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 36182/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA]. DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 ottobre 2019, il Tribunale di Taranto aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 595, comma 3, cod. pen. Con sentenza del 17 marzo 2021, la Corte d'Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - ha riformato, ai soli fini civili, la pronuncia di primo grado, condannando entrambi gli imputati al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese in favore della parte civile, [OSCURATO:PERSONA]. Secondo i giudici di secondo grado, gli imputati avrebbero offeso la reputazione di [OSCURATO:PERSONA] e del marito [OSCURATO:PERSONA], mediante la pubblicazione di alcuni post sul social network "Facebook". 2. Contro la sentenza di cui sopra, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei loro difensori di fiducia. 3. Il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], è articolato in due motivi. 3.1 Con il primo motivo, deduce l'inosservanza della legge penale, in relazione all'art. 595 cod. pen. Sostiene che la Corte di appello si sarebbe inutilmente soffermata sull'individuazione degli autori dei messaggi, atteso che l'imputato aveva ammesso di esserne l'autore, trascurando, però, di verificare la riferibilità delle offese alla Cacciatore e al Manca rella. 3.2 Con il secondo motivo, deduce la violazione degli artt. 191 e 192 cod. proc. pen. Sostiene che la Corte di appello avrebbe basato la propria decisione sul contenuto di alcuni messaggi, che, però, non sarebbero stati mai acquisiti al fascicolo del dibattimento. 4. Il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], è composto da un unico motivo, con il quale si deduce il vizio di motivazione e l'inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 595, comma 3, cod. pen., 24 Cost., 420-bis cod. proc. pen. e 6 CEDU. Sostiene che la Corte di appello avrebbe tratto la prova della riferibilità agli imputati dei messaggi dalla condotta processuale "inerte" del Vasto e dello Scarsella. In tal modo non adempiendo all'onere di motivazione rafforzata e violando gli artt. 420-bis cod. proc. pen. e 6 CEDU, che garantiscono il «diritto dell'imputato a rinunciare a partecipare al processo quale forma di esercizio del diritto di difesa personale». 5.1II Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. h, La parte civile ha depositato una memoria, con conclusioni scritte (e nota spese), con la quale ha chiesto di non accogliere il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili. 2. Il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La sentenza impugnata, in ordine alla prova della riferibilità delle offese alla Cacciatore e al Mancarella, è ampiamente motivata. Essa, invero, fa riferimento al contenuto dei messaggi - assolutamente inequivoco nella parte in cui fanno riferimento alla relazione extraconiugale del Mancarella - e ai numerosi messaggi di commento, dai quali si desume come nessuno degli autori dei commenti avesse dubbi sulla persona a cui le contumelie erano rivolte. 2.2. Il secondo motivo, relativo alla mancata acquisizione della stampa dei messaggi in questione, è manifestamente infondato. La prova dell'esistenza dei messaggi non doveva necessariamente essere fornita attraverso la produzione della stampa dei medesimi, essendo sicuramente sufficiente anche la prova testimoniale. Sul punto, peraltro, va rilevato che lo stesso ricorrente, in altra parte del ricorso, ammette non solo che i post esistevano, ma anche che lo stesso imputato se ne era attribuito la paternità. 3. L'unico motivo del ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato. La Corte di appello, invero, ha assolto congruamente al proprio onere di motivazione rafforzata, delineando compiutamente le linee del proprio autonomo e alternativo ragionamento probatorio posto a fondamento dell'individuazione degli imputati quale autori dei post denigratori, evidenziando i molteplici elementi indiziari e formulando un'autonoma valutazione probatoria degli stessi. E non ha, affatto, tratto la prova della riferibilità dei messaggi ai due imputati dalla condotta da loro mantenuta nell'ambito del presente processo. La Corte territoriale ha evidenziato che erano stati utilizzati i profili Facebook intestati ai due imputati, contenenti anche i dati anagrafici e le immagini a loro riferibili. Ha, poi, rilevato come non risultasse alcuna denuncia dell'abusivo utilizzo dei profili. Quest'ultima argomentazione appare corretta, rispondendo a criteri logici e a condivise massime di esperienza trarre elementi di rilievo - in ordine alla provenienza di un post da un determinato utente - dall'omessa denuncia dell'uso illecito del proprio profilo, eventualmente compiuto da parte di terzi.E, infatti, questa Corte ha già ritenuto che l'omessa denuncia del c.d. "furto di identità", da parte dell'intestatario della bacheca sulla quale vi è stata la pubblicazione di post "incriminati", possa costituire valido elemento indiziario (Sez. 5, n. 4239 del 21/10/2021, dep. 2022, Ciocca, n.m.; Sez. 5, n. Sez. 5, n. 45339 del 13/07/2018, Petrangelo, n. m.; Sez. 5, n. 8328 del 13/07/2015, dep. 2016, Martinez, n.m.). A. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. I ricorrenti, altresì, sono tenuti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla costituita parte civile, che vanno liquidate complessivamente in euro 2.018,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in co