Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 febbraio 2024

Cassazione n. 13933/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.4632/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] ved.

Caccese [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ved.

CACCESE, [OSCURATO:PERSONA], quali eredi del sig. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] ved.

Bibbo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 59, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende per procure speciali allegate al ricorso -ricorrenti- contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 49, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale allegata al controricorso -controricorrente- nonchécontro COMUNE di AVELLINO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 74, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale allegata al controricorso -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 4140/2020depositata il 01/12/2020 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 2221 del 11 - 19/12/2012 il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, pronunciando sulle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], e di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Avellino, con la chiamata in causa di [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarava l’incompetenza del Tribunale Ordinario di Avellino e la competenza della Corte d’Appello di Napoli con riferimento alle domande attoree volte alla determinazione ed al pagamento dell’indennità di occupazione legittima, fissando il termine di mesi tre per la riassunzione innanzi al giudice competente, e rigettava le altre domande attoree, dirette ad ottenere l’accertamento del mancato tempestivo perfezionamento della procedura espropriativa in contestazione da parte del Comune di Avellino , per essersi verificata, secondo la prospettazione degli attori, a decorrere dal 27/02/94, la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere per la intervenuta scadenza di entrambi i termini quinquennali per l’ultimazione dei lavori e del procedimento espropriativo e quindi la sopravvenuta illegittimità dell’occupazione, con ogni conseguenza di legge; il Tribunale dichiarava altresì assorbite le domande proposte in via subordinata dal Comune di Avellino nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., compensava per intero tra tutte le parti le spese di lite e poneva le spese per la consulenza tecnica di ufficio definitivamente a carico degli attori;

2. La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza n. 4140/2020 del 17/11 -1/12/2020, notificata il 2/12/2020, rigettava l'appello dagli originari attori proposto avverso la citata sentenza nella parte in cui era diretto ad ottenere la riforma della statuizione di rigetto delle domande, mentre accoglieva la domanda di determinazione delle indennità di occupazione legittima maturate nel periodo dal 8/2/1990 al 16/2/1996, proposta con l'atto di appello, e ordinava al Comune di Avellino di depositare presso la [OSCURATO:PERSONA] dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze la somma di € 124.462,68 a tale titolo determinata all’esito di C.T.U., oltre interessi legali con decorrenza dalle scadenze di ogni annualità, compensando le spese del grado tra tutte le parti e ponendo l’onere di CTU a carico solidale degli appellanti e del Comune di Avellino;

3. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] ved.

Caccese, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ved.

CACCESE, [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] ved.

Bibbo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, e resistito con separati controricorsi dal Comune di Avellino e da [OSCURATO:SOCIETA].;

4. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ..

I ricorrenti e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA]

5. I motivi di ricorso sono così rubricati: «

I. Violazione dell’art. 97 del R.D. n. 383/1934, dell’art. 59 della L.n. 62/1953 e dell’art. 13 della L.n. 2359/1865, nonché dei principi generali sulla dichiarazione di p.u. e sulla sua efficacia, nullità, decadenza, reiterazione.

Violazione dell’art. 1, comma III, della L.n. 1/1978 e dell’art. 2909 c.c.

Giudicato interno.

Violazione dell’art. 1362, I e II comma, e ss. c.c. e dei criteri ermeneutici applicabili ai fini dell’esegesi del provvedimento amministrativo.

Violazione del principio esegetico principale della letteralità.

Violazione del criterio ermeneutico dell’atto amministrativo costituito dalla successiva azione amministrativa e, quindi, dal contenuto dei successivi atti del procedimento in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.

Omesso esame del fatto decisivo che la dichiarazione di p.u. va individuata nella delibera G.M. n. 366/1988, invece che nella delibera c.c. n. 1296/1988 in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c;

II. Gradatamente, Estraneità delle delibere G.M. n. 1167 del 16/7/1991 e C.C. n. 66 del 10/6/1992 al procedimento espropriativo.

Violazione degli artt. 1362, I e II comma, e ss. c.c. e dei principi generali in tema di interpretazione degli atti amministrativi.

Giuridica inesistenza, inefficacia e nullità delle predette delibere.

Oggettiva inconfigurabilità di una valida ed efficace reiterazione della dichiarazione di p.u.

Mancata adozione di una proroga della dichiarazione di p.u.

Violazione dell’art. 13 della L.n. 2359/1865 e dei principi generali in tema di dichiarazione di p.u. e sua nullità, efficacia, decadenza, reiterazione e proroga.

Carenza assoluta di potere.

Violazione dell’art. 2909 c.c. e del giudicato interno sulla giurisdizione del G.O.

Violazione dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all.

E. Violazione dell’art. 1362, I e II comma, e ss. c.c. e dei criteri ermeneutici applicabili ai fini dell’esegesi del provvedimento amministrativo.

Violazione del principio esegetico principale della letteralità. violazione del criterio ermeneutico dell’atto amministrativo integrato dalla successiva azione amministrativa e, quindi, dal contenuto dei successivi atti del procedimento.

Violazione dell’art. 1367 c.c. e del principio di conservazione dell’atto amministrativo in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.;

III. Violazione dell’art. 12, I comma, disp. prel. al c.c., dell’art. 13 della L.n. 2359/1865, dell’art. 4 della L.n. 166/2002, dell’art. 22 della L.n. 158/1991, degli artt. 3, 24, 42, 97 e 117 della Cost. e, ancora, dell’art. 1 del [OSCURATO:PERSONA] della CEDU e, infine, dell’art. 7 del T.U. e dell’art. 47 della Carta di Nizza in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonchè illegittimità costituzionale e istanza di remissione al Giudice delle leggi della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della L.n. 166/2002. e, ancora, violazione dell’art. 23 della L.n. 87/1953 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.);

IV. Violazione dell’art. 111 Cost., Violazione dell’art. 132 c.p.c.

Motivazione inesistente, perplessa, contraddittoria, abnorme in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. nonché violazione degli artt. 39 e 40 della L.n. 2359/1865 e dei principi generali sula determinazione delle indennità di espropriazione e di occupazione legittima, Violazione dell’art. 116 c.p.c. e dei principi generali sulla valutazione delle prove ».

6. Poiché le questioni poste dai motivi di ricorso sono meritevoli di approfondimento,il procedimento va rimesso alla pubblica udienza, come peraltro chiesto anche dai ricorrenti, a ciò non ostando l'originaria sua fissazione in sede camerale ai sensi dell'art. 380- bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] Rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.4632/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] ved. Caccese [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ved. CACCESE, [OSCURATO:PERSONA], quali eredi del sig. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] ved. Bibbo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 59, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende per procure speciali allegate al ricorso -ricorrenti- contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 49, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale allegata al controricorso -controricorrente- nonchécontro COMUNE di AVELLINO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 74, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale allegata al controricorso -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 4140/2020depositata il 01/12/2020 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 2221 del 11 - 19/12/2012 il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, pronunciando sulle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], e di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Avellino, con la chiamata in causa di [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarava l’incompetenza del Tribunale Ordinario di Avellino e la competenza della Corte d’Appello di Napoli con riferimento alle domande attoree volte alla determinazione ed al pagamento dell’indennità di occupazione legittima, fissando il termine di mesi tre per la riassunzione innanzi al giudice competente, e rigettava le altre domande attoree, dirette ad ottenere l’accertamento del mancato tempestivo perfezionamento della procedura espropriativa in contestazione da parte del Comune di Avellino , per essersi verificata, secondo la prospettazione degli attori, a decorrere dal 27/02/94, la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere per la intervenuta scadenza di entrambi i termini quinquennali per l’ultimazione dei lavori e del procedimento espropriativo e quindi la sopravvenuta illegittimità dell’occupazione, con ogni conseguenza di legge; il Tribunale dichiarava altresì assorbite le domande proposte in via subordinata dal Comune di Avellino nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., compensava per intero tra tutte le parti le spese di lite e poneva le spese per la consulenza tecnica di ufficio definitivamente a carico degli attori; 2. La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza n. 4140/2020 del 17/11 -1/12/2020, notificata il 2/12/2020, rigettava l'appello dagli originari attori proposto avverso la citata sentenza nella parte in cui era diretto ad ottenere la riforma della statuizione di rigetto delle domande, mentre accoglieva la domanda di determinazione delle indennità di occupazione legittima maturate nel periodo dal 8/2/1990 al 16/2/1996, proposta con l'atto di appello, e ordinava al Comune di Avellino di depositare presso la [OSCURATO:PERSONA] dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze la somma di € 124.462,68 a tale titolo determinata all’esito di C.T.U., oltre interessi legali con decorrenza dalle scadenze di ogni annualità, compensando le spese del grado tra tutte le parti e ponendo l’onere di CTU a carico solidale degli appellanti e del Comune di Avellino; 3. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] ved. Caccese, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ved. CACCESE, [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] ved. Bibbo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, e resistito con separati controricorsi dal Comune di Avellino e da [OSCURATO:SOCIETA].; 4. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. I ricorrenti e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 5. I motivi di ricorso sono così rubricati: « I. Violazione dell’art. 97 del R.D. n. 383/1934, dell’art. 59 della L.n. 62/1953 e dell’art. 13 della L.n. 2359/1865, nonché dei principi generali sulla dichiarazione di p.u. e sulla sua efficacia, nullità, decadenza, reiterazione. Violazione dell’art. 1, comma III, della L.n. 1/1978 e dell’art. 2909 c.c. Giudicato interno. Violazione dell’art. 1362, I e II comma, e ss. c.c. e dei criteri ermeneutici applicabili ai fini dell’esegesi del provvedimento amministrativo. Violazione del principio esegetico principale della letteralità. Violazione del criterio ermeneutico dell’atto amministrativo costituito dalla successiva azione amministrativa e, quindi, dal contenuto dei successivi atti del procedimento in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Omesso esame del fatto decisivo che la dichiarazione di p.u. va individuata nella delibera G.M. n. 366/1988, invece che nella delibera c.c. n. 1296/1988 in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c; II. Gradatamente, Estraneità delle delibere G.M. n. 1167 del 16/7/1991 e C.C. n. 66 del 10/6/1992 al procedimento espropriativo. Violazione degli artt. 1362, I e II comma, e ss. c.c. e dei principi generali in tema di interpretazione degli atti amministrativi. Giuridica inesistenza, inefficacia e nullità delle predette delibere. Oggettiva inconfigurabilità di una valida ed efficace reiterazione della dichiarazione di p.u. Mancata adozione di una proroga della dichiarazione di p.u. Violazione dell’art. 13 della L.n. 2359/1865 e dei principi generali in tema di dichiarazione di p.u. e sua nullità, efficacia, decadenza, reiterazione e proroga. Carenza assoluta di potere. Violazione dell’art. 2909 c.c. e del giudicato interno sulla giurisdizione del G.O. Violazione dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E. Violazione dell’art. 1362, I e II comma, e ss. c.c. e dei criteri ermeneutici applicabili ai fini dell’esegesi del provvedimento amministrativo. Violazione del principio esegetico principale della letteralità. violazione del criterio ermeneutico dell’atto amministrativo integrato dalla successiva azione amministrativa e, quindi, dal contenuto dei successivi atti del procedimento. Violazione dell’art. 1367 c.c. e del principio di conservazione dell’atto amministrativo in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; III. Violazione dell’art. 12, I comma, disp. prel. al c.c., dell’art. 13 della L.n. 2359/1865, dell’art. 4 della L.n. 166/2002, dell’art. 22 della L.n. 158/1991, degli artt. 3, 24, 42, 97 e 117 della Cost. e, ancora, dell’art. 1 del [OSCURATO:PERSONA] della CEDU e, infine, dell’art. 7 del T.U. e dell’art. 47 della Carta di Nizza in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonchè illegittimità costituzionale e istanza di remissione al Giudice delle leggi della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della L.n. 166/2002. e, ancora, violazione dell’art. 23 della L.n. 87/1953 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.); IV. Violazione dell’art. 111 Cost., Violazione dell’art. 132 c.p.c. Motivazione inesistente, perplessa, contraddittoria, abnorme in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. nonché violazione degli artt. 39 e 40 della L.n. 2359/1865 e dei principi generali sula determinazione delle indennità di espropriazione e di occupazione legittima, Violazione dell’art. 116 c.p.c. e dei principi generali sulla valutazione delle prove ». 6. Poiché le questioni poste dai motivi di ricorso sono meritevoli di approfondimento,il procedimento va rimesso alla pubblica udienza, come peraltro chiesto anche dai ricorrenti, a ciò non ostando l'originaria sua fissazione in sede camerale ai sensi dell'art. 380- bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] Rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione
Sentenza Cassazione n. 13933/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris